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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 182 CCII – Associazione in partecipazione

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. L’associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’associante.

2. L’associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.

3. L’associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall’articolo 260.

In sintesi

  • L’art. 182 CCII stabilisce che l'associazione in partecipazione si scioglie automaticamente per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’associante.
  • L'associato può insinuare al passivo il credito per la parte dei conferimenti non assorbita dalle perdite a suo carico.
  • Se l’associato non ha ancora versato l’intera quota di conferimento, è tenuto al versamento residuo nei limiti delle perdite che gli competono.
  • Per la riscossione coattiva del versamento residuo si applica il procedimento ex art. 260 CCII, analogo a quello per i soci di società di capitali.
  • La norma tutela la parità di trattamento tra creditori impedendo che l’associato si sottragga alle perdite mentre altri creditori ne sopportano le conseguenze.
Inquadramento dell’istituto

L’associazione in partecipazione è il contratto con il quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della propria impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2549 c.c.). Si tratta di un contratto di collaborazione con causa associativa, in cui l’associato non acquista la qualità di socio né i diritti gestori tipici di quest'ultimo, ma partecipa al rischio economico dell’impresa limitatamente all’entità del proprio conferimento.

L’art. 182 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale dell’associante sull’associazione in partecipazione, riproducendo con adattamenti terminologici l’art. 77 della legge fallimentare abrogata. La collocazione nella Sezione V del Capo I del Titolo V, dedicata agli effetti della procedura sui rapporti giuridici pendenti, conferma che il legislatore considera l’associazione in partecipazione un contratto in corso di esecuzione suscettibile di essere inciso dall’insolvenza di una delle parti.

Lo scioglimento del contratto

Il comma 1 prevede che l’associazione in partecipazione si sciolga per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante. Lo scioglimento opera di diritto, senza necessità di dichiarazione delle parti né di provvedimento del giudice delegato, e decorre dalla data di apertura della procedura.

Va precisato che la norma fa riferimento esclusivamente all’insolvenza dell'associante: non è disciplinata l’ipotesi, invero meno frequente, in cui sia l’associato a essere sottoposto a liquidazione giudiziale. In tale scenario, dovrebbero trovare applicazione le regole generali dei rapporti pendenti (art. 172 CCII), con facoltà del curatore dell’associato di subentrare o sciogliersi dal contratto.

La ragione dello scioglimento automatico in caso di insolvenza dell’associante risiede nella struttura stessa del contratto: venendo meno la gestione dell’associante, che è il soggetto che conduce l’impresa o l’affare, il contratto perde la propria causa concreta. Il curatore subentra nella gestione del patrimonio, ma non nella qualità di gestore dell’affare associato, la quale è strettamente personale all’associante.

Il credito dell’associato al passivo

Il comma 2 riconosce all’associato il diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per la parte dei conferimenti non assorbita dalle perdite a suo carico. La determinazione di tale importo presuppone un duplice calcolo:

a) Entità del conferimento versato: si considera l’ammontare complessivamente apportato dall’associato all’associante nel corso del rapporto (denaro, beni, servizi, secondo le modalità contrattualmente previste).

b) Perdite a carico dell’associato: ai sensi dell’art. 2553 c.c., salvo diversa pattuizione, l’associato partecipa alle perdite nella stessa proporzione in cui partecipa agli utili, ma non oltre il valore del conferimento. Le perdite accumulate dall’impresa o dall’affare alla data di scioglimento del contratto vengono imputate pro quota all’associato e decurtate dal valore del suo conferimento.

Il credito residuo, vale a dire il conferimento depurato delle perdite, è ammesso al passivo come credito concorsuale ordinario, senza privilegio, salvo che sia assistito da garanzia reale su beni del debitore.

Si pensi a Caio che ha conferito 50.000 euro come associato e il contratto prevedeva la partecipazione alle perdite nel limite del 30% degli utili potenziali. Se le perdite complessive dell’impresa imputabili al contratto di associazione ammontano a 20.000 euro nella quota di Caio, quest'ultimo può insinuare al passivo 30.000 euro (50.000, 20.000).

L’obbligo di versamento residuo dell’associato

Il comma 3 disciplina il caso speculare: l’associato che non abbia ancora integralmente versato il proprio conferimento è tenuto a completare il versamento nei limiti delle perdite che sono a suo carico. L’obbligo non è assoluto, non si tratta di versare comunque l’intero residuo, ma è commisurato alle perdite effettivamente imputabili all’associato. Se le perdite sono inferiori al residuo non versato, l’associato versa solo quanto necessario a coprire le perdite.

Per la riscossione coattiva di tale somma, il comma 3 rinvia al procedimento di cui all’art. 260 CCII, che disciplina la chiamata dei soci a versamento nelle società di capitali sottoposte a liquidazione giudiziale. Il rinvio è funzionale: l’associato, pur non essendo socio, si trova in una posizione analoga per quanto riguarda l’obbligo di apporto nei limiti delle perdite, e il legislatore ha ritenuto opportuno uniformare il procedimento di riscossione coattiva.

Coordinamento con la disciplina civilistica e concorsuale

L’art. 182 CCII si coordina con gli artt. 2549-2554 c.c. sulla disciplina sostanziale dell’associazione in partecipazione e con le norme generali sui crediti concorsuali (artt. 200 e ss. CCII). Va ricordato che il D.L. 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro), convertito in L. 99/2013, ha significativamente ridotto l’ambito applicativo dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, limitandola alle sole ipotesi in cui l’apporto non sia esclusivamente di lavoro, con impatto sulla frequenza con cui la fattispecie si presenta nelle procedure concorsuali. Nondimeno, l’istituto conserva rilevanza nei rapporti tra imprenditori o tra un imprenditore e un investitore che apporti capitale o beni.

Domande frequenti

L’associazione in partecipazione si scioglie anche se è l’associato a essere dichiarato insolvente?

L’art. 182 CCII disciplina solo l’insolvenza dell’associante; per l’insolvenza dell’associato si applicano le regole generali sui rapporti pendenti ex art. 172 CCII.

L’associato può recuperare l’intero conferimento versato nel passivo della liquidazione?

No: può insinuare solo la parte del conferimento non assorbita dalle perdite a suo carico, calcolate secondo le proporzioni contrattualmente pattuite.

Se l’associato non ha versato tutto il conferimento pattuito, cosa deve fare dopo l’apertura della procedura?

Deve versare il residuo, ma solo nei limiti delle perdite imputabili alla sua quota; il versamento coattivo avviene con la procedura ex art. 260 CCII.

Qual è il rango del credito dell’associato ammesso al passivo della liquidazione giudiziale?

È un credito concorsuale chirografario ordinario, salvo che sia assistito da garanzia reale costituita su beni dell’associante che gli attribuisce privilegio.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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