Art. 263 CCII – Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Se a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società, in quanto compatibili.
2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall’articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.
3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può proporre l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della società.
In sintesi
In sintesi
Premessa sulle patologie del patrimonio destinato
L’art. 263 CCII completa la disciplina dell’art. 262, regolando le situazioni patologiche che possono interessare il patrimonio destinato a uno specifico affare. Due sono gli scenari considerati: l’incapienza del patrimonio rispetto ai debiti contratti per l’affare e la violazione delle regole di separatezza patrimoniale stabilite dall’art. 2447-quinquies c.c. Entrambe le situazioni mettono in crisi il presupposto stesso della destinazione patrimoniale, ovvero la capacità del compendio di rispondere autonomamente delle obbligazioni assunte e la sua effettiva separazione contabile e gestionale dal patrimonio generale della società.
L’incapienza e la liquidazione anticipata
Il primo comma disciplina l’ipotesi in cui il curatore, all’apertura della liquidazione giudiziale o nel corso della gestione, accerti l’incapienza del patrimonio destinato. In tal caso, previa autorizzazione del giudice delegato, procede alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società «in quanto compatibili». La rilevazione dell’incapienza richiede una valutazione tecnica accurata, che tenga conto del valore di realizzo dei beni destinati, delle obbligazioni in essere e dei rapporti pendenti. L’autorizzazione del giudice delegato presuppone una relazione del curatore che illustri i criteri di stima e le ragioni dell’impossibilità di procedere altrimenti, ad esempio mediante cessione ex art. 262 CCII. Tizio curatore che riscontri un patrimonio con beni per 200.000 euro e debiti per 350.000 dovrà documentare l’incapienza e proporre un piano di liquidazione alternativo.
L’insinuazione dei creditori particolari al passivo della società
Il secondo comma riconosce ai creditori particolari del patrimonio destinato la facoltà di insinuarsi al passivo della procedura aperta nei confronti della società, ma solo nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall’art. 2447-quinquies, commi 3 e 4, c.c. Tali ipotesi ricorrono quando: a) la delibera costitutiva del patrimonio destinato non escluda espressamente la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni nascenti dall’affare; b) si tratti di obbligazioni derivanti da fatto illecito. In questi casi i creditori del patrimonio destinato possono concorrere sull’attivo generale della società, con i normali criteri di graduazione previsti per gli altri creditori concorsuali. Caio, terzo danneggiato da fatto illecito connesso all’esecuzione dell’affare, potrà quindi far valere la propria pretesa anche sul patrimonio generale della società, secondo l’orientamento prevalente.
Le azioni di responsabilità per violazione della separatezza
Il terzo comma attribuisce al curatore la legittimazione a promuovere l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo, qualora siano state violate le regole di separatezza patrimoniale. La violazione può consistere nella confusione di beni e rapporti, nell’uso di risorse del patrimonio destinato per finalità estranee all’affare, nella mancata tenuta di scritture contabili separate, nell’omessa annotazione di operazioni nei registri previsti dall’art. 2447-sexies c.c. La responsabilità degli amministratori si fonda sulla violazione dei doveri di corretta gestione e di tenuta delle scritture, mentre quella dei sindaci o dei componenti del consiglio di sorveglianza discende dall’omesso controllo. La duplicazione delle azioni consente al curatore di tutelare sia gli interessi della società (azione sociale) sia quelli dei creditori sociali pregiudicati dall’inadeguatezza del patrimonio (azione dei creditori).
Profili pratici e oneri probatori
Sempronio curatore che ravvisi pagamenti effettuati con risorse del patrimonio destinato a favore di creditori generali della società dovrà ricostruire i flussi finanziari, individuare i responsabili e quantificare il danno. La prova della violazione di separatezza può fondarsi su libri contabili, estratti conto, delibere del consiglio di amministrazione e relazioni del collegio sindacale. Il danno si misura in termini di pregiudizio arrecato alla massa del patrimonio destinato e, di riflesso, ai creditori particolari. Le azioni si propongono davanti al tribunale competente per la liquidazione giudiziale, secondo le regole ordinarie del processo civile.
Domande frequenti
Quando si considera incapiente il patrimonio destinato e cosa deve fare il curatore?
Quando il valore di realizzo dei beni destinati non copre i debiti contratti per l’affare. Il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, procede alla liquidazione secondo le regole della società, in quanto compatibili.
I creditori del patrimonio destinato possono sempre insinuarsi al passivo della società?
No, solo nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata ex art. 2447-quinquies, commi 3 e 4, c.c., ovvero quando la delibera non esclude la responsabilità della società o per obbligazioni da fatto illecito.
Quali violazioni delle regole di separatezza giustificano l’azione di responsabilità del curatore?
La confusione di beni, l’uso di risorse del patrimonio destinato per scopi estranei all’affare, la mancata tenuta di scritture separate e l’omessa annotazione delle operazioni ex art. 2447-sexies c.c.
Il curatore può cumulare l’azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali?
Sì. L’art. 263, comma 3, CCII attribuisce espressamente al curatore la legittimazione a entrambe le azioni, anche cumulativamente, per tutelare sia la società sia i creditori pregiudicati dalla violazione della separatezza.