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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 300 CCII – Provvedimento di liquidazione

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell’autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

In sintesi

In sintesi

  • Il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa deve essere pubblicato integralmente in Gazzetta Ufficiale entro dieci giorni dalla sua emanazione.
  • La pubblicazione e la comunicazione al registro delle imprese sono curate dall’autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento, non dal tribunale.
  • L’iscrizione nel registro delle imprese assolve la funzione di rendere conoscibile ai terzi l’apertura della procedura concorsuale amministrativa.
  • Il provvedimento può prevedere ulteriori forme di pubblicità (ad esempio su quotidiani locali o nel Bollettino regionale) in funzione delle dimensioni dell’impresa.
  • Dalla pubblicazione decorrono gli effetti tipici della l.c.a. nei confronti dei terzi e dei creditori.
  • L’omessa o tardiva pubblicazione non incide sulla validità del provvedimento ma sulla sua opponibilità.
Natura amministrativa del provvedimento e ratio della pubblicità

L’articolo 300 CCII disciplina le forme di pubblicità del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, procedura che il Codice della crisi conserva quale strumento concorsuale alternativo per imprese sottoposte a vigilanza governativa (banche, assicurazioni, intermediari finanziari, cooperative di rilevanza pubblica). A differenza della liquidazione giudiziale, l’apertura della l.c.a. non avviene con sentenza del tribunale ma con decreto dell’autorità amministrativa competente (ministero vigilante, Banca d'Italia, IVASS, secondo le rispettive leggi speciali). La norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell’art. 197 della legge fallimentare previgente, confermando un sistema di pubblicità duale, fondato sulla pubblicazione integrale in Gazzetta Ufficiale e sull’iscrizione presso il registro delle imprese, cui possono aggiungersi modalità complementari modulate sulla dimensione e sulla diffusione territoriale dell’impresa.

Termini e soggetti onerati della pubblicazione

Il termine di dieci giorni dalla data del provvedimento ha natura sollecitatoria e non perentoria, secondo l’orientamento prevalente in dottrina, sicché l’eventuale ritardo non determina invalidità ma può rilevare ai fini dell’opponibilità ai terzi e della responsabilità del funzionario procedente. L’onere della pubblicazione grava sull’autorità che ha emanato il provvedimento, non sul commissario liquidatore, che assume invece i compiti gestori successivi. La comunicazione al registro delle imprese è effettuata ai sensi dell’art. 2188 c.c. e del d.P.R. 581/1995 e produce gli effetti di pubblicità dichiarativa di cui all’art. 2193 c.c. nei confronti dei terzi.

Forme integrative di pubblicità

La norma fa salve «le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento», riconoscendo all’autorità amministrativa un margine di apprezzamento sulla necessità di intensificare la conoscibilità del provvedimento. Si pensi alla società Alfa, cooperativa di consumo con migliaia di soci, per la quale può risultare opportuna la pubblicazione su quotidiani a diffusione regionale o nazionale; oppure all’intermediario finanziario Beta, per il quale Banca d'Italia può imporre comunicazioni mirate alla clientela. Tali forme integrative non sostituiscono la pubblicazione in Gazzetta, che resta condizione minima necessaria per l’opponibilità erga omnes degli effetti procedurali.

Effetti della pubblicazione e coordinamento con gli articoli successivi

Dalla data del provvedimento decorrono gli effetti sostanziali e processuali disciplinati dagli articoli 303 e 304 CCII (spossessamento, divieto di azioni esecutive individuali, sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari, scioglimento o sospensione di taluni rapporti pendenti). La pubblicazione in Gazzetta segna invece il momento di opponibilità ai terzi che non abbiano avuto conoscenza diretta del provvedimento, in coerenza con il principio generale di tutela dell’affidamento. Il commissario liquidatore Caio, nominato ai sensi dell’art. 301, dovrà coordinare la propria attività con i tempi della pubblicazione, evitando di compiere atti dispositivi prima che la procedura sia conoscibile dai terzi.

Profili pratici e patologie

Sotto il profilo applicativo, è prassi che l’autorità amministrativa anticipi la trasmissione del provvedimento al conservatore del registro delle imprese e alla tipografia della Gazzetta nello stesso giorno dell’emanazione, per ridurre lo iato temporale tra adozione e pubblicità. In caso di mancata o tardiva pubblicazione, il commissario può sollecitare l’autorità vigilante o, secondo l’orientamento prevalente, attivarsi direttamente presso il registro delle imprese in via surrogatoria. Resta inteso che l’omissione della pubblicità non priva di efficacia il provvedimento, ma può comportare profili di responsabilità erariale e disciplinare e, sul piano sostanziale, l’inopponibilità degli effetti ai terzi in buona fede che abbiano contratto con l’impresa Sempronio nelle more. Sul versante dell’iscrizione nel registro delle imprese, occorre distinguere tra l’effetto di pubblicità dichiarativa e l’eventuale efficacia costitutiva di atti collegati: la nomina del commissario liquidatore Caio, anch'essa soggetta a iscrizione ai sensi dell’art. 301 CCII e degli articoli 356 e 358 richiamati, produce effetti gestori interni dalla data dell’accettazione, mentre l’opponibilità ai terzi della cessazione dei poteri degli amministratori segue le regole dell’art. 2384 c.c. integrate dalla pubblicità concorsuale. Va inoltre considerato il coordinamento con eventuali iscrizioni in registri speciali (albo banche, albo intermediari finanziari, albo imprese assicurative), che richiedono adempimenti aggiuntivi presso le autorità di settore. La completezza del corredo pubblicitario è dunque presupposto per la piena operatività della procedura nei confronti della generalità dei terzi.

Domande frequenti

Entro quanto tempo deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa?

Entro dieci giorni dalla data del provvedimento, a cura dell’autorità amministrativa che lo ha emanato. Il termine è considerato sollecitatorio e non perentorio, ma il ritardo può incidere sull’opponibilità ai terzi.

Chi è onerato della pubblicazione del provvedimento di l.c.a.?

L’autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento (ministero vigilante, Banca d'Italia, IVASS), non il commissario liquidatore. La stessa autorità cura anche la comunicazione al registro delle imprese.

Quali altre forme di pubblicità possono essere disposte oltre alla Gazzetta Ufficiale?

Il provvedimento può prevedere pubblicazioni su quotidiani locali o nazionali, comunicazioni alla clientela o nel Bollettino regionale, modulate sulla dimensione e diffusione territoriale dell’impresa interessata dalla procedura.

Cosa accade se la pubblicazione viene omessa o ritardata?

Il provvedimento resta valido ed efficace tra le parti, ma gli effetti non sono opponibili ai terzi in buona fede fino alla pubblicità. Possono emergere profili di responsabilità erariale e disciplinare del funzionario.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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