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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 34 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Ritardato o omesso versamento dell’imposta

In vigore dal 01/01/1998

1. In caso di ritardato o omesso versamento dell’imposta, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’imposta non versata. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Sugli importi non versati o versati in ritardo sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In sintesi

  • Il ritardato o omesso versamento IRAP comporta la sanzione amministrativa del 30% dell’imposta non versata.
  • La stessa sanzione si applica alla liquidazione della maggiore imposta ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73.
  • Sugli importi non versati o versati in ritardo sono dovuti gli interessi ex art. 9 DPR 602/73.
  • Il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/97, art. 13) consente la riduzione della sanzione se si regolarizza spontaneamente prima dei controlli.
La norma sanzionatoria speciale per l’IRAP

L’articolo 34 del D.Lgs. 446/97 disciplina le conseguenze del mancato o ritardato versamento dell’IRAP, sia in acconto che a saldo. La disposizione ha carattere sanzionatorio-accessorio: non incide sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta, ma stabilisce le conseguenze patrimoniali dell’inadempimento dell’obbligazione tributaria. Si tratta di una norma che in larga misura richiama e applica i principi generali dell’ordinamento sanzionatorio tributario, senza costruire un sistema autonomo.

La sanzione del 30% (comma 1)

Il comma 1 prevede una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta non versata. Questa misura è coerente con la sanzione ordinaria prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/97 per i tardivi o omessi versamenti di imposte in generale. La norma precisa che la medesima sanzione si applica anche nei casi di liquidazione della maggiore imposta effettuata dall’Agenzia delle entrate tramite i controlli automatizzati (art. 36-bis DPR 600/73) e i controlli formali (art. 36-ter DPR 600/73). Il riferimento agli artt. 36-bis e 36-ter, così come sostituiti dall’art. 13 del D.Lgs. 241/97, segnala che la norma è stata redatta nel contesto della riforma del sistema di liquidazione automatica delle dichiarazioni avviata a fine anni 90. In sostanza, sia il contribuente che non versa spontaneamente, sia quello che a seguito di controllo automatizzato deve versare una maggiore imposta, subiscono la stessa sanzione base del 30%.

Gli interessi (comma 2)

Il comma 2 prevede che sugli importi non versati o versati in ritardo siano dovuti interessi secondo le regole dell’art. 9 del DPR 602/73. Gli interessi si calcolano al tasso legale, modificato periodicamente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Attualmente il tasso è fissato con decreto ministeriale annuale. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di versamento fino al giorno del versamento effettivo (o, in caso di rateizzazione, fino alla rata). Gli interessi non sono sanzione ma remunerazione del ritardo: si applicano cumulativamente alla sanzione.

Il ravvedimento operoso: il rimedio principale

Sebbene l’art. 34 non menzioni esplicitamente il ravvedimento operoso, è il principale strumento di cui il contribuente dispone per ridurre l’impatto della sanzione del 30%. L’art. 13 del D.Lgs. 472/97 consente di regolarizzare spontaneamente le omissioni o i versamenti insufficienti, beneficiando di una riduzione della sanzione che dipende dalla tempestività della regolarizzazione. Le misure agevolate previste oggi (a seguito delle modifiche della L. 190/2014) sono: 1/10 del minimo se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint: 3%); 1/9 del minimo tra il 31° giorno e il 90° giorno (ravvedimento breve: circa 3,33%); 1/8 del minimo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (3,75%); e aliquote ulteriormente ridotte per ravvedimenti più tardivi. Oltre alla sanzione ridotta, il ravvedimento richiede il pagamento dell’imposta e degli interessi calcolati al tasso legale.

Liquidazioni automatizzate e cartella di pagamento

Quando l’omissione è rilevata dal controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73, l’Agenzia emette una comunicazione di irregolarità (cosiddetto "avviso bonario"). Se il contribuente paga entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario, la sanzione è ridotta a 2/3 del 30%, ossia al 20% (art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/97). Se invece non paga entro tale termine, il ruolo è iscritto con la sanzione piena del 30% e si procede con la cartella di pagamento. Il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73 segue regole simili.

Rilievi pratici per il professionista

Nella gestione delle posizioni IRAP dei clienti, è fondamentale distinguere tra: omissione totale del versamento (sanzione 30% piena); versamento parziale (sanzione 30% sulla differenza); versamento tardivo (sanzione 30%, riducibile con ravvedimento operoso). La scelta tra ravvedimento spontaneo e attesa dell’avviso bonario dipende dai tempi: se i termini per il ravvedimento pieno non sono ancora scaduti, conviene in genere procedere autonomamente perché la riduzione è maggiore. Se invece è già intervenuta la comunicazione di irregolarità, l’agevolazione del 20% via avviso bonario diventa il percorso più vantaggioso.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 141/E del 4 giugno 1998

Il primo commentario ministeriale dell'IRAP ha chiarito che alle violazioni in materia di versamento si applicano le sanzioni del D.Lgs. 471/1997 sull'omesso o tardivo pagamento delle imposte: sanzione base del 30% (poi 25% dal 1° settembre 2024), riducibile in funzione del ritardo e del ravvedimento operoso.

Leggi il documento su def.finanze.it

Provvedimento Scheda Ravvedimento operoso — Agenzia delle Entrate

L'Agenzia descrive la regolarizzazione dell'omesso o ritardato versamento IRAP: 0,1% al giorno per i primi 14 giorni, 1,5% (un decimo del minimo) entro 30 giorni, 1,67% entro 90 giorni, 3,75% entro un anno; sanzioni rimodulate dal 1° settembre 2024 con base 12,5%/25%.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Qual è la sanzione per omesso versamento IRAP?

La sanzione amministrativa è pari al 30% dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 446/97. Sulla somma non versata sono dovuti anche gli interessi calcolati al tasso legale ex art. 9 DPR 602/73, che decorrono dal giorno successivo alla scadenza.

È possibile ridurre la sanzione per omesso versamento IRAP?

Sì, tramite ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/97. La riduzione dipende dalla tempestività: entro 30 giorni la sanzione scende al 3% (1/10 del 30%); tra 31 e 90 giorni al 3,33% circa; entro il termine della dichiarazione all’anno al 3,75%. Occorre versare anche l’imposta e gli interessi.

Se arrivo un avviso bonario per IRAP non versata, cosa conviene fare?

Pagare entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario consente di beneficiare della riduzione della sanzione a 2/3 del 30%, ossia al 20%, ai sensi del D.Lgs. 462/97. Oltre tale termine la sanzione torna al 30% pieno e si procede con iscrizione a ruolo.

Gli interessi per tardivo versamento IRAP si calcolano allo stesso tasso degli altri tributi?

Sì. Il comma 2 dell’art. 34 rinvia all’art. 9 DPR 602/73, che prevede il calcolo degli interessi al tasso legale, aggiornato annualmente con decreto del Ministero dell’economia. Il medesimo tasso si applica agli altri tributi erariali.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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