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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 117 CCII – Effetti del concordato per i creditori

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

In sintesi

  • Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.
  • I creditori conservano impregiudicati i diritti contro coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
  • Il concordato della società ha efficacia, salvo patto contrario, anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
  • L’effetto vincolante si estende ai creditori dissenzienti e a quelli rimasti estranei al voto, in coerenza con il principio maggioritario ex art. 109 CCII.
  • I crediti posteriori alla pubblicazione restano fuori dal perimetro concordatario e devono essere soddisfatti integralmente.
  • L’effetto esdebitatorio opera per la sola eccedenza non pagata secondo il piano, fermi gli adempimenti previsti.
Funzione e ambito applicativo dell’art. 117 CCII

L’art. 117 CCII codifica gli effetti tipici del concordato preventivo omologato nei confronti dei creditori, riproducendo nella sostanza la disciplina già contenuta nell’art. 184 della previgente legge fallimentare e allineandola al rinnovato impianto degli strumenti di regolazione della crisi. La norma esprime il principio cardine della procedura concordataria: l’omologazione produce un effetto vincolante erga omnes nei confronti di tutti i creditori anteriori, indipendentemente dalla loro partecipazione al voto e dalla loro adesione alla proposta. Si tratta di una deroga al principio consensualistico dei contratti, giustificata dalla funzione concorsuale del concordato e dalla necessità di assicurare una soluzione unitaria della crisi d'impresa.

L’obbligatorietà del concordato omologato è funzionale a due obiettivi: da un lato, garantire al debitore la liberazione dall’esposizione debitoria pregressa nei limiti del piano; dall’altro, assicurare ai creditori un trattamento paritario, secondo il principio della par condicio creditorum modulato dalle classi e dalle eventuali deroghe previste dal piano.

Il discrimine temporale: pubblicazione della domanda nel registro delle imprese

Il primo comma individua nel momento della pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese il discrimine temporale per qualificare i crediti come anteriori o posteriori. La scelta è coerente con l’art. 40, comma 3, CCII, che prevede la pubblicazione della domanda quale presupposto per l’opponibilità degli effetti della procedura ai terzi. Tale pubblicità legale assolve a una funzione di certezza e di tutela dell’affidamento dei creditori: chi contratta con il debitore dopo la pubblicazione è in condizione di conoscere lo stato di crisi e di valutare i rischi dell’operazione.

I crediti anteriori alla pubblicazione rientrano nel concorso e subiscono la falcidia concordataria nei termini previsti dal piano. I crediti posteriori, invece, sorgono al di fuori del concorso e devono essere soddisfatti integralmente, in conformità ai principi generali e all’art. 99 CCII che disciplina la prededucibilità dei crediti sorti in funzione o in occasione della procedura. Si pensi al caso di Caio S.p.A., che pubblica la domanda di concordato il 10 aprile: i fornitori che vantano crediti per forniture eseguite il 5 aprile concorrono nel piano, mentre quelli che hanno consegnato merci il 20 aprile vantano crediti posteriori soddisfatti per intero secondo le ordinarie scadenze contrattuali.

La conservazione dei diritti verso coobbligati e fideiussori

Il primo comma, secondo periodo, prevede una rilevante eccezione alla regola dell’obbligatorietà: i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. La ratio della previsione è duplice: in primo luogo, evitare che l’effetto remissorio del concordato si estenda a soggetti terzi che hanno prestato garanzia personale; in secondo luogo, preservare la funzione di garanzia che le obbligazioni accessorie e solidali assolvono nell’economia dei rapporti commerciali.

L’orientamento prevalente, sviluppato già sotto l’art. 184 l.fall. e confermato dalla dottrina maggioritaria dopo l’entrata in vigore del CCII, riconosce ai creditori la facoltà di pretendere dal fideiussore o dal coobbligato l’intero ammontare del credito originario, senza che possa essere opposta la falcidia subita nel concordato. Resta ferma la disciplina civilistica del regresso: il garante che paga l’intero al creditore potrà rivalersi sul debitore concordatario solo nei limiti della percentuale prevista dal piano, in applicazione dell'art. 1953 c.c. e dei principi generali in tema di rivalsa.

Effetti nei confronti dei soci illimitatamente responsabili

Il secondo comma disciplina l’estensione degli effetti del concordato della società ai soci illimitatamente responsabili. La regola è quella dell'efficacia automatica: salvo patto contrario contenuto nel piano o nella proposta, l’omologazione libera anche i soci illimitatamente responsabili dalle obbligazioni sociali oggetto di falcidia. La previsione tutela la posizione dei soci di società di persone (soci accomandatari, soci di s.n.c., soci di s.a.s.) e si giustifica con l’unitarietà del fenomeno della crisi e con l’opportunità di assicurare un trattamento coerente al debitore principale e ai soggetti che rispondono illimitatamente per le sue obbligazioni.

L’inciso «salvo patto contrario» consente alle parti di derogare alla regola, ad esempio prevedendo nel piano che taluni creditori conservino il diritto di agire contro i soci illimitatamente responsabili per la parte falcidiata. Tale clausola, di natura eccezionale, deve risultare in modo inequivoco dalla proposta concordataria ed essere oggetto di specifica approvazione da parte dei creditori interessati.

Effetto esdebitatorio e residualità delle obbligazioni

L’effetto vincolante del concordato omologato si traduce, sul piano sostanziale, in un'esdebitazione parziale del debitore: la parte di credito non soddisfatta secondo il piano si estingue per l’effetto dell’omologazione, salvo che il piano stesso preveda diversamente. L’orientamento prevalente qualifica tale effetto come esdebitatorio e non meramente dilatorio: i creditori non possono pretendere il pagamento dell’eccedenza nemmeno dopo la cessazione degli effetti del concordato, salvo le ipotesi di risoluzione (art. 119 CCII) o annullamento (art. 120 CCII).

Resta ferma la rilevanza dell’esecuzione del piano: il mancato adempimento degli obblighi concordatari può legittimare la risoluzione su istanza dei creditori, con riespansione dei crediti originari salva la decurtazione di quanto eventualmente già percepito.

Profili processuali e tutela dei creditori

L’obbligatorietà del concordato omologato comporta che i creditori anteriori non possono intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore per la parte di credito falcidiata. Eventuali procedure esecutive pendenti devono essere coordinate con le previsioni del piano. I creditori dissenzienti, che ritengano il piano lesivo dei loro diritti, dispongono degli strumenti dell'opposizione all’omologazione ex art. 48 CCII e del reclamo ex art. 51 CCII, oltre ai rimedi successivi della risoluzione e dell’annullamento.

L’art. 117 CCII rappresenta dunque il fulcro degli effetti sostanziali del concordato preventivo omologato, conciliando l’esigenza di liberazione del debitore con la tutela delle garanzie accessorie e con la conservazione dei diritti verso i terzi coobbligati. La previsione, di sicura applicazione anche dopo i correttivi del 2020, 2022 e 2024, costituisce uno snodo essenziale per la costruzione di piani concordatari coerenti e bilanciati.

Effetti sul rapporto debitore-creditori privilegiati

L’art. 117 CCII deve essere coordinato con la disciplina dei creditori privilegiati contenuta negli artt. 84 e 85 CCII. I creditori muniti di prelazione (privilegio generale, privilegio speciale, pegno, ipoteca) subiscono la falcidia concordataria solo nella parte in cui il loro credito non risulti capiente sul valore di realizzo del bene oggetto della garanzia, secondo l’attestazione del professionista indipendente. Per la parte non soddisfatta integralmente con il prodotto del bene gravato, il credito è degradato a chirografo e segue le regole ordinarie del concorso. L’effetto vincolante dell’omologazione si estende dunque anche al trattamento del privilegio, che resta cristallizzato nei termini risultanti dal piano e non può essere rimesso in discussione mediante azioni esecutive successive sul medesimo bene.

Pubblicità della domanda e affidamento dei terzi

La centralità della pubblicazione nel registro delle imprese quale discrimine temporale per gli effetti del concordato impone una riflessione sulla funzione della pubblicità legale. Il sistema mira a contemperare due esigenze: da un lato, consentire al debitore di accedere agli strumenti di regolazione della crisi senza che la mera proposizione della domanda comprometta i rapporti commerciali in essere; dall’altro, tutelare l’affidamento dei terzi che, una volta resa pubblica la procedura, sono in condizione di valutare i rischi delle operazioni con il debitore in crisi. La dottrina maggioritaria sottolinea come la pubblicità nel registro delle imprese costituisca presupposto non solo dell’opponibilità degli effetti del concordato ma anche dell’applicabilità delle eventuali misure protettive richieste contestualmente alla domanda.

Domande frequenti

Quali creditori sono vincolati dal concordato omologato?

Sono vincolati tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese, indipendentemente dalla loro partecipazione al voto e dall’adesione alla proposta.

I creditori possono agire contro i fideiussori del debitore concordatario?

Sì. L’art. 117, comma 1, CCII conserva impregiudicati i diritti dei creditori contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, che restano responsabili per l’intero credito originario.

Il concordato della società libera i soci illimitatamente responsabili?

Sì, salvo patto contrario: l’art. 117, comma 2, CCII estende automaticamente gli effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili, liberandoli dalle obbligazioni sociali falcidiate.

Che fine fanno i crediti sorti dopo la pubblicazione della domanda?

I crediti posteriori restano estranei al concorso e devono essere soddisfatti integralmente. Se sorti in funzione o in occasione della procedura, possono essere prededucibili ex art. 99 CCII.

Il garante che paga il creditore può rivalersi sul debitore concordatario?

Sì, ma nei limiti della percentuale concordataria: il regresso del garante è soggetto alla falcidia del piano in applicazione dell’art. 1953 c.c. e dei principi generali sulla rivalsa.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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