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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 319 CCII – Sequestro conservativo

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 316 del codice di procedura penale sulle cose di cui all’articolo 142.

2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 316 del codice di procedura penale, è dichiarata l’apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l’articolo 150 e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.

In sintesi

In sintesi

  • Durante la liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro conservativo penale ex art. 316 c.p.p. sui beni dell’art. 142 CCII.
  • Se il sequestro conservativo è già stato disposto, su richiesta del curatore il giudice penale lo revoca e restituisce i beni alla procedura.
  • Trova applicazione l’art. 150 CCII, che disciplina il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio oggetto di liquidazione.
  • La ratio è evitare la duplicazione di vincoli, essendo la garanzia patrimoniale dei creditori già assicurata dallo spossessamento concorsuale.
  • La norma completa il sistema di raccordo fra procedura concorsuale e misure cautelari penali tracciato dagli artt. 317 e 318 CCII.
Funzione del sequestro conservativo penale e ratio della norma

Il sequestro conservativo penale, disciplinato dall’art. 316 c.p.p., può essere richiesto dal pubblico ministero o dalla parte civile quando vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese processuali o delle obbligazioni civili derivanti dal reato. La sua funzione, dunque, è esclusivamente garantistica del credito penale o civilistico ex delicto. L’art. 319 CCII parte dalla considerazione che, una volta aperta la liquidazione giudiziale, la garanzia patrimoniale dei creditori è già assicurata dallo spossessamento e dalla gestione concorsuale del patrimonio. Mantenere o disporre un autonomo sequestro conservativo sarebbe quindi inutile e potenzialmente confliggente con la par condicio creditorum.

Divieto di adozione in pendenza di procedura

Il comma 1 stabilisce un divieto netto: in pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro conservativo penale sui beni indicati all’art. 142 CCII. Il divieto opera in modo automatico dall’apertura della procedura, senza necessità di provvedimento dichiarativo, e copre l’intero patrimonio del debitore destinato alla liquidazione. Tizio, parte civile in un procedimento penale per bancarotta, non può quindi richiedere o ottenere sequestro conservativo sui beni della società in liquidazione giudiziale: dovrà invece insinuare il proprio credito risarcitorio nella procedura concorsuale e concorrere con gli altri creditori secondo le regole della prededuzione e dei privilegi.

Revoca del sequestro preesistente e applicazione dell’art. 150 CCII

Il comma 2 disciplina il caso del sequestro conservativo già disposto al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale. In tale ipotesi, su richiesta del curatore, il giudice penale revoca il sequestro e dispone la restituzione dei beni alla procedura. Si applica espressamente l’art. 150 CCII, che vieta le azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio oggetto di liquidazione: il sequestro conservativo penale è equiparato, per ratio e funzione, alle azioni cautelari civili individuali, dovendo recedere di fronte alla concorsualità della procedura. Caio, curatore della liquidazione giudiziale, deve attivarsi tempestivamente con istanza al giudice penale, allegando la sentenza di apertura e la documentazione attestante l’inclusione dei beni nella massa attiva.

Tutela dei creditori già garantiti dal sequestro

Si pone il problema della sorte del creditore che si era visto riconoscere un sequestro conservativo penale prima dell’apertura della procedura. L’orientamento prevalente esclude che dal sequestro conservativo penale derivi una causa di prelazione opponibile alla massa, in analogia con il sequestro conservativo civile ex art. 686 c.p.c. La parte civile o il pubblico ministero potranno tutelare l’interesse erariale o risarcitorio insinuando il credito nella procedura concorsuale come chirografo, salva l’eventuale sussistenza di privilegi specifici previsti dalla legge per i singoli crediti (ad esempio, il privilegio del credito erariale ex art. 2752 c.c.). Sempronio, danneggiato costituito parte civile, deve quindi presentare domanda di insinuazione al passivo per il proprio credito risarcitorio.

Coordinamento sistematico e profili pratici

L’art. 319 CCII completa il quadro del raccordo fra procedura concorsuale e misure cautelari penali, integrando i principi degli artt. 317 e 318 CCII. La differenza fondamentale rispetto al sequestro preventivo (art. 318) è che quest'ultimo conosce eccezioni significative quando il bene è di per sé pericoloso o illecito; il sequestro conservativo, invece, è radicalmente incompatibile con la procedura concorsuale, sempre e comunque, in ragione della sua sola finalità garantistica. Sotto il profilo operativo, il curatore deve effettuare un’attenta ricognizione dei vincoli penali gravanti sui beni del debitore al momento dell’apertura, attivando le opportune istanze di revoca presso le autorità giudiziarie procedenti. La norma va letta in combinato disposto con l’art. 142 CCII (oggetto della liquidazione), l’art. 146 CCII (beni esclusi), l’art. 150 CCII (divieto azioni individuali) e con l’art. 154 CCII sulla verifica dei crediti, per le insinuazioni delle parti civili e dell’erario.

Domande frequenti

Si può disporre sequestro conservativo penale durante la liquidazione giudiziale?

No. L’art. 319, comma 1, CCII vieta in modo assoluto l’adozione di sequestro conservativo penale ex art. 316 c.p.p. sui beni dell’art. 142 CCII durante la pendenza della procedura di liquidazione giudiziale, senza eccezioni.

Cosa accade al sequestro conservativo già disposto prima dell’apertura della procedura?

Su istanza del curatore, il giudice penale revoca il sequestro e restituisce i beni alla procedura concorsuale. Trova applicazione l’art. 150 CCII, che equipara il sequestro penale alle azioni cautelari individuali vietate sulla massa.

La parte civile creditrice perde la propria garanzia con la revoca del sequestro?

La parte civile non perde il credito ma deve insinuarlo al passivo della liquidazione giudiziale come chirografo, salvo privilegi specifici. L’orientamento prevalente esclude che il sequestro conservativo penale generi causa di prelazione opponibile alla massa.

Qual è la differenza fra sequestro preventivo e sequestro conservativo nei rapporti con la procedura?

Il sequestro preventivo (art. 318 CCII) ammette eccezioni quando il bene è di per sé pericoloso o illecito. Il sequestro conservativo (art. 319 CCII) è radicalmente incompatibile con la procedura, avendo sola finalità garantistica già assolta dallo spossessamento.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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