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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 114 Bis CCII – Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuita’

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Quando il piano del concordato in continuità prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell’azienda e l’offerente non sia già individuato, nella sentenza di omologazione il tribunale può nominare uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione. Il liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l’efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

2. Se il piano prevede l’offerta da parte di un soggetto individuato, il tribunale dispone che dell’offerta sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte ai sensi dell’articolo 91.

3. In caso di nomina del liquidatore, alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, è effettuata su ordine del giudice, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.

In sintesi

  • Nel concordato in continuità aziendale che preveda la liquidazione parziale del patrimonio o la cessione dell’azienda senza offerente pre-individuato, il tribunale può nominare un liquidatore e un comitato di creditori con la sentenza di omologazione.
  • Se l’offerente è già individuato, il tribunale dispone un'adeguata pubblicità dell’offerta per acquisire offerte concorrenti ai sensi dell’art. 91 CCII, a tutela del miglior realizzo.
  • Alle vendite eseguite dal liquidatore si applicano gli artt. 2919-2929 c.c. sulle vendite forzate, con cancellazione di ipoteche e vincoli su ordine del giudice dopo il pagamento integrale del prezzo.
  • Il liquidatore può avvalersi di soggetti specializzati per assicurare efficienza e celerità delle operazioni nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
Genesi e collocazione della norma

L’art. 114-bis CCII è stato introdotto per colmare una lacuna normativa relativa alla fase liquidatoria interna ai concordati in continuità aziendale. La disposizione si inserisce nella Sezione VI del Capo III del Titolo IV della Parte I del D.Lgs. 14/2019 e si distingue dall’art. 114 CCII, che riguarda il concordato interamente liquidatorio: l’art. 114-bis si applica specificamente al concordato in continuità che preveda, in una componente del piano, la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell’azienda (o di un ramo di essa).

La ratio della norma risponde all’esigenza di evitare che la componente liquidatoria di un concordato in continuità resti priva di una disciplina procedimentale specifica. Prima dell’introduzione di questa disposizione, si applicavano in via analogica le norme sul concordato liquidatorio, con risultati non sempre coerenti con la struttura del piano in continuità.

Nomina facoltativa del liquidatore

A differenza dell’art. 114 CCII, dove la nomina del liquidatore è obbligatoria nel concordato liquidatorio, l’art. 114-bis prevede una nomina facoltativa: il tribunale «può» nominare uno o più liquidatori e un comitato di creditori. Tale scelta discrezionale è funzionale alla varietà dei piani in continuità, che possono prevedere componenti liquidatorie di entità e complessità molto diverse tra loro. Ove la liquidazione riguardi beni di limitato valore o di agevole dismissione, il tribunale potrebbe non ritenere necessaria la nomina di un liquidatore dedicato, lasciando la gestione al debitore stesso sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Il liquidatore eventualmente nominato «compie le operazioni di liquidazione assicurandone l’efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza» e può avvalersi di soggetti specializzati, come advisor finanziari, periti stimatori o intermediari immobiliari, per ottimizzare il risultato della liquidazione.

Disciplina delle offerte: soggetto individuato e offerte concorrenti

Il comma 2 regolamenta il caso in cui il piano preveda un’offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato. In questa ipotesi il tribunale dispone, mediante idonea pubblicità, l’acquisizione di offerte concorrenti ai sensi dell’art. 91 CCII. L’art. 91 CCII, a sua volta, disciplina le modalità di presentazione e valutazione delle offerte concorrenti, con l’obiettivo di assicurare che la cessione avvenga al miglior prezzo di mercato e non a condizioni depresse a vantaggio di un acquirente pre-selezionato.

L’orientamento prevalente interpreta questa previsione come espressione del principio di massimizzazione del valore nella regolazione della crisi, principio trasversale all’intero CCII e coerente con la Direttiva UE 2019/1023. La pubblicità deve essere effettiva, tale da raggiungere potenziali acquirenti qualificati nel settore di mercato rilevante.

Disciplina delle vendite e cancellazione dei vincoli

In caso di nomina del liquidatore, alle vendite si applicano gli artt. 2919-2929 del codice civile, che disciplinano la vendita forzata nel processo di esecuzione individuale (efficacia traslativa, garanzia per evizione, tutela dell’aggiudicatario). Questa scelta normativa assimila le vendite nel concordato in continuità alla disciplina codicistica delle vendite forzate, assicurando certezza e stabilità agli acquirenti.

La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione (ipoteche, privilegi iscritti), delle trascrizioni di pignoramenti, sequestri conservativi e altri vincoli è effettuata su ordine del giudice, ma solo dopo l’integrale riscossione del prezzo. La condizione del pagamento integrale tutela i creditori titolari di garanzie reali, che non subiscono la perdita della prelazione prima che il corrispettivo della vendita sia effettivamente acquisito alla procedura. La sentenza di omologazione può disporre diversamente per gli atti successivi ad essa.

Raccordo con la disciplina generale del concordato in continuità

L’art. 114-bis CCII si coordina con le disposizioni generali in materia di concordato in continuità (artt. 84-120 CCII) e, in particolare, con le norme sulle offerte concorrenti (art. 91 CCII) e sull’omologazione (artt. 112-113 CCII). La disciplina della componente liquidatoria non altera la qualificazione del piano come «in continuità», che rimane determinata dalla prevalenza della continuità aziendale sul valore di liquidazione, secondo i criteri dettati dall’art. 84 CCII.

Domande frequenti

L’art. 114-bis CCII si applica a tutti i concordati in continuità?

Si applica ai concordati in continuità che prevedano la liquidazione di parte del patrimonio o la cessione dell’azienda, quando l’offerente non sia già individuato al momento dell’omologazione.

Nel concordato in continuità il tribunale deve sempre nominare un liquidatore?

No, la nomina è facoltativa (il tribunale «può» nominarla): dipende dalla complessità della componente liquidatoria del piano e dalla valutazione discrezionale del tribunale in sede di omologazione.

Quali norme si applicano alle vendite eseguite dal liquidatore nel concordato in continuità?

Si applicano gli artt. 2919-2929 del codice civile sulle vendite forzate; le cancellazioni di ipoteche e vincoli avvengono su ordine del giudice, ma solo dopo l’integrale pagamento del prezzo.

Cosa succede se il piano prevede già un acquirente individuato per l’azienda?

Il tribunale dispone che sia data idonea pubblicità dell’offerta per acquisire offerte concorrenti ex art. 91 CCII, garantendo il miglior realizzo a favore dei creditori.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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