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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 130 CCII – Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un’informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell’insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.

2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all’articolo 49, comma 3, lettera c), e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 198, comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 49 e specificamente indicate nell’istanza di autorizzazione.

3. Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.

4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell’insorgere della crisi e del manifestarsi dell’insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Il curatore allega alla relazione il bilancio dell’ultimo esercizio formato ai sensi dell’articolo 198, comma 2, nonchè il rendiconto di gestione di cui all’articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.

5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Se la società o l’ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.

6. Quando non si fa luogo all’accertamento del passivo ai sensi dell’articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.

8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari, nonchè alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.

9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

In sintesi

  • Entro 30 giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale il curatore presenta al giudice delegato un'informativa preliminare sulle cause dell’insolvenza e sulle responsabilità.
  • Entro 60 giorni dal decreto di esecutività dello stato passivo segue una relazione particolareggiata su cause della crisi, diligenza del debitore e profili penali rilevanti.
  • Ogni sei mesi il curatore deposita un rapporto riepilogativo con conto della gestione e estratti del conto bancario della procedura.
  • Le relazioni principali sono trasmesse entro 5 giorni al pubblico ministero; le parti sensibili (responsabilità penale, azioni cautelari) sono soggette a secretazione del giudice delegato.
  • In caso di scritture contabili incomplete o inattendibili il curatore può essere autorizzato ad accedere a banche dati aggiuntive per ricostruire le operazioni degli ultimi cinque anni.
Struttura delle relazioni: un sistema a cadenze progressive

L’art. 130 CCII disegna un sistema articolato di obblighi informativi periodici del curatore verso il giudice delegato, il pubblico ministero e i creditori. La norma si ispira al principio di trasparenza che innerva l’intera disciplina della liquidazione giudiziale, in linea con le indicazioni della Direttiva UE 2019/1023 recepita dal D.Lgs. 83/2022. Il correttivo di cui al D.Lgs. 136/2024 ha apportato precisazioni lessicali e coordinamenti sistematici senza stravolgere l’impianto originario.

Si distinguono tre livelli temporali: l’informativa preliminare (comma 1), la relazione particolareggiata (commi 4-5) e i rapporti riepilogativi periodici (comma 9). Ciascuna fase assolve funzioni diverse e si rivolge a destinatari parzialmente differenti.

L’informativa preliminare (comma 1)

Entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale il curatore è tenuto a depositare presso il giudice delegato una prima informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi già acquisiti in merito alle cause dell’insolvenza e alle eventuali responsabilità del debitore, degli amministratori e degli organi di controllo societari. Si tratta di un documento ancora esplorativo, destinato a orientare le prime decisioni del giudice delegato senza pretendere la completezza della relazione particolareggiata.

Il termine di trenta giorni decorre dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, pronunciata con sentenza ai sensi dell’art. 49 CCII.

Poteri istruttori del curatore in caso di irregolarità contabili (comma 2)

Qualora il debitore o gli amministratori non abbiano ottemperato agli obblighi di deposito di cui all’art. 49, comma 3, lett. c) CCII, oppure le scritture contabili risultino incomplete o inattendibili, il curatore ne informa senza indugio il pubblico ministero. Contestualmente, può chiedere al giudice delegato l’autorizzazione ad accedere a banche dati aggiuntive rispetto a quelle già previste dall’art. 49, con riferimento alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda di liquidazione giudiziale.

Il comma 3 amplia ulteriormente questo strumentario, consentendo al giudice delegato di autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni informazioni e documenti in loro possesso. Si tratta di un canale istruttorio di notevole utilità per ricostruire la storia patrimoniale e fiscale del debitore.

La relazione particolareggiata (commi 4 e 5)

Entro sessanta giorni dal decreto di esecutività dello stato passivo il curatore deposita la relazione più densa dell’intero procedimento: la relazione particolareggiata ex comma 4. Essa deve analizzare il tempo e le cause dell’insorgere della crisi e del manifestarsi dell’insolvenza, la diligenza spiegata dal debitore nell’esercizio dell’impresa, le responsabilità del debitore o di altri soggetti, e «quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale». Quest'ultimo riferimento qualifica la relazione come atto con potenziale rilevanza nel procedimento penale eventualmente avviato dal pubblico ministero.

Alla relazione sono allegati il bilancio dell’ultimo esercizio formato ai sensi dell’art. 198, comma 2 CCII e il rendiconto di gestione ex art. 2487-bis c.c., con evidenza delle rettifiche apportate. Quando il debitore insolvente è una società, il comma 5 impone di esporre specificamente le responsabilità di amministratori, organi di controllo, soci ed eventuali terzi. In caso di appartenenza a un gruppo di imprese, la relazione deve analizzare i rapporti con le altre società del gruppo e le rispettive responsabilità, con riguardo agli effetti economici e contrattuali infragruppo.

Quando non si fa luogo all’accertamento del passivo ai sensi dell’art. 209 CCII (procedura semplificata), il comma 6 stabilisce che la relazione è depositata entro centottanta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale.

Trasmissione al pubblico ministero e secretazione (commi 7 e 8)

Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale al pubblico ministero entro cinque giorni dal deposito. Il giudice delegato dispone invece la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e dei terzi, alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare provvedimenti cautelari, e alle circostanze estranee agli interessi della procedura che investano la sfera personale del debitore. La secretazione tutela l’efficacia delle eventuali misure cautelari e la privacy del debitore, bilanciando le esigenze di trasparenza procedimentale con quelle di riservatezza investigativa.

I rapporti riepilogativi periodici (comma 9)

Entro quattro mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo e poi ogni sei mesi, il curatore deposita al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte, corredato dal conto della gestione e dagli estratti del conto bancario della procedura. Il comitato dei creditori riceve copia del rapporto e può formulare osservazioni scritte entro quindici giorni. Nei successivi quindici giorni il rapporto, omesse le parti secretate, è trasmesso via PEC al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. Questo meccanismo a cascata garantisce la partecipazione informata di tutti i soggetti portatori di interesse alla procedura.

Domande frequenti

Entro quando il curatore deve presentare la prima relazione al giudice delegato?

Entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale, con un’informativa preliminare sulle cause dell’insolvenza e sulle responsabilità rilevate.

Cosa contiene la relazione particolareggiata del curatore?

Cause e tempi della crisi, diligenza del debitore, responsabilità civili e penali, bilancio dell’ultimo esercizio e rendiconto di gestione ex art. 2487-bis c.c.

Il pubblico ministero riceve copia delle relazioni del curatore?

Sì. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse al PM entro cinque giorni dal deposito; alcune parti possono essere secretate dal giudice delegato.

Con quale cadenza il curatore presenta i rapporti riepilogativi periodici?

Il primo entro quattro mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo, poi ogni sei mesi, con conto della gestione ed estratti del conto bancario della procedura.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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