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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 307 CCII – Poteri del commissario

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. L’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell’impresa o dell’ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, primo, sesto, e ottavo comma, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.

2. Per il compimento degli atti previsti dall’articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il commissario deve essere autorizzato dall’autorità predetta, la quale provvede senti- to il comitato di sorveglianza.

In sintesi

In sintesi

  • Il commissario liquidatore esercita l’azione di responsabilità contro amministratori e organi di controllo dell’impresa o ente in liquidazione.
  • L’azione si fonda sugli artt. 2393, 2394, 2476 commi 1, 6 e 8, e 2497 c.c., quindi sia ex contractu sia verso i creditori sociali.
  • L’esercizio richiede la previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.
  • Per gli atti dell’art. 132 CCII di valore indeterminato o superiore a 1.032,91 euro serve l’autorizzazione dell’autorità.
  • Per la continuazione dell’esercizio dell’impresa è parimenti necessaria autorizzazione, sentito il comitato di sorveglianza.
  • La norma concentra in capo al commissario la legittimazione attiva, sostituendosi a società e creditori.
Concentrazione della legittimazione e ratio della norma

L’art. 307 CCII attribuisce al commissario liquidatore della l.c.a. la legittimazione esclusiva all’esercizio dell’azione di responsabilità contro amministratori e componenti degli organi di controllo dell’impresa o dell’ente in liquidazione. La norma riproduce, con aggiornamenti terminologici, l’art. 206 della legge fall. e replica il meccanismo già previsto per la liquidazione giudiziale dall’art. 255 CCII: la concentrazione delle azioni in capo all’organo della procedura risponde all’esigenza di evitare la dispersione delle iniziative individuali, garantire parità di trattamento tra i creditori e ottimizzare la gestione del contenzioso, anche sotto il profilo dei costi e delle prove disponibili. La legittimazione del commissario assorbe sia l’azione sociale (artt. 2393 e 2476, comma 1, c.c.) sia quella dei creditori sociali (artt. 2394 e 2476, comma 6, c.c.), sia quella per abuso di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.), sia quella di responsabilità del singolo socio (art. 2476, comma 8, c.c.). L’eventuale azione individuale del socio o del terzo direttamente danneggiato ex art. 2395 c.c. resta invece esperibile dal soggetto leso, non essendo richiamata dalla norma.

Autorizzazione dell’autorità di vigilanza

L’esercizio dell’azione richiede la previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione. Tale autorizzazione costituisce requisito di legittimazione processuale: la sua mancanza, secondo l’orientamento prevalente, determina l’inammissibilità della domanda, rilevabile anche d'ufficio. L’autorizzazione presuppone una valutazione di opportunità che tiene conto della consistenza patrimoniale dei convenuti, della solidità delle prove disponibili, dell’esistenza di coperture assicurative D&O e dell’incidenza prevedibile dei costi della lite. Si supponga che Tizio, commissario di una compagnia assicurativa in l.c.a., abbia individuato profili di responsabilità degli ex amministratori per operazioni in conflitto di interessi: prima di promuovere l’azione dovrà presentare all’IVASS un’istruttoria documentata, indicando i fatti contestati, le norme violate e i danni quantificabili.

Atti di straordinaria amministrazione: rinvio all’art. 132 CCII

Il comma 2 disciplina il regime autorizzativo per gli atti di straordinaria amministrazione, rinviando all’art. 132 CCII, che individua categoricamente le operazioni richiedenti l’intervento di un organo terzo (transazioni, rinunce, cessioni di crediti, contratti di mutuo, ricognizioni di diritti, consensi alla cancellazione di ipoteche, restituzioni di pegni, accettazioni di eredità e donazioni, atti di straordinaria amministrazione in genere). La soglia di 1.032,91 euro replica il valore previsto dall’art. 35 della legge fall., trasposto nel CCII come parametro di residua vigenza per la l.c.a. La modesta entità del limite riflette la scelta del legislatore di mantenere un controllo ampio sulle decisioni del commissario, in coerenza con la natura amministrativa della procedura. L’autorizzazione, in questo caso, è rilasciata dall’autorità vigilante, senza necessità di parere del comitato di sorveglianza per gli atti diversi dalla continuazione dell’impresa.

Continuazione dell’esercizio dell’impresa

La continuazione dell’esercizio dell’impresa rappresenta una decisione di particolare rilievo, suscettibile di incidere significativamente sulla composizione dell’attivo e sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori. Per tale ragione la norma impone non solo l’autorizzazione dell’autorità vigilante, ma anche il preventivo parere del comitato di sorveglianza. Il parere è obbligatorio ma non vincolante: l’autorità può discostarsene con motivazione, ma la sua omissione integra vizio del procedimento autorizzatorio. La continuazione si giustifica tipicamente quando consente una migliore valorizzazione del compendio aziendale ai fini di una successiva cessione, oppure quando è funzionale a salvaguardare interessi pubblici (banche, assicurazioni, servizi essenziali). Si pensi al caso di Caio, commissario di una banca in l.c.a.: la prosecuzione dell’attività bancaria può essere autorizzata in vista della cessione di attività e passività ad altro istituto, secondo il modello dell’art. 90 TUB, oggi coordinato con la disciplina del CCII.

Coordinamento sistematico e profili di responsabilità del commissario

L’art. 307 si coordina con l’art. 305 CCII (poteri generali del commissario) e con l’art. 306 CCII (informativa periodica), che fornisce all’autorità vigilante e al comitato di sorveglianza gli elementi conoscitivi per valutare le richieste di autorizzazione. Il commissario che compia un atto di straordinaria amministrazione senza autorizzazione risponde personalmente del danno arrecato alla procedura e ai creditori, secondo l’orientamento prevalente, e l’atto può essere dichiarato inefficace verso la massa. La medesima responsabilità sussiste in caso di mancato esercizio dell’azione ex artt. 2393 ss. c.c. quando ne ricorrano manifestamente i presupposti e il diniego dell’autorizzazione non sia adeguatamente motivato. La norma costituisce così snodo essenziale del sistema di controlli interni alla l.c.a., bilanciando la necessaria operatività del commissario con la garanzia di vigilanza pubblica.

Domande frequenti

Chi promuove l’azione di responsabilità contro gli ex amministratori nella liquidazione coatta amministrativa?

L’azione è esercitata in via esclusiva dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione. Il commissario assorbe sia l’azione sociale sia quella dei creditori sociali ex artt. 2393, 2394, 2476 e 2497 c.c.

Serve l’autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione del commissario liquidatore?

Sì, per gli atti elencati dall’art. 132 CCII di valore indeterminato o superiore a 1.032,91 euro. L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità vigilante; per la continuazione dell’esercizio dell’impresa serve anche il parere del comitato di sorveglianza.

Cosa accade se il commissario agisce senza l’autorizzazione richiesta dall’art. 307 CCII?

Secondo l’orientamento prevalente l’azione promossa senza autorizzazione è inammissibile, rilevabile anche d'ufficio. Per gli atti di straordinaria amministrazione, il commissario risponde personalmente del danno e l’atto può essere dichiarato inefficace verso la massa.

Il socio danneggiato direttamente può agire individualmente contro l’amministratore in caso di l.c.a.?

Sì. L’art. 307 CCII non richiama l’art. 2395 c.c., quindi l’azione individuale del socio o del terzo direttamente danneggiati resta esperibile dal soggetto leso, non assorbita dalla legittimazione esclusiva del commissario liquidatore.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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