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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 163 CCII – Atti a titolo gratuito

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell’articolo 133.

In sintesi

  • Inefficacia ex lege degli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori al deposito della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, o successivamente ad essa.
  • Esclusioni tipiche: regali d'uso, atti compiuti in adempimento di un dovere morale o per pubblica utilità, purché la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
  • Non è richiesta prova della scientia decoctionis né di alcuna frode: l’inefficacia opera automaticamente per il solo fatto oggettivo della gratuità e del tempo.
  • I beni rientrano nel patrimonio della procedura tramite trascrizione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale presso i pubblici registri.
  • L'interessato (donatario, terzo acquirente, titolare di diritti reali) può proporre reclamo avverso la trascrizione ai sensi dell’art. 133 CCII.
  • La norma replica nella sostanza l’abrogato art. 64 l. fall., conservandone la natura di azione recuperatoria automatica a tutela della par condicio creditorum.
Funzione della norma e collocazione sistematica

L’art. 163 CCII apre la sezione IV del titolo V dedicata agli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori. La disposizione disciplina l’inefficacia di pieno diritto degli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nei due anni anteriori al deposito della domanda cui sia seguita l’apertura della procedura, oltre che di quelli compiuti successivamente al deposito stesso. Si tratta di uno strumento di tutela della massa che si affianca, in posizione di specialità, all’azione revocatoria fallimentare ora ridenominata revocatoria nella liquidazione giudiziale e disciplinata dagli artt. 165 ss. CCII.

La collocazione sistematica conferma la continuità rispetto al previgente art. 64 della legge fallimentare: il legislatore della riforma, recependo la direttiva (UE) 2019/1023 e procedendo al riordino integrale della materia con il D.Lgs. 14/2019, ha conservato l’impianto della disciplina abrogata, limitandosi ad armonizzare il lessico (sostituzione del termine «fallimento» con «liquidazione giudiziale» ex art. 349 CCII) e a precisare il momento di decorrenza del biennio, oggi ancorato al deposito della domanda di apertura cui sia seguita la decisione del tribunale.

Presupposti oggettivi: atto a titolo gratuito e nesso temporale

L’inefficacia colpisce esclusivamente gli atti compiuti a titolo gratuito. La nozione, secondo l’orientamento prevalente, va intesa in senso ampio: vi rientrano non solo le donazioni dirette ai sensi degli artt. 769 ss. c.c., ma anche le donazioni indirette, le rinunce abdicative, le remissioni di debito ex art. 1236 c.c., gli adempimenti di obbligazioni naturali eccedenti la proporzionalità, le costituzioni di garanzia reale a favore di terzi senza corrispettivo e, in genere, ogni attribuzione patrimoniale priva di un congruo controvalore economico.

Il nesso temporale è doppio: gli atti devono essere stati compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, ovvero nei due anni anteriori a tale deposito. La scelta del momento iniziale del deposito della domanda, in luogo della precedente formulazione legata alla dichiarazione di fallimento, risponde all’esigenza di neutralizzare condotte dispositive poste in essere nelle more del procedimento prefallimentare, evitando di premiare la diligenza nel ritardare la decisione del tribunale.

Esclusioni: regali d'uso, doveri morali e pubblica utilità

Il comma 1 esclude espressamente dall’area di inefficacia tre categorie di atti. I regali d'uso richiamano la nozione codicistica dell’art. 770, secondo comma, c.c.: si tratta delle liberalità conformi agli usi sociali, da valutare alla stregua delle condizioni economiche del donante e delle circostanze (compleanni, ricorrenze, festività). L'adempimento di un dovere morale evoca l’obbligazione naturale dell'art. 2034 c.c. e include, ad esempio, contribuzioni a favore di parenti non legittimari in stato di bisogno, purché contenute. Gli atti compiuti a scopo di pubblica utilità comprendono erogazioni a enti del terzo settore, fondazioni, parrocchie, sempre nel limite della proporzionalità.

Il fil rouge delle tre esclusioni è il requisito della proporzionalità al patrimonio del donante. Tale parametro va apprezzato dal curatore e, in caso di reclamo, dal giudice delegato con riferimento al patrimonio netto del debitore all’epoca dell’atto, alla natura dell’attività esercitata e alla situazione finanziaria complessiva. La dottrina maggioritaria osserva che la proporzionalità impone un giudizio di ragionevolezza più che un calcolo aritmetico, dovendosi evitare sia letture eccessivamente formalistiche sia interpretazioni che vanifichino la tutela della massa.

Meccanismo dell’inefficacia e oneri probatori

L’inefficacia opera ex lege: non è necessaria alcuna domanda costitutiva da parte del curatore, né la prova della scientia decoctionis del terzo o di un consilium fraudis del debitore. Si tratta dunque di una fattispecie a carattere oggettivo, che si distingue strutturalmente dalla revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. e dalla revocatoria nella liquidazione giudiziale ex art. 166 CCII, le quali richiedono invece elementi soggettivi specifici.

Il curatore, accertato il ricorrere dei presupposti, procede alla trascrizione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale presso i competenti uffici (conservatoria dei registri immobiliari, pubblico registro automobilistico, registri navali o aeronautici, registro delle imprese per quote sociali), in tal modo rendendo opponibile erga omnes l’acquisizione del bene alla procedura. La trascrizione costituisce il momento di formale recupero alla massa, ma l’inefficacia preesiste a tale adempimento, decorrendo dal momento dell’apertura della procedura.

Tutela del terzo: reclamo ex art. 133 CCII

Il comma 2 garantisce al donatario e a ogni altro interessato la facoltà di proporre reclamo avverso la trascrizione della sentenza ai sensi dell’art. 133 CCII, che disciplina il reclamo contro gli atti del curatore. Il termine per la proposizione è di otto giorni dalla conoscenza dell’atto e la competenza è del giudice delegato, con possibilità di ulteriore reclamo al tribunale.

In sede di reclamo l’interessato potrà contestare la sussistenza dei presupposti oggettivi (natura non gratuita dell’atto, esistenza di un corrispettivo, riconducibilità a una delle esclusioni di legge, sforamento del biennio) oppure dedurre l’avvenuta integrazione di una causa di proporzionalità. L’onere probatorio grava sul reclamante, dovendosi presumere la legittimità dell’iniziativa del curatore una volta accertata l’apparente gratuità dell’atto.

Coordinamento con altre figure dispositive

L’art. 163 CCII si coordina con altre disposizioni di sistema. Gli atti di costituzione del fondo patrimoniale ex artt. 167 ss. c.c., quando compiuti nel biennio e privi di corrispettivo, ricadono nell’inefficacia, salvo che si dimostri la natura adempitiva di un obbligo (orientamento prevalente). Analogamente, i vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e i trust autodichiarati sono trattati secondo la prevalente impostazione come atti gratuiti suscettibili di caducazione automatica, fatta salva la prova di una contropartita patrimoniale effettiva.

I pagamenti anticipati di debiti non ancora scaduti e le garanzie gratuite a favore di terzi seguono invece il regime dell’art. 164 CCII, che ne dispone l’inefficacia con presupposti temporali e oggettivi parzialmente diversi. Resta fermo che il curatore può cumulare le diverse azioni, scegliendo quella di volta in volta più favorevole alla massa.

Casistica esemplificativa

Si pensi a Tizio, imprenditore individuale, che diciotto mesi prima del deposito della domanda di liquidazione giudiziale dona al figlio Caio un immobile del valore di 400.000 euro, a fronte di un patrimonio netto stimato in 600.000 euro. L’atto, indipendentemente dalla buona fede del donatario, risulta inefficace ai sensi dell’art. 163 CCII: la sproporzione rispetto al patrimonio del donante esclude la riconducibilità alla liberalità d'uso e il curatore potrà trascrivere la sentenza presso la conservatoria per recuperare il bene alla massa. Diversamente, una donazione di 2.000 euro a una onlus, compiuta dallo stesso Tizio nel medesimo periodo, andrà preservata in quanto proporzionata e finalizzata a pubblica utilità.

Profili pratici per il curatore e il professionista

L’analisi degli atti dispositivi del biennio costituisce uno dei primi adempimenti del curatore. La prassi suggerisce di acquisire visure ipocatastali aggiornate, estratti del registro delle imprese e copia dei contratti di compravendita o donazione registrati, al fine di mappare in modo sistematico le movimentazioni patrimoniali. Il professionista che assiste il debitore o un terzo coinvolto dovrà ricostruire con cura la natura e la finalità di ciascun atto, valutando in particolare la documentabilità del corrispettivo e l’idoneità della causa giustificativa a rientrare nelle esclusioni di legge. La conservazione di documentazione bancaria, di scambi contrattuali e di prove dell’effettiva ricezione del prezzo si rivela spesso determinante in sede di reclamo.

Domande frequenti

Quali atti rientrano nell’art. 163 CCII?

Tutti gli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nei due anni anteriori al deposito della domanda o dopo, esclusi regali d'uso, atti per dovere morale o pubblica utilità se proporzionati al patrimonio.

Serve provare la mala fede del donatario?

No. L’inefficacia opera ex lege per il solo dato oggettivo della gratuità e del nesso temporale, senza necessità di dimostrare scientia decoctionis o consilium fraudis.

Come si calcola il biennio?

Il termine retroagisce dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, non dalla sentenza, così neutralizzando atti dispositivi compiuti nelle more del procedimento.

Il donatario può difendersi?

Sì, proponendo reclamo ai sensi dell’art. 133 CCII contro la trascrizione della sentenza, entro otto giorni dalla conoscenza, dinanzi al giudice delegato.

Il fondo patrimoniale è inefficace?

Secondo l’orientamento prevalente sì, se costituito nel biennio e privo di corrispettivo, salvo prova della natura adempitiva di un obbligo, che esclude la gratuità.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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