Art. 25 CCII – Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo 12, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina dell’esperto indipendente di cui all’articolo 12, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 13.
2. L’istanza è presentata alla camera di commercio ove è iscritta la società o l’ente, avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l’impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall’articolo 2424 del codice civile in base all’ultimo bilancio approvato e inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.
3. L’imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all’articolo 13, oltre alla documentazione indicata nell’articolo 17, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l’indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.
4. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 rispetto alla società o all’ente che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, rispetto all’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 2.
5. L’esperto assolve ai compiti di cui all’articolo 12, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l’istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può svolgere le trattative per singole imprese.
6. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell’ articolo 12, comma 1, possono, anche su invito dell’esperto, partecipare alle trattative.
7. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell’articolo 12, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l’esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l’esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.
8. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, sempre che l’imprenditore abbia informato preventivamente l’esperto ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e che l’esperto, dopo avere segnalato che l’operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 21, comma 4.
9. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi, di cui all’articolo 23, comma 1, ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all’articolo 23.
In sintesi
Inquadramento sistematico: la crisi di gruppo come dimensione fisiologica
L’art. 25 CCII rappresenta una delle innovazioni piu rilevanti del Codice della crisi rispetto alla previgente legge fallimentare, che ignorava sostanzialmente il fenomeno del gruppo di imprese. La norma, collocata nel Capo I del Titolo II della Parte I, completa la disciplina della composizione negoziata estendendone l’operativita alle aggregazioni societarie nelle quali la crisi di una singola unita coinvolge fisiologicamente l’intera struttura economica. La ratio e duplice: da un lato evitare il moltiplicarsi di procedure parallele con esperti diversi, dall’altro garantire una visione unitaria delle interdipendenze patrimoniali, finanziarie ed economiche tipiche delle strutture di gruppo. La disposizione si coordina con la disciplina generale del gruppo recepita negli artt. 284 ss. CCII, dedicati alla regolazione concordata o liquidatoria della crisi di gruppo, costituendone in qualche modo l’antecedente stragiudiziale e preventivo.
Presupposti soggettivi e competenza camerale
Il presupposto applicativo richiede che ciascuna impresa partecipante versi nelle condizioni di cui all’art. 12, comma 1, CCII, ossia in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza ma con ragionevoli prospettive di risanamento. Ogni impresa deve avere il proprio COMI (centro degli interessi principali) nel territorio dello Stato, in coerenza con la disciplina del Regolamento UE 2015/848 e con le scelte operate nei correttivi di recepimento della Direttiva UE 2019/1023. La competenza camerale e radicata presso la CCIAA della capogruppo individuata in base alla pubblicita ex art. 2497-bis c.c., con un criterio sussidiario che valorizza, in mancanza di pubblicita o di una holding formale, l’impresa con maggiore esposizione debitoria misurata sulla voce D del passivo dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c. Si tratta di un criterio oggettivo che intende prevenire forum shopping e contestazioni sulla competenza, ancorando la scelta a un dato contabile verificabile dall’ultimo bilancio approvato.
Documentazione e relazione di gruppo
Il comma 3 impone un onere documentale rafforzato. Oltre alla documentazione ordinaria prevista dall’art. 17, comma 3, l’imprenditore deposita una relazione analitica che illustra la struttura del gruppo, i vincoli partecipativi o contrattuali e gli eventuali contratti di dominio o di coordinamento. Va indicato il registro delle imprese ove e stata effettuata la pubblicita ex art. 2497-bis c.c. e va depositato il bilancio consolidato, se redatto ai sensi del D.Lgs. 127/1991. Questa documentazione consente all’esperto di valutare le interdipendenze economiche, i flussi infragruppo, le garanzie incrociate e le posizioni di credito e debito reciproche, elementi essenziali per impostare trattative coerenti con la realta sostanziale dell’aggregazione.
Misure protettive unitarie e competenza del tribunale
Il comma 4 risolve uno dei profili tecnicamente piu delicati: l’individuazione del tribunale competente per le misure protettive e cautelari ex artt. 18 e 19. La scelta cade sul tribunale competente ex art. 27 rispetto alla capogruppo o, in via sussidiaria, all’impresa con maggiore esposizione debitoria. La soluzione adottata evita la frammentazione del contenzioso e garantisce uniformita nelle determinazioni cautelari, anche in considerazione del fatto che le misure protettive incidono sulle azioni esecutive individuali dei creditori, le quali, in una crisi di gruppo, sono tipicamente diffuse su piu societa.
Unitarieta delle trattative e flessibilita operativa
Il comma 5 sancisce il principio della unitarieta della negoziazione: l’esperto assolve i compiti previsti dall’art. 12, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese istanti, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. La clausola di salvaguardia tutela l’efficienza della procedura: laddove l’esperto rilevi conflitti di interesse insanabili, eterogeneita delle posizioni creditorie o difficolta logistiche, puo articolare le trattative per singole imprese pur mantenendo la regia unitaria. Il comma 6 ammette, anche su invito dell’esperto, la partecipazione alle trattative di societa del gruppo non in crisi: si pensi al caso in cui Alfa S.p.A. capogruppo non sia in crisi ma controlli le controllate Beta e Gamma in difficolta; la partecipazione di Alfa puo essere decisiva per offrire finanza, garanzie o assets a supporto del risanamento.
Pluralita di istanze e designazione comune
Il comma 7 disciplina lo scenario inverso: imprese del gruppo che hanno presentato separatamente istanze ex art. 17. In tal caso gli esperti gia nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, possono proporre che la composizione si svolga in modo unitario o per piu imprese individuate; la procedura prosegue con un esperto designato di comune accordo o, in difetto, con quello nominato per primo. Il meccanismo evita duplicazioni e razionalizza la procedura ex post.
Disapplicazione della postergazione: la deroga dei finanziamenti infragruppo
Il comma 8 contiene una delle disposizioni piu significative per la prassi: i finanziamenti erogati a societa controllate o sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell’istanza, sono sottratti alla postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. La sterilizzazione della postergazione opera a condizioni stringenti: informazione preventiva all’esperto ai sensi dell’art. 21, comma 2, e mancata iscrizione del dissenso da parte dell’esperto nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 21, comma 4. La norma rimuove un ostacolo classico al sostegno finanziario infragruppo, riconoscendo che il finanziamento del socio o della controllante in fase di crisi puo essere strumento di risanamento e non di mero rinvio della crisi.
Esito delle trattative: stipula unitaria o accesso separato
Il comma 9 chiude la disciplina prevedendo che, al termine delle trattative, le imprese possano stipulare unitariamente uno dei contratti, convenzioni o accordi di cui all’art. 23, comma 1 (contratto idoneo ad assicurare la continuita aziendale per almeno due anni, convenzione di moratoria, accordo con effetti analoghi a quelli del piano attestato) ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all’art. 23, comprensive del concordato semplificato liquidatorio, dell’accordo di ristrutturazione, del piano attestato di risanamento, del concordato preventivo o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. La pluralita di sbocchi conferma la natura camaleontica della composizione negoziata di gruppo, capace di flessibilizzarsi sulle esigenze concrete della singola aggregazione.
Differenze con il previgente sistema della legge fallimentare
Nel R.D. 267/1942 mancava una vera disciplina della crisi di gruppo. La giurisprudenza e la dottrina maggioritaria avevano tentato di costruire, in via interpretativa, strumenti di coordinamento tra procedure parallele riguardanti societa appartenenti al medesimo gruppo, ma il principio dell’autonomia delle masse e dell’unita procedurale per ciascun debitore rimaneva intangibile. L’art. 25 CCII, unitamente agli artt. 284 ss., supera questa impostazione riconoscendo la rilevanza dell’aggregazione di imprese gia in sede stragiudiziale. La nuova disciplina, peraltro, non confonde le masse patrimoniali ne disapplica il principio di separazione contabile: ogni impresa mantiene la propria autonomia giuridica, ma beneficia di una negoziazione coordinata e di una regia unitaria che riduce i costi transattivi e amplia le possibilita di risanamento.
Domande frequenti
Quando piu societa del gruppo possono chiedere un unico esperto?
Quando ciascuna impresa versa nelle condizioni dell’art. 12, comma 1, CCII e ha il proprio centro degli interessi principali (COMI) in Italia, anche se non tutte sono in crisi conclamata.
Qual e la camera di commercio competente per l’istanza di gruppo?
La CCIAA dove e iscritta la capogruppo che esercita direzione e coordinamento ex art. 2497-bis c.c.; in mancanza, quella dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria (voce D del passivo).
Quale tribunale concede le misure protettive nella composizione negoziata di gruppo?
Il tribunale competente ex art. 27 CCII rispetto alla capogruppo o, in mancanza, all’impresa con la maggiore esposizione debitoria, garantendo unitarieta delle decisioni cautelari.
I finanziamenti infragruppo durante la composizione negoziata sono postergati?
No, l’art. 25, comma 8, deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., a condizione che l’esperto sia stato preventivamente informato e non abbia iscritto dissenso nel registro delle imprese.
Le imprese del gruppo non in crisi possono partecipare alle trattative?
Si, il comma 6 lo consente espressamente, anche su invito dell’esperto, per favorire apporti finanziari, garanzie o cessioni di assets utili al risanamento dell’intero gruppo.