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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 258 CCII – Effetti sulla societa’ dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 258 CCII disciplina il caso inverso rispetto all’art. 256: la liquidazione giudiziale di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina automaticamente l’apertura della procedura nei confronti della società.
  • Si afferma il principio di autonomia della procedura sociale: la società resta in bonis salvo che ricorrano in capo ad essa i requisiti propri di insolvenza ex art. 121 CCII.
  • L’insolvenza personale del socio può derivare da debiti estranei all’attività sociale e non implica necessariamente difficoltà della società.
  • Tuttavia, l’apertura della procedura del socio può incidere indirettamente sulla società attraverso lo scioglimento del rapporto sociale ex art. 2288 c.c.
  • I creditori sociali conservano la facoltà di chiedere autonomamente l’apertura della liquidazione giudiziale della società se ne ricorrono i presupposti.
Inquadramento sistematico e ratio della norma

L’art. 258 CCII costituisce una norma speculare all’art. 256: mentre quest'ultimo disciplina l’estensione della liquidazione giudiziale dalla società di persone ai soci illimitatamente responsabili, l’art. 258 chiarisce che il fenomeno inverso non si verifica. La disposizione, breve ma di grande rilievo sistematico, riproduce l’art. 149 della legge fallimentare previgente e si colloca a chiusura del Capo VIII del Titolo V, dedicato alla liquidazione giudiziale e al concordato nella liquidazione giudiziale delle società.

La ratio del principio risiede nella differenza strutturale tra le due posizioni soggettive. L’apertura della liquidazione giudiziale della società presuppone l’insolvenza dell’ente, ossia la sua incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: in tale ipotesi, è fisiologico che anche i soci illimitatamente responsabili - obbligati ex lege per le obbligazioni sociali - siano travolti dal dissesto, dovendo rispondere personalmente dei debiti dell’ente. L’apertura della liquidazione giudiziale del socio, viceversa, può dipendere da cause del tutto estranee all’attività sociale: il socio Tizio può essere insolvente per debiti personali (mutui privati, debiti familiari, debiti professionali estranei alla società), senza che cio' implichi alcuna difficoltà patrimoniale o finanziaria della società Alfa S.n.c. di cui è socio.

Il principio dell’autonomia patrimoniale e della separazione delle responsabilità

L’art. 258 CCII è espressione del principio di autonomia patrimoniale imperfetta che caratterizza le società di persone: l’autonomia esiste, sia pure con la peculiarità della responsabilità illimitata e sussidiaria dei soci ex artt. 2267, 2291, 2304 c.c. Mentre la responsabilità del socio per le obbligazioni sociali opera in via diretta verso l’esterno (sussidiariamente alla società nelle s.n.c. e s.a.s.), il rapporto inverso - quello secondo cui il socio sarebbe «causa» dell’insolvenza della società - non trova fondamento nella struttura delle società di persone.

La società è un centro di imputazione autonomo e la sua condizione patrimoniale va valutata in base ai propri attivi e passivi, non in base a quelli del socio. Pertanto, qualora il tribunale debba valutare l’insolvenza della società a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale del socio, dovrà applicare i criteri ordinari di cui all’art. 121 CCII, accertando se la società sia in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento.

Effetti indiretti sulla società: lo scioglimento del rapporto sociale

Pur escludendo l’estensione automatica della procedura, l’apertura della liquidazione giudiziale del socio produce effetti civilistici significativi sul rapporto sociale. L’art. 2288 c.c. dispone, infatti, che il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) del socio comporta l’esclusione di diritto dello stesso dalla società di persone. Lo scioglimento del rapporto sociale comporta poi la liquidazione della quota del socio uscente ex art. 2289 c.c., il cui valore confluisce nella massa attiva della procedura del socio.

Sul piano patrimoniale, l’esclusione del socio può determinare difficoltà alla società (perdita di un socio importante per il funzionamento dell’impresa, riduzione del capitale, eventuale scioglimento della società ex art. 2272 c.c. se la pluralità di soci viene meno e non è ricostituita nel termine di sei mesi). Tuttavia, tali effetti non comportano automaticamente l’insolvenza della società, che resta un evento da accertare in via autonoma.

La tutela dei creditori sociali

L’esclusione dell’estensione automatica non priva i creditori sociali di tutela. Essi conservano integralmente la facoltà di chiedere l'apertura autonoma della liquidazione giudiziale della società ai sensi degli artt. 37 e ss. CCII, ove ricorrano i presupposti di insolvenza in capo all’ente. La domanda potrà fondarsi su circostanze proprie della società, emerse anche in occasione dell’esclusione del socio (es. dimostrazione che la società, perso il socio principale, non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni; o che la liquidazione della quota del socio uscente determina un’incapienza dell’ente).

Sul piano applicativo, è frequente che l’apertura della liquidazione giudiziale del socio operi come fatto rivelatore di un più generale dissesto del gruppo familiare-imprenditoriale: il curatore della procedura del socio può acquisire informazioni rilevanti sull’effettiva situazione patrimoniale della società e segnalarle ai creditori sociali, i quali potranno valutare se attivare l’iniziativa concorsuale autonoma. Ne consegue che la separazione formale tra le procedure non impedisce un coordinamento sostanziale, mediato dall’attività del curatore e dall’iniziativa dei creditori.

Profili applicativi e differenze con altre forme societarie

Si supponga che Tizio, socio accomandatario di Alfa S.a.s., sia assoggettato a liquidazione giudiziale per debiti personali derivanti da una garanzia fideiussoria prestata a favore di terzi. L’art. 258 CCII chiarisce che la procedura di Tizio non determina automaticamente la liquidazione giudiziale di Alfa S.a.s., la quale potrà continuare la propria attività qualora gli accomandanti o un nuovo accomandatario subentrino e l’ente sia in equilibrio patrimoniale. Solo se i creditori sociali, ovvero il curatore di Tizio (in qualità di creditore della società per il valore della quota di liquidazione), dimostreranno l’insolvenza autonoma di Alfa S.a.s. potrà aprirsi una distinta procedura sociale.

La disposizione non si applica, ovviamente, alle società di capitali: in queste ultime, vigendo l’autonomia patrimoniale perfetta, la posizione del socio è totalmente disgiunta da quella della società anche sul piano della responsabilità (salvo le ipotesi eccezionali di abuso della personalità giuridica o di responsabilità diretta del socio amministratore ex art. 2476, ottavo comma, c.c.). L’orientamento prevalente conferma il carattere settoriale dell’art. 258, riferito alle sole società di persone e ai soci accomandatari di s.a.s. e s.a.p.a., in coerenza con il perimetro applicativo dell’art. 256 cui esso fa da pendant.

Domande frequenti

L’apertura della liquidazione giudiziale del socio comporta automaticamente quella della società?

No: l’art. 258 CCII esclude espressamente l’apertura automatica nei confronti della società, che resta in bonis salvo che ricorrano in capo ad essa i requisiti autonomi di insolvenza ex art. 121 CCII.

Quali effetti produce sul rapporto sociale l’apertura della procedura del socio?

Ai sensi dell’art. 2288 c.c. il socio assoggettato a liquidazione giudiziale è escluso di diritto dalla società di persone; la quota va liquidata ex art. 2289 c.c. e il valore confluisce nella massa attiva della procedura del socio.

I creditori sociali possono comunque chiedere il fallimento della società?

Si': i creditori sociali conservano la facoltà di chiedere autonomamente l’apertura della liquidazione giudiziale della società ex artt. 37 e ss. CCII se ricorrono i presupposti propri di insolvenza in capo all’ente.

L’art. 258 CCII si applica anche alle società di capitali?

No: la disposizione si applica alle società di persone e ai soci accomandatari di s.a.s. e s.a.p.a.; nelle società di capitali vige l’autonomia patrimoniale perfetta e la posizione del socio è già strutturalmente disgiunta dalla società.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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