Art. 329 CCII – Fatti di bancarotta fraudolenta
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall’articolo 322, comma 1, se: a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.
3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’articolo 322, comma 4.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento sistematico e ratio della norma
L’articolo 329 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) costituisce la disposizione cardine del sistema penale fallimentare per le società di capitali, ricalcando la disciplina dell’art. 223 della previgente Legge Fallimentare. Collocata nel Capo II del Titolo IX, dedicato ai reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale, la norma realizza l’estensione soggettiva della disciplina della bancarotta fraudolenta agli organi gestori e di controllo delle società.
La ratio è chiara: nelle società di capitali, la gestione dell’impresa è affidata a soggetti distinti dai titolari del capitale di rischio. Per assicurare l’effettività della tutela penale del credito, il legislatore ha quindi esteso la responsabilità penale a coloro che, in concreto, hanno il potere e il dovere di amministrare il patrimonio sociale, dichiararne la situazione contabile e vigilare sulla regolarità della gestione. La disposizione si applica quando interviene la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società, condizione obiettiva di punibilità secondo l’orientamento prevalente.
Soggetti destinatari: gli organi gestori e di controllo
Il comma 1 individua quattro categorie di soggetti: amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori. La nozione di amministratore comprende sia gli amministratori formalmente investiti della carica, sia quelli di fatto: l’orientamento giurisprudenziale prevalente, in linea con l’art. 2639 c.c., qualifica come amministratore di fatto chi eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica, indipendentemente dall’investitura formale. Si pensi al caso di Tizio, padre del formale amministratore unico Caio, che di fatto assuma tutte le decisioni gestionali rilevanti: Tizio risponderà ex art. 329 CCII al pari di Caio.
I direttori generali sono i dirigenti apicali con poteri di gestione assimilabili a quelli amministrativi. I sindaci rilevano per le condotte commissive od omissive connesse alla loro funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c.; la giurisprudenza riconosce la loro responsabilità per concorso nei reati di bancarotta quando, pur essendo a conoscenza di condotte distrattive o fraudolente, abbiano omesso di intervenire o di denunciare le irregolarità. I liquidatori, infine, rispondono per i fatti commessi durante la fase di liquidazione volontaria, qualora a essa segua la liquidazione giudiziale.
L’estensione delle fattispecie di bancarotta del comma 1
Il comma 1 stabilisce che ai soggetti indicati si applicano le pene dell’art. 322 CCII per le condotte ivi previste. Si tratta dell’integrale recepimento delle fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (sottrazione, distrazione, dissipazione, distruzione di beni; esposizione di passività inesistenti; ecc.), bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione, distruzione, falsificazione delle scritture contabili) e bancarotta preferenziale (pagamenti o garanzie preferenziali a danno della par condicio creditorum).
L’estensione opera in via parallela: le fattispecie di bancarotta tipicamente «proprie» dell’imprenditore commerciale sono rese applicabili agli organi gestori delle società. Naturalmente, l’accertamento richiede la verifica della corrispondenza tra la condotta tipica e l’atto materialmente compiuto dal soggetto agente, nel rispetto delle regole sul concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) e dei principi di colpevolezza e personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.).
Il comma 2: reati societari e operazioni dolose come causa del dissesto
Il comma 2 introduce due ulteriori figure di particolare rilievo applicativo. La lettera a) sanziona, con la pena dell’art. 322, comma 1 CCII (reclusione da tre a dieci anni), chi ha «cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo» specifici reati societari del codice civile: false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.), illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante (artt. 2628 e 2632 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.).
La fattispecie integra una figura di bancarotta «da reato societario»: presupposto è che la commissione di tali reati abbia causalmente contribuito a determinare il dissesto della società poi sottoposta a liquidazione giudiziale. La giurisprudenza richiede l’accertamento di un nesso causale concreto tra la condotta (false comunicazioni, illegittime operazioni di capitale, infedeltà patrimoniale) e l’evento del dissesto, secondo i criteri generali della causalità giuridica (art. 41 c.p.).
Le operazioni dolose e le pene accessorie
La lettera b) del comma 2 sanziona chi ha cagionato «con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società». Si tratta della cosiddetta bancarotta da operazioni dolose o da causazione dolosa del dissesto, fattispecie di particolare ampiezza applicativa. L’orientamento prevalente individua nelle «operazioni dolose» qualsiasi atto di gestione abusiva del patrimonio sociale o di violazione dei doveri gestori che, per la sua intrinseca anomalia o pericolosità, abbia provocato o concorso a provocare il dissesto.
Esempi tipici sono il sistematico mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali, le operazioni infragruppo prive di valido fondamento economico, il finanziamento di operazioni speculative sproporzionate alle dimensioni dell’impresa. Si pensi al caso di Sempronio, amministratore unico di una S.r.l. che, omettendo sistematicamente il versamento dell’IVA, accumuli un debito tributario divenuto causa principale del dissesto: la condotta è sussumibile nell’art. 329, comma 2, lett. b) CCII.
Il comma 3 richiama le pene accessorie dell’art. 322, comma 4 CCII: inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità a ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni. Si tratta di sanzioni interdittive di particolare gravità, dirette a prevenire la reiterazione di condotte pregiudizievoli.
Domande frequenti
Quali soggetti sono destinatari dell’art. 329 CCII nelle società in liquidazione giudiziale?
Amministratori (anche di fatto), direttori generali, sindaci e liquidatori delle società in liquidazione giudiziale, cui si estendono le pene della bancarotta fraudolenta ex art. 322 CCII.
Cosa prevede l’art. 329, comma 2, lett. a) CCII per i reati societari?
Punisce con reclusione da 3 a 10 anni chi cagiona o concorre a cagionare il dissesto commettendo reati societari (artt. 2621, 2622, 2626-2634 c.c.), in nesso causale con l’insolvenza.
Cosa si intende per «operazioni dolose» causa del dissesto ex art. 329 CCII?
Atti di gestione abusiva o violazione dei doveri gestori che, per anomalia o pericolosità, hanno provocato il dissesto: omesso versamento sistematico di imposte, operazioni infragruppo prive di causa.
Quali pene accessorie si applicano ex art. 329 CCII in caso di condanna?
Si applicano quelle dell’art. 322, comma 4 CCII: inabilitazione all’esercizio dell’impresa commerciale e incapacità a ricoprire uffici direttivi in qualsiasi impresa fino a dieci anni.