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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 27 CCII – Competenza per materia e per territorio

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: a) per la persona fisica esercente attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale; b) per la persona fisica non esercente attività d’impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma; c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

In sintesi

  • Doppio binario di competenza: le sezioni specializzate in materia di imprese (ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 168/2003) sono competenti per le imprese soggette ad amministrazione straordinaria e per i gruppi di rilevante dimensione; per tutte le altre procedure è competente il tribunale del circondario.
  • Il criterio territoriale unificante è il centro degli interessi principali (COMI), mutuato dall’art. 3 del Regolamento UE 848/2015 e recepito nell’impianto del CCII.
  • Per l’imprenditore individuale il COMI si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale.
  • Per le persone fisiche non imprenditrici il criterio è la residenza o il domicilio; in via residuale l’ultima dimora nota o il luogo di nascita; se quest'ultimo è fuori Italia, la competenza spetta al Tribunale di Roma.
  • Per le persone giuridiche ed enti vale la sede legale da registro imprese, poi la sede effettiva, poi, con rinvio ai criteri della lettera b), i dati relativi al legale rappresentante.
Inquadramento sistematico

L’art. 27 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza, di seguito CCII) disciplina la competenza sia per materia sia per territorio nei procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza nonché nelle controversie che ne derivano. La disposizione è collocata nel Capo II del Titolo III della Parte I del CCII ed è entrata in vigore il 15 luglio 2022, data di piena operatività del codice ai sensi dell’art. 389 che ha contestualmente abrogato il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).

La norma si inserisce in un contesto riformato profondamente rispetto alla disciplina previgente: il legislatore, recependo la Direttiva UE 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency), ha inteso concentrare i procedimenti più complessi davanti a organi giudicanti dotati di specializzazione tecnica, mutuando nel contempo il concetto di centre of main interests (COMI) già consolidato nel diritto dell’insolvenza transfrontaliera.

Il doppio binario di competenza per materia

Il comma 1 introduce una competenza di primo grado differenziata. Per i procedimenti relativi a imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria (D.Lgs. 270/1999 e D.L. 347/2003, che restano discipline speciali non abrogate dal CCII) e per i procedimenti riguardanti gruppi di imprese di rilevante dimensione (definiti all’art. 2, comma 1, lett. h-bis, CCII, come introdotti dal correttivo D.Lgs. 83/2022), è competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese, istituito ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168. L’individuazione del tribunale capoluogo di sezione specializzata avviene secondo l’art. 4 del medesimo D.Lgs. 168/2003, che ripartisce il territorio nazionale in circoscrizioni più ampie rispetto ai singoli circondari.

Per tutti gli altri procedimenti, ivi compresi il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione, la composizione negoziata, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e la liquidazione giudiziale di imprese non qualificabili come «grandi», il comma 2 attribuisce la competenza al tribunale ordinario del circondario in cui il debitore ha il COMI. Si tratta di una scelta di politica legislativa volta a garantire prossimità geografica tra il foro della procedura e la sede operativa del debitore, favorendo l’accesso ai creditori locali.

Il centro degli interessi principali (COMI)

Il concetto di COMI è definito operativamente dal comma 3 attraverso una serie di presunzioni legali graduate per categoria di debitore, superabili mediante prova contraria (trattandosi di presunzioni semplici, salvo quanto precisato in dottrina per il caso del trasferimento anti-elusivo disciplinato dall’art. 28 CCII).

Per la persona fisica esercente attività d'impresa, il COMI si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese; in mancanza di iscrizione, rileva la sede effettiva dell’attività abituale. Tizio, titolare di un’impresa individuale iscritta nel registro imprese di Milano con sede legale in via Montenapoleone, sarà sottoposto alla competenza del Tribunale di Milano anche se opera di fatto a Torino, salvo che dimostri lo spostamento del COMI effettivo.

Per la persona fisica non esercente attività d'impresa, ipotesi rilevante ad esempio per il debitore civile soggetto alla procedura di esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII), il criterio primario è la residenza o il domicilio. In via successiva assume rilievo l’ultima dimora nota. Qualora neppure questo dato sia reperibile, la competenza si radica nel luogo di nascita; se tale luogo si trova all’estero, la competenza spetta al Tribunale di Roma, soluzione che evita lacune di giurisdizione interna e garantisce comunque un foro certo.

Per le persone giuridiche e gli enti (società di capitali, società di persone, associazioni, fondazioni, consorzi), la presunzione opera in favore della sede legale iscritta nel registro delle imprese o nel registro delle persone giuridiche. In mancanza, rileva la sede effettiva dell’attività abituale; se anche questa è ignota, si applicano i criteri residuali della lettera b) con riguardo al legale rappresentante. Questa disciplina è coerente con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento UE 848/2015 per l’insolvenza transfrontaliera, nel quale la presunzione di COMI per le società opera ugualmente in favore della sede sociale.

Coordinamento con la normativa europea

Il CCII si interseca con il Regolamento UE 848/2015 quando il debitore ha il proprio COMI in un diverso Stato membro dell’Unione Europea. In tali casi, i tribunali italiani non sono competenti ad aprire una procedura principale, ma possono aprire una procedura secondaria o territoriale ai sensi degli artt. 3, paragrafi 2 e 3, del Regolamento, qualora il debitore disponga di una dipendenza nel territorio italiano. L’art. 27 CCII regola dunque esclusivamente i casi di competenza interna, presupponendo che il COMI sia localizzato in Italia.

Profili processuali

La competenza ex art. 27 è inderogabile e rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del procedimento, conformemente alla natura funzionale della stessa. L’eventuale difetto di competenza è dichiarato con ordinanza ai sensi dell’art. 29 CCII, con trasmissione degli atti al tribunale competente e salvezza degli effetti degli atti già compiuti ai sensi dell’art. 31 CCII. In caso di conflitto positivo tra più tribunali che abbiano aperto la medesima procedura, si applica l’art. 30 CCII che attribuisce la prosecuzione al tribunale pronunciatosi per primo.

Domande frequenti

Quale tribunale è competente per il concordato preventivo di una piccola impresa?

È competente il tribunale del circondario in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali (COMI), che si presume coincidere con la sede legale iscritta nel registro delle imprese (art. 27, comma 2, CCII).

Cosa si intende per «centro degli interessi principali» di una persona giuridica?

Per una società o ente si presume coincida con la sede legale risultante dal registro delle imprese; in mancanza, con la sede effettiva dell’attività; in ultima istanza con i criteri relativi al legale rappresentante (art. 27, comma 3, lett. c, CCII).

Quale foro è competente se il debitore persona fisica è nato all’estero e non ha residenza nota in Italia?

In assenza di residenza, domicilio o dimora nota, e con luogo di nascita fuori dall’Italia, la competenza spetta al Tribunale di Roma quale foro residuale ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. b), CCII.

Le sezioni specializzate in materia di imprese sono sempre competenti per le procedure concorsuali?

No. Le sezioni specializzate ex D.Lgs. 168/2003 sono competenti solo per le imprese soggette ad amministrazione straordinaria e per i gruppi di rilevante dimensione; per gli altri debitori vale il tribunale ordinario del circondario (art. 27, commi 1-2, CCII).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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