Art. 99 CCII – Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Con la domanda di accesso, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all’esercizio dell’attività aziendale sino all’omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all’apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.
2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l’assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l’attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonchè che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l’urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all’attività aziendale.
3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione.
4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo […], quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purchè la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo […].
6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che: a) il ricorso o l’attestazione di cui al comma 2 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l’autorizzazione; b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’art. 99 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) disciplina i finanziamenti c.d. interinali o interim financing, ossia le nuove risorse finanziarie acquisite dal debitore nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di concordato preventivo e l’omologazione. La norma si inserisce nella più ampia strategia del CCII volta a incentivare il risanamento aziendale attraverso la tutela rafforzata di chi fornisce liquidità durante la fase di maggiore incertezza procedurale. Il meccanismo della prededuzione, disciplinato in via generale dall’art. 6 CCII, attribuisce a determinati crediti il diritto di essere soddisfatti con precedenza rispetto agli altri nella procedura concorsuale, riducendo così il rischio che il finanziatore sopporta.
Presupposti soggettivi e oggettivi
Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione attiva appartiene al debitore che abbia presentato domanda di accesso al concordato preventivo, anche nelle forme della domanda con riserva di cui all’art. 44, comma 1, lett. a), CCII (c.d. concordato «in bianco»). Il presupposto oggettivo è la continuazione dell’attività aziendale, intesa in senso ampio: la norma precisa espressamente che è sufficiente la continuazione «anche se unicamente in funzione della liquidazione», dunque anche in un concordato liquidatorio che preveda la prosecuzione dell’impresa soltanto per il tempo necessario a smobilizzare gli asset nel modo più ordinato e remunerativo possibile.
I finanziamenti ammessi devono essere funzionali all’esercizio dell’attività aziendale sino all’omologa del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, oppure all’apertura e allo svolgimento di tali procedure. La funzionalità alla «miglior soddisfazione dei creditori» costituisce un requisito autonomo e aggiuntivo, che il professionista indipendente è chiamato ad attestare specificamente.
Il procedimento di autorizzazione
Il debitore deve presentare un apposito ricorso al tribunale fallimentare, distinto dalla domanda di concordato, nel quale devono essere indicati: (i) la destinazione puntuale dei finanziamenti; (ii) l’impossibilità di reperirli sul mercato in assenza dell’autorizzazione giudiziale; (iii) le ragioni per cui la mancata erogazione determinerebbe un grave pregiudizio all’attività aziendale o alla procedura. Il ricorso deve essere corredato dalla relazione di un professionista indipendente, scelto secondo i criteri dell’art. 2, comma 1, lett. o), CCII, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e la funzionalità dei finanziamenti alla miglior soddisfazione dei creditori.
L’esonero dalla relazione è previsto nei soli casi di urgenza in cui il tribunale ritenga necessario provvedere per evitare un danno grave e irreparabile all’attività aziendale: si tratta di un’eccezione di stretta interpretazione, che l’orientamento prevalente riconduce a situazioni di oggettiva e documentata emergenza (ad esempio, il rischio di interruzione di forniture essenziali o di perdita di commesse in scadenza imminente).
Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sente il commissario giudiziale, quando già nominato, e, se lo ritiene opportuno, anche i principali creditori in forma informale. Il provvedimento è adottato in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell’istanza, un termine ordinatorio che testimonia la consapevolezza del legislatore circa l’urgenza tipica di queste situazioni.
Garanzie accessorie autorizzabili
Ai sensi del comma 4, il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei finanziamenti autorizzati, oppure a procedere alla cessione di crediti. Tale autorizzazione è particolarmente rilevante perché, in mancanza, la concessione di garanzie reali da parte di un soggetto già insolvente sarebbe suscettibile di revocatoria. L’autorizzazione giudiziale neutralizza il rischio revocatorio e rende il finanziamento più appetibile per gli istituti di credito, consentendo di strutturare operazioni di asset-based lending ancorate ai beni aziendali.
Finanziamenti pre-domanda e prededuzione condizionata
Il comma 5 estende il regime di prededuzione ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di concordato, a condizione che siano espressamente previsti nel piano e che la prededuzione sia disposta dal provvedimento di ammissione. Si tratta dei c.d. finanziamenti-ponte, che consentono all’impresa in difficoltà di sopravvivere finanziariamente nel lasso di tempo intercorrente tra la decisione di accedere alla procedura e il deposito effettivo della domanda. La ratio è evitare che il debitore si trovi costretto a contrarre finanziamenti in condizioni di assoluta debolezza, a tassi usurari, senza alcuna protezione per il creditore finanziatore.
Decadenza dalla prededuzione in caso di frode
Il comma 6 introduce una fondamentale clausola antifrode: qualora si apra successivamente la liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati perdono il beneficio della prededuzione se ricorrono congiuntamente due condizioni: (a) il ricorso o l’attestazione contengono dati falsi o omissioni rilevanti, ovvero il debitore ha commesso atti in frode ai creditori per ottenere l’autorizzazione; (b) il curatore dimostra che i soggetti finanziatori, alla data dell’erogazione, erano a conoscenza delle circostanze fraudolente. La necessità della prova della scientia in capo al finanziatore tutela i soggetti in buona fede e circoscrive la sanzione ai soli casi di collusione o di negligenza grave nell’acquisizione delle informazioni.
Coordinamento con la disciplina degli accordi di ristrutturazione
Per espressa previsione del comma 1, le disposizioni dell’art. 99 si applicano anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57-64 CCII, con i necessari adattamenti. Ciò consente all’imprenditore che percorra la via stragiudiziale di accedere comunque a finanziamenti protetti, purché funzionali alla procedura e attestati nei modi previsti dalla norma.
Domande frequenti
Quando il debitore può chiedere l’autorizzazione ai finanziamenti prededucibili ex art. 99 CCII?
Già con la domanda di concordato preventivo, anche «in bianco» ex art. 44 CCII, purché sia prevista la continuazione dell’attività aziendale, anche solo in funzione liquidatoria.
La relazione del professionista indipendente è sempre obbligatoria per l’autorizzazione?
No: il tribunale può ometterla quando ravvisa urgenza per evitare un danno grave e irreparabile all’attività aziendale. Si tratta di un’eccezione di stretta interpretazione.
Entro quanto tempo il tribunale decide sull’istanza di autorizzazione al finanziamento prededucibile?
Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell’istanza, dopo aver sentito il commissario giudiziale.
In quali casi i finanziamenti autorizzati perdono la prededuzione nella successiva liquidazione giudiziale?
Quando ricorrono congiuntamente: dati falsi o frode nel ricorso/attestazione, e prova che il finanziatore conosceva tali circostanze alla data dell’erogazione.