← Torna a Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 CCII – Autorizzazioni del tribunale

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: a) autorizzare l’imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l’accordo con la banca e l’intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese; b) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili […]; c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all’articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili […]; d) autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l’articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente. 1 bis. L’attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell’esperto. 1 ter. La prededucibilità opera, qualunque sia l’esito della composizione negoziata, nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure.

2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il tribunale può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

In sintesi

  • Il tribunale può autorizzare l’imprenditore a compiere atti straordinari durante la composizione negoziata: finanziamenti prededucibili, riattivazione di linee di credito sospese, cessioni d'azienda senza debiti ex art. 2560 c.c.
  • La prededucibilità dei finanziamenti autorizzati opera in tutte le successive procedure concorsuali o esecutive, qualunque sia l’esito della composizione negoziata.
  • Il principio di competitività nella selezione dell’acquirente deve essere rispettato in caso di cessione d'azienda autorizzata.
  • Il procedimento è monocratico, con reclamo al collegio (senza il giudice che ha emesso il provvedimento) e applicazione in quanto compatibile degli artt. 737 ss. c.p.c.
  • L’attuazione dell’autorizzazione può avvenire anche dopo la chiusura della composizione negoziata, se il tribunale o la relazione finale dell’esperto lo prevedono.
Funzione delle autorizzazioni nel contesto della composizione negoziata

L’articolo 22 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) rappresenta uno dei meccanismi più rilevanti della composizione negoziata della crisi, consentendo all’imprenditore di compiere atti di straordinaria amministrazione con la «copertura» giurisdizionale del tribunale. La logica sottostante è quella di superare la paralisi operativa che spesso colpisce le imprese in difficoltà: i finanziatori sono riluttanti a erogare nuova liquidità, le banche sospendono le linee di credito, e i potenziali acquirenti di rami aziendali temono di accollarsi debiti pregressi. Le autorizzazioni ex art. 22 sciolgono questi nodi, fornendo garanzie giuridiche che rendono possibili operazioni altrimenti impraticabili.

Tipologie di atti autorizzabili

Il comma 1 elenca le categorie di atti che il tribunale può autorizzare. La lettera a) riguarda i finanziamenti prededucibili in qualsiasi forma, incluse garanzie e fideiussioni, nonché la riattivazione di linee di credito sospese da banche o intermediari finanziari. La prededuzione significa che questi crediti verranno soddisfatti con priorità assoluta rispetto agli altri creditori nelle successive procedure concorsuali, il che li rende appetibili per i finanziatori. La lettera b) prevede la possibilità di autorizzare finanziamenti da soci in prededuzione, in deroga al regime di postergazione ex art. 2467 c.c. che normalmente colpisce i finanziamenti dei soci nelle società in crisi di liquidità. La lettera c) estende questa facoltà ai finanziamenti infragruppo tra società appartenenti allo stesso gruppo ex art. 25 CCII. La lettera d) consente al tribunale di autorizzare il trasferimento dell’azienda o di rami d'azienda senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c., cioè senza che l’acquirente risponda dei debiti aziendali anteriori iscritti nelle scritture contabili: una deviazione significativa dal diritto comune, giustificata dall’esigenza di rendere appetibile l’acquisto e preservare il valore dell’azienda come complesso funzionante. Resta fermo l’art. 2112 c.c. in materia di tutela dei lavoratori nel trasferimento d'azienda.

Il principio di competitività nella cessione

In caso di cessione d'azienda o di ramo, il tribunale è tenuto a verificare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente. Tale verifica, mutuata dalla prassi delle procedure concorsuali, presuppone che il processo di selezione non sia riservato a un unico soggetto senza adeguata pubblicità e comparazione di offerte. La norma non specifica le modalità concrete, lasciando al tribunale un margine di discrezionalità nella valutazione caso per caso. L’orientamento prevalente in dottrina e tra i pratici della materia suggerisce che sia sufficiente una forma minimale di market testing: ad esempio, l’attestazione da parte dell’esperto che il prezzo è congruo rispetto al valore di mercato e che non vi erano acquirenti disponibili a condizioni migliori.

Prededucibilità e portabilità tra procedure

Il comma 1-ter, introdotto dal D.Lgs. 83/2022, chiarisce che la prededucibilità «opera, qualunque sia l’esito della composizione negoziata, nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure». Si tratta di una precisazione di grande rilievo pratico: anche se la composizione negoziata si chiude senza accordo e l’imprenditore accede successivamente al concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati ex art. 22 mantengono la prededuzione. Questo profilo di «portabilità» è essenziale per convincere i finanziatori a erogare nuova finanza durante la procedura, poiché li mette al riparo dal rischio di «scivolamento» della propria priorità in caso di successivo insuccesso del risanamento.

Possibilità di attuazione differita

Il comma 1-bis, anch'esso introdotto dal correttivo 2022, prevede che l’attuazione dell’autorizzazione possa avvenire anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata, se il tribunale lo prevede espressamente nel provvedimento o se la relazione finale dell’esperto lo indica. Questa previsione è particolarmente utile per le cessioni d'azienda: l’autorizzazione può essere ottenuta durante la procedura, ma il closing può avvenire dopo, consentendo una pianificazione più flessibile dell’operazione straordinaria.

Il procedimento: monocratico, con reclamo e ampi poteri istruttori

Il comma 2 delinea un procedimento snello ma garantito. La competenza è del tribunale individuato ex art. 27 CCII (luogo del centro degli interessi principali del debitore), che decide in composizione monocratica dopo aver sentito le parti interessate e assunto le informazioni necessarie, anche tramite consulente tecnico ex art. 68 c.p.c. Si applicano in quanto compatibili gli artt. 737 ss. c.p.c. (procedimenti in camera di consiglio). Il reclamo va proposto al tribunale in composizione collegiale, con esclusione del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato: un presidio di terzietà che garantisce un effettivo riesame. Il tribunale, in sede di reclamo, può acquisire nuovi documenti e assumere ulteriori informazioni, ampliando il thema decidendum rispetto al primo grado.

Condizione sostanziale per il rilascio dell’autorizzazione

Il tribunale verifica la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori: due parametri cumulativi che richiedono una valutazione prognostica. Non basta che l’atto non sia pregiudizievole; occorre che contribuisca positivamente alla prospettiva di risanamento e che non peggiori la posizione dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. In caso di cessione d'azienda, la valutazione si concentra sulla congruità del prezzo e sulla capacità dell’operazione di preservare il valore aziendale meglio di quanto farebbe una liquidazione frammentata.

Domande frequenti

Cosa può autorizzare il tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII durante la composizione negoziata?

Il tribunale può autorizzare finanziamenti prededucibili, la riattivazione di linee di credito sospese, finanziamenti da soci o infragruppo in prededuzione e la cessione d'azienda senza responsabilità per debiti pregressi ex art. 2560 c.c.

La prededuzione dei finanziamenti autorizzati vale anche se la composizione negoziata fallisce?

Sì. Ai sensi dell’art. 22, comma 1-ter CCII, la prededuzione opera indipendentemente dall’esito della composizione negoziata e permane anche nelle procedure concorsuali o esecutive successive.

Il procedimento per ottenere l’autorizzazione è collegiale o monocratico?

È monocratico in primo grado. Il reclamo viene deciso dal tribunale in composizione collegiale, con esclusione del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

È possibile cedere un ramo aziendale senza che l’acquirente risponda dei debiti pregressi?

Sì, ma solo con autorizzazione del tribunale ex art. 22, lett. d) CCII. Il tribunale verifica la competitività del processo di selezione dell’acquirente e la funzionalità dell’atto alla continuità aziendale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.