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Art. 156 CCII – Crediti infruttiferi
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l’intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall’articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento e ratio della norma
L’art. 156 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina il trattamento, ai fini dell’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale, dei crediti infruttiferi, ossia crediti che non producono interessi, non ancora scaduti alla data di apertura della procedura. La disposizione riproduce sostanzialmente il previgente art. 55, comma 2, della legge fallimentare (R.D. 267/1942).
La norma risolve una tensione sistematica: per effetto dell’art. 150 CCII, l’apertura della liquidazione giudiziale determina la scadenza anticipata di tutti i debiti pecuniari del debitore. Se il credito non è ancora scaduto e non produce interessi, si pone il problema di come determinare l’importo da ammettere al passivo, evitando sia una sovrastima (che danneggerebbe la massa) sia una sottostima (che pregiudicherebbe il creditore).
Il meccanismo di ammissione e detrazione
La soluzione adottata dall’art. 156 è bifasica:
Il meccanismo è essenzialmente un'attualizzazione del credito a ogni momento di distribuzione: poiché il credito è infruttifero e non è ancora scaduto, se il creditore percepisce oggi una somma che avrebbe dovuto ricevere solo in futuro, sta ottenendo un vantaggio economico rispetto agli altri creditori (il valore temporale del denaro). La detrazione degli interessi composti riequilibra questa asimmetria, restituendo alla massa la «componente finanziaria» del pagamento anticipato.
Il tasso di riferimento e il calcolo pratico
Il tasso applicato è quello legale dell’art. 1284 c.c., fissato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si utilizza la capitalizzazione composta, non semplice: questo riflette la realtà finanziaria del valore temporale del denaro in modo più preciso rispetto a una mera proporzione lineare.
Si consideri un esempio numerico: Tizio vanta un credito infruttifero di 100.000 euro verso la società Beta in liquidazione giudiziale, con scadenza a due anni dall’apertura della procedura. Viene ammesso al passivo per 100.000 euro. Al momento del primo riparto (poniamo, a un anno dall’apertura), il curatore distribuisce una percentuale del 30% ai chirografari. La quota nominale di Tizio sarebbe 30.000 euro, ma da questa si detraggono gli interessi composti al tasso legale per il periodo residuo di un anno (ipotizziamo tasso del 2,5%): la detrazione è di circa 732 euro (30.000 × [1 − 1/1,025]), e Tizio percepirà circa 29.268 euro. La differenza va a beneficio della massa.
Ambito di applicazione
La norma si applica ai crediti che sono strutturalmente privi di interessi: si pensi a obbligazioni zero coupon, a cambiali emesse senza interessi, a crediti da dilazione di pagamento senza pattuizione di interessi, o a crediti in cui la componente interessi è già incorporata nel valore nominale del titolo (caso che più spesso si avvicina ai titoli di debito regolati dall’art. 157 CCII).
Non si applica, invece, ai crediti che producono interessi ma nei quali questi sono stati sospesi per effetto dell’apertura della procedura (ai sensi dell’art. 154 CCII sul blocco degli interessi): in quel caso si applica la disciplina specifica della sospensione del decorso degli interessi.
Coordinamento con le norme correlate
L’art. 156 va letto in coordinamento con:
L’orientamento prevalente in dottrina considera il meccanismo dell’art. 156 come una corretta applicazione del principio della par condicio creditorum in chiave finanziaria: il creditore infruttifero non deve ricevere, nelle ripartizioni, più del valore attuale del proprio credito, a parità di trattamento con i creditori fruttiferi che invece non beneficiano del valore temporale del pagamento anticipato.
Domande frequenti
Un credito infruttifero non scaduto viene ammesso al passivo per l’intero importo nominale?
Sì. L’art. 156 CCII prevede l’ammissione per l’intera somma, con detrazione degli interessi composti a ogni singola ripartizione.
Quale tasso si usa per calcolare la detrazione sulle ripartizioni dei crediti infruttiferi?
Il tasso legale previsto dall’art. 1284 c.c., applicato con capitalizzazione composta per il periodo residuo fino alla scadenza originaria del credito.
Perché si detraggono interessi composti dal riparto spettante al creditore infruttifero non scaduto?
Per attualizzare il credito e evitare che il creditore percepisca più del valore economico effettivo, a tutela della par condicio creditorum.
L’art. 156 si applica anche ai crediti con interessi sospesi per effetto della liquidazione giudiziale?
No. I crediti con interessi sospesi ex art. 154 CCII seguono la disciplina della sospensione, non quella dei crediti strutturalmente infruttiferi.