Art. 297 CCII – Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza non rileva ai fini della competenza.
3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.
4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 41 e l’autorità che ha la vigilanza sull’impresa.
5. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perchè disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l’avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) 2021/23 e delle relative norme attuative. Essa è inoltre notificata, e resa pubblica a norma dell’articolo 45.
6. Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell’articolo 51.
7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 50.
8. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il procedimento di cui al comma 4.
9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento sistematico e ratio
L’articolo 297 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza disciplina l’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza per le imprese soggette esclusivamente a LCA, anteriore all’apertura della procedura amministrativa. La norma riproduce, con significativi aggiornamenti, il contenuto dell’art. 195 della legge fallimentare. La ratio è duplice: da un lato consentire ai creditori e all’autorità di vigilanza di ottenere un accertamento giurisdizionale dello stato di insolvenza dell’impresa che, per ragioni soggettive, è esclusa dalla liquidazione giudiziale; dall’altro creare il presupposto per l’avvio della LCA o, se ricorrono le condizioni, della procedura di risoluzione BRRD per le banche e gli enti finanziari.
L’istituto si colloca in posizione strumentale rispetto alla LCA: l’accertamento giudiziale dell’insolvenza non apre direttamente la procedura concorsuale, ma fornisce all’autorità amministrativa l’elemento conoscitivo necessario per disporne l’avvio. Si tratta dunque di una pronuncia di accertamento, non costitutiva, che produce comunque rilevanti effetti sostanziali e processuali (art. 299 CCII).
Competenza territoriale e legittimazione attiva
Il comma 1 individua la competenza nel tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali (COMI), in coerenza con la disciplina generale del CCII e con il regolamento (UE) 2015/848. La disposizione del comma 2 contiene un’importante precisazione antielusiva: il trasferimento del COMI intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda è irrilevante ai fini della competenza. La norma mira a contrastare il forum shopping, fenomeno frequente nelle procedure concorsuali, dove il debitore può essere tentato di spostare la sede in un foro ritenuto più favorevole.
La legittimazione attiva è attribuita a tre categorie di soggetti: (a) uno o più creditori, anche per crediti modesti, purché scaduti e liquidi; (b) l’autorità che esercita la vigilanza sull’impresa (es. Banca d'Italia, IVASS, CONSOB, Ministero dello Sviluppo Economico per le cooperative); (c) la stessa impresa, in un’ottica di iniziativa autonoma. Non è attribuita legittimazione al pubblico ministero in fase preventiva, a differenza di quanto previsto per la liquidazione giudiziale ex art. 38 CCII.
Procedimento, contraddittorio e provvedimenti conservativi
Il comma 4 impone al tribunale di sentire, prima di provvedere, il debitore e l’autorità che esercita la vigilanza sull’impresa. L’audizione del debitore avviene secondo le modalità di cui all’art. 41 CCII, applicabile per espresso rinvio. Si tratta di una garanzia di contraddittorio essenziale, la cui omissione determina la nullità della sentenza secondo l’orientamento prevalente. L’audizione dell’autorità di vigilanza, peraltro, non vincola il tribunale, ma fornisce un elemento conoscitivo qualificato in considerazione della specifica competenza tecnica del soggetto vigilante.
Il comma 3 attribuisce al tribunale il potere di adottare, con la sentenza o con successivo decreto, i provvedimenti conservativi ritenuti opportuni nell’interesse dei creditori, fino all’inizio della procedura di liquidazione. Si pensi al sequestro conservativo dei beni, al divieto di compiere atti dispositivi, alla nomina di un custode per il patrimonio. La formulazione ampia consente al tribunale di modulare la tutela in base alle specificità del caso concreto, in coerenza con il modello dei provvedimenti d'urgenza di cui all’art. 700 c.p.c.
Comunicazioni, pubblicità e impugnazioni
Il comma 5 disciplina la fase post-decisoria. La sentenza è comunicata entro tre giorni, ai sensi dell’art. 136 c.p.c., all’autorità competente, perché disponga la liquidazione o, ricorrendone i presupposti, l’avvio della procedura di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE (BRRD, attuata con D.Lgs. 180/2015) o del regolamento (UE) 2021/23 (sui requisiti minimi di passività CCP). La pronuncia è inoltre notificata alle parti e resa pubblica secondo le modalità dell’art. 45 CCII (iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione sul sito).
Sul versante impugnatorio, il comma 6 prevede la reclamabilità della sentenza da parte di qualunque interessato a norma dell’art. 51 CCII. La nozione di «interessato» è ampia e comprende creditori, soci, amministratori, terzi che vantino posizioni giuridiche incise dalla pronuncia. Il comma 7 disciplina invece il caso di rigetto del ricorso: il tribunale provvede con decreto motivato, contro il quale è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 50 CCII. La differente forma del provvedimento (sentenza vs. decreto) riflette la diversa natura degli effetti: costitutivi nel primo caso, di mero rigetto nel secondo.
L’ipotesi del comma 8: cessazione del concordato preventivo
Il comma 8 affronta una specifica fattispecie: la cessazione del concordato preventivo di un’impresa soggetta a LCA con esclusione della liquidazione giudiziale, in presenza di stato di insolvenza. In tale ipotesi, il tribunale provvede alla dichiarazione di insolvenza su istanza del commissario giudiziale, applicando in ogni caso il procedimento di cui al comma 4 (audizione del debitore e dell’autorità di vigilanza). La norma garantisce continuità tra la procedura concordataria fallita e l’attivazione della LCA, evitando vuoti di tutela.
Il commercialista nominato commissario giudiziale in tale procedura assume una specifica responsabilità: il monitoraggio dell’andamento del concordato e la tempestiva attivazione del meccanismo dell’art. 297, comma 8 CCII in caso di cessazione, ove sussista lo stato di insolvenza. Si pensi al concordato di Tizio Cooperativa, cessato per sopravvenuta impossibilità di adempimento: il commissario, accertata la persistenza dello stato di insolvenza, presenta istanza al tribunale, che dichiara l’insolvenza con sentenza, attivando l’iter per la LCA da parte del MISE.
Domande frequenti
Chi può chiedere l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza ex art. 297 CCII?
Sono legittimati: uno o più creditori, l’autorità di vigilanza sull’impresa (es. Banca d'Italia, IVASS, MISE) e l’impresa stessa. Non è prevista la legittimazione del pubblico ministero in fase preventiva.
Quale tribunale è competente a dichiarare l’insolvenza?
Il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il COMI (centro degli interessi principali). L’eventuale trasferimento del COMI nell’anno antecedente al deposito della domanda è irrilevante.
Quali provvedimenti può adottare il tribunale a tutela dei creditori?
Con la sentenza o con decreto successivo, il tribunale può adottare i provvedimenti conservativi opportuni nell’interesse dei creditori, fino all’avvio della procedura di liquidazione (es. sequestro, custodia).
Cosa succede dopo la dichiarazione di insolvenza?
La sentenza è comunicata entro 3 giorni all’autorità competente, che dispone la LCA o, se ricorrono i presupposti, avvia la risoluzione BRRD per banche ed enti finanziari (D.Lgs. 180/2015).