← Torna a Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 262 CCII – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l’amministrazione del patrimonio destinato previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.

2. Il curatore provvede a norma dell’articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.

3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell’attivo della liquidazione giudiziale, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell’articolo 2447-ter, primo comma, lettera d) del codice civile.

In sintesi

In sintesi

  • Disciplina la sorte dei patrimoni destinati a uno specifico affare ex art. 2447-bis, lett. a), c.c., in caso di liquidazione giudiziale della società.
  • L’amministrazione del patrimonio destinato è attribuita al curatore, che provvede con gestione separata.
  • Il curatore tenta in via prioritaria la cessione a terzi del patrimonio per conservarne la funzione produttiva.
  • Se la cessione non è possibile, si procede alla liquidazione secondo le regole ordinarie.
  • Il corrispettivo o il residuo attivo, dedotti i debiti del patrimonio e quanto spettante ai terzi apportanti, confluisce nella massa attiva.
  • Tutela il principio di separazione patrimoniale stabilito dall’art. 2447-quinquies c.c.
I patrimoni destinati nell’ordinamento societario

L’art. 2447-bis c.c. consente alla società per azioni di costituire patrimoni destinati in via esclusiva a uno specifico affare. La lettera a) della norma disciplina i cosiddetti patrimoni destinati operativi, separati dal patrimonio generale della società mediante apposita delibera. Su tali beni e rapporti i creditori della società non possono soddisfarsi, salvo per la parte spettante alla società medesima sui frutti o proventi (art. 2447-quinquies c.c.). La crisi della società pone il problema della sorte di tale patrimonio separato, che l’art. 262 CCII risolve con un meccanismo articolato volto a preservare la funzione economica originaria.

La gestione separata da parte del curatore

Il primo comma attribuisce al curatore l’amministrazione del patrimonio destinato, imponendogli di tenerne gestione separata. Ciò significa contabilità autonoma, conti correnti dedicati, distinta tracciabilità di entrate e uscite. La separazione opera anche nei rapporti con i creditori: i creditori particolari del patrimonio destinato non concorrono sull’attivo generale della liquidazione giudiziale, salvo nei casi di responsabilità sussidiaria previsti dall’art. 263 CCII. La gestione separata risponde a un duplice obiettivo: tutelare i creditori che hanno fatto affidamento sulla destinazione e consentire l’eventuale prosecuzione temporanea dell’attività finalizzata alla cessione del compendio.

La cessione a terzi quale opzione preferenziale

Il secondo comma esprime una chiara preferenza legislativa per la cessione del patrimonio destinato in blocco, mediante rinvio all’art. 216 CCII sui programmi di liquidazione. La ratio è quella di preservare il valore di avviamento e la funzione produttiva dell’affare specifico, evitando lo smembramento del compendio. Tizio curatore di una s.p.a. titolare di un patrimonio destinato all’esecuzione di un’opera infrastrutturale dovrà quindi sondare il mercato per individuare un terzo subentrante, predisponendo un’apposita sezione del programma di liquidazione. La vendita può avvenire con procedure competitive e con eventuale subentro nei contratti pendenti, secondo le regole generali della liquidazione giudiziale.

La liquidazione atomistica residuale

Se la cessione non risulta praticabile, per assenza di interessati o per inadeguatezza delle offerte, il curatore procede alla liquidazione del patrimonio destinato «secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili». Trovano dunque applicazione le disposizioni sulla vendita dei beni, sulla gestione dei rapporti pendenti, sull’accertamento del passivo limitatamente ai creditori del patrimonio destinato. La liquidazione segue però una logica autonoma, con masse attive e passive separate fino al momento del riversamento dell’eventuale residuo.

Il riparto del corrispettivo

Il terzo comma stabilisce le regole di riparto del ricavato. Dal corrispettivo della cessione devono essere prima dedotti i debiti del patrimonio destinato verso i creditori particolari e quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti ai sensi dell’art. 2447-ter, primo comma, lettera d), c.c. Solo il netto residuo confluisce nell’attivo generale della liquidazione giudiziale. Caio, terzo apportante che aveva conferito 100.000 euro contro la promessa di partecipazione ai proventi, vede tutelata la propria posizione mediante la prededuzione sul ricavato. Sempronio, creditore generale della società, riceverà solo l’eventuale eccedenza, secondo l’orientamento prevalente che valorizza il principio di separazione patrimoniale anche in sede concorsuale.

Profili procedurali e cautele del curatore

Il curatore deve formalizzare la gestione separata del patrimonio destinato sin dall’apertura della procedura, predisponendo un inventario distinto ex art. 193 CCII e una contabilità autonoma. Il programma di liquidazione di cui all’art. 213 CCII deve contenere una sezione dedicata, illustrando la strategia di cessione, i tempi previsti e le modalità di selezione del cessionario. Eventuali rapporti pendenti relativi all’affare specifico vanno trattati ex art. 172 CCII, valutando la convenienza del subentro o dello scioglimento. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori del patrimonio destinato laddove costituibile, autorizza i singoli atti di gestione e di vendita. Si applicano per analogia i principi di trasparenza e competitività delle vendite concorsuali.

Domande frequenti

Cosa accade al patrimonio destinato a uno specifico affare quando la s.p.a. è dichiarata in liquidazione giudiziale?

L’amministrazione passa al curatore con gestione separata. Il curatore tenta prima la cessione a terzi per preservare la funzione produttiva e, se impossibile, procede alla liquidazione separata.

I creditori generali della società possono soddisfarsi sul patrimonio destinato?

No, salvo l’eventuale residuo attivo dopo il pagamento dei creditori particolari del patrimonio e dei terzi apportanti. Vale il principio di separazione ex art. 2447-quinquies c.c., recepito dall’art. 262 CCII.

Il curatore può proseguire l’attività dell’affare specifico in attesa della cessione?

Sì, nei limiti necessari a preservare il valore del compendio e a renderlo cedibile. La gestione separata consente la prosecuzione temporanea, sempre nel rispetto del programma di liquidazione ex art. 216 CCII.

Come si tutelano i terzi che hanno apportato risorse al patrimonio destinato ex art. 2447-ter c.c.?

Il terzo comma dell’art. 262 CCII riconosce loro diritto di prededuzione sul corrispettivo della cessione o sul residuo attivo, prima del riversamento di quanto spetta alla massa generale della liquidazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.