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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 30 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Riscossione dell’imposta e versamento in acconto

In vigore dal 01/01/1998

1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all’articolo 24, per la riscossione dell’imposta si applicano le disposizioni dei commi seguenti. 2. L’imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. (1) 3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell’imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti. (2) 4. L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000 [n.d.r. euro 10,33]; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Con le leggi regionali di cui all’articolo 24 il predetto importo può essere adeguato. 5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell’articolo 10-bis), comma 1, versano l’acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall’applicazione dell’aliquota prevista nell’articolo 16, comma 2, all’ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente. Qualora l’ammontare dell’imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a lire 20.000 [n.d.r. euro 10,33], l’obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo. 6. La riscossione coattiva dell’imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza l’obbligo del non riscosso. 7. Per lo svolgimento di attività di pagamento e riscossione dell’imposta, le banche sono remunerate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre per i concessionari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Note: (1) Si veda l’art. 17, commi 1 e 2, DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato in G.U. 17.12.2001 n. 292. (2) Si veda l’art. 17, comma 3, DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato in G.U. 17.12.2001 n. 292.

In sintesi

  • Disciplina modalità e termini di riscossione e versamento dell’IRAP.
  • Sistema saldo + due acconti, come per le imposte sui redditi.
  • Primo acconto 40% entro 30 giugno, secondo acconto 60% entro 30 novembre.
  • Saldo entro 30 giugno dell’anno successivo, con possibilità di rateazione.
  • Versamento tramite F24 sezione Regioni: codici 3800 saldo, 3812 e 3813 acconti.
  • Riscossione coattiva tramite ruolo affidato agli agenti della riscossione.
Inquadramento sistematico

L’art. 30 del D.Lgs. 446/1997 disciplina le modalità di riscossione dell’IRAP e i termini di versamento, costruendo un sistema modellato su quello previsto per le imposte sui redditi (IRES e IRPEF). È una norma procedurale di chiusura: dopo aver determinato la base imponibile (artt. 4 e ss.) e applicato l’aliquota regionale (art. 16), il contribuente deve versare l’imposta alla Regione titolare del gettito, secondo le regole qui stabilite. La disposizione opera 'fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all’articolo 24': una clausola di salvaguardia che lascerebbe alle Regioni il potere di disciplinare la riscossione del tributo, ma che nella prassi non è mai stata esercitata. L’IRAP, pur essendo regionale, è quindi riscossa con le stesse modalità delle imposte erariali: stesso F24, stessi termini, stessa periodicità acconti-saldo. La scelta garantisce semplicità adempimentale e un flusso di cassa stabile per le Regioni.

Il sistema saldo + due acconti

Il comma 2 stabilisce che l’imposta dovuta in base alla dichiarazione è riscossa 'con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi'; il comma 3 prevede in parallelo l’obbligo di versare acconti secondo le stesse regole. Il rinvio dinamico fa sì che l’IRAP segua automaticamente l’evoluzione della disciplina di IRES e IRPEF in tema di scadenze, percentuali, rateazione e differimento.

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il calendario IRAP funziona così: nell’anno N si versano due acconti per l’imposta dell’anno N (che sarà dichiarata nel modello dell’anno N+1) e il saldo dell’imposta dell’anno N-1 (già dichiarata). In ogni scadenza il contribuente paga quindi due competenze sovrapposte: chiusura dell’anno dichiarato e apertura dell’acconto dell’anno in corso.

Scadenze per i soggetti con esercizio solare

Il rinvio del comma 2 e del comma 3 alle imposte sui redditi rimanda, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, alle scadenze fissate dall’art. 17 del DPR 435/2001, espressamente richiamato in nota all’articolo:

  • Primo acconto IRAP (40% dell’imposta dell’anno precedente): entro il 30 giugno dell’anno di competenza, oppure entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
  • Secondo acconto IRAP (60% dell’imposta dell’anno precedente): entro il 30 novembre dell’anno di competenza, senza possibilità di differimento con maggiorazione.
  • Saldo IRAP: entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza, oppure entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.

Le scadenze del 30 giugno e del 30 novembre sono le stesse di IRES e IRPEF e cadono in coincidenza con il termine ordinario di versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla dichiarazione (modello Redditi PF, SP, SC, ENC). Il contribuente, in pratica, compila un unico modello F24 alla scadenza, sommando IRES o IRPEF, IRAP, addizionali e contributi previdenziali con le rispettive sezioni e codici tributo.

Calcolo dell’acconto: metodo storico e previsionale

L’ammontare degli acconti IRAP si determina applicando le regole generali dell’art. 17 della L. 97/1977 (richiamato dal DPR 435/2001). Il contribuente può scegliere tra due metodi alternativi.

Il metodo storico è il più utilizzato: gli acconti complessivi (40% + 60% = 100%) si commisurano all’imposta IRAP risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, al netto di crediti, ritenute e detrazioni. Se l’imposta dell’anno precedente è inferiore a 51,65 euro l’acconto non è dovuto; se compresa tra 51,65 e 257,52 euro si versa in unica soluzione entro il secondo acconto. È il metodo più sicuro ma può generare versamenti eccedenti quando il reddito atteso è inferiore.

Il metodo previsionale commisura gli acconti all’imposta stimata per l’anno in corso. È utile quando si prevede una riduzione del valore della produzione (crisi, cessazione parziale, cambiamenti normativi). Il rischio è la sanzione del 30% sulla differenza non versata (art. 13 D.Lgs. 471/1997) se la stima si rivela troppo prudente, riducibile con ravvedimento operoso (a 1/10 se entro 30 giorni, 1/8 entro un anno, ecc.). La sanzione colpisce solo l’importo non versato a titolo di acconto, non il saldo.

Modalità di versamento: il modello F24

L’IRAP si versa esclusivamente con il modello F24, come previsto in via generale dal D.Lgs. 241/1997 (artt. 17 e seguenti). I codici tributo da utilizzare nella sezione 'Regioni' del modello sono fissati dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e sono:

  • 3800: IRAP saldo (annuale, da dichiarazione);
  • 3812: IRAP primo acconto;
  • 3813: IRAP secondo acconto o acconto unico;
  • 3805: IRAP interessi sulla rateazione del saldo.

La compilazione richiede l’indicazione del codice Regione (da 01 Abruzzo a 20 Sicilia secondo la tabella ministeriale), dell’anno di riferimento e dell’eventuale numero di rata su totale rate. Il versamento è obbligatoriamente telematico per i titolari di partita IVA (Entratel, Fisconline o servizi bancari abilitati). La presentazione telematica è inoltre obbligatoria quando il modello chiude a zero per compensazioni.

Rateazione del saldo

Le somme dovute a titolo di saldo IRAP risultanti dalla dichiarazione possono essere rateizzate ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 241/1997. La rateazione è ammessa fino a un massimo di sei rate per i soggetti con esercizio solare (giugno-novembre dell’anno della dichiarazione), oppure fino a un numero di rate diverso per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l’anno solare. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso fissato dal D.M. 21/5/2009 (oggi nella misura del tasso di riferimento BCE maggiorato di 4 punti percentuali, calcolato in ragione d'anno).

La rateazione si applica al solo saldo, non agli acconti, che devono essere versati per intero entro le rispettive scadenze. La scelta di rateizzare deve essere indicata nel modello di pagamento utilizzando il numero di rata (es. 0106 per la prima di sei) e il codice tributo 3805 per gli interessi. La L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha esteso la possibilità di rateazione fino a novembre anche per i contribuenti non titolari di partita IVA, allineando i termini massimi.

Compensazione orizzontale

Il credito IRAP risultante dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione orizzontale nel modello F24 con altre imposte erariali (IRES, IRPEF, IVA), addizionali regionali/comunali e contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997. Il limite generale è fissato dall’art. 34 L. 388/2000, comma 1, in 2 milioni di euro per anno solare (importo elevato da ultimo dalla L. 234/2021). Per crediti IRAP superiori a 5.000 euro annui, l’art. 3 D.L. 50/2017 richiede il visto di conformità sulla dichiarazione, salvo punteggio ISA elevato. La compensazione è inibita in presenza di ruoli erariali scaduti superiori a 1.500 euro.

Versamenti differiti: ISA e proroghe DPCM

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto regimi di differimento per particolari categorie di contribuenti. I soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) entro le soglie di ricavi/compensi previste, ai sensi dell’art. 12-quinquies del D.L. 34/2019, beneficiano di proroghe annuali fissate generalmente con DPCM o norma di legge ad hoc, che spostano il primo versamento dal 30 giugno al 31 luglio senza maggiorazione. I contribuenti in regime forfetario (L. 190/2014) sono invece esclusi dall’IRAP per espressa previsione normativa. Per il 2024 e 2025 sono stati emanati provvedimenti che hanno prorogato il primo versamento al 31 luglio senza maggiorazione e al 30 agosto con maggiorazione 0,40%.

Importi minimi e rimborso

Il comma 4 introduce una soglia di rilevanza: l’imposta annuale non è dovuta e, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se gli importi spettanti a ciascuna Regione non superano lire 20.000 (convertite in euro 10,33). Sotto questa soglia non si fa luogo a iscrizione a ruolo né a rimborso, in coerenza con il principio generale di economicità dell’azione amministrativa (cfr. art. 1 L. 296/2006 sui 'ruoli antieconomici'). Le leggi regionali possono adeguare l’importo, ma anche in questo caso la facoltà non è stata esercitata.

Riscossione coattiva

Il comma 6 stabilisce che la riscossione coattiva dell’IRAP avviene mediante ruolo, secondo le regole previste per le imposte sui redditi. I ruoli sono affidati all’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) senza obbligo del non riscosso come riscosso. In caso di omesso versamento dell’IRAP risultante dalla dichiarazione o accertata in liquidazione automatica (art. 36-bis DPR 600/1973) o controllo formale (art. 36-ter), l’Agenzia iscrive a ruolo l’importo dovuto, con sanzione del 30% (riducibile con adesione o ravvedimento) e interessi.

Caso pratico: Tizio Srl con esercizio solare

Si consideri la società Tizio Srl, che chiude l’esercizio 2025 con un’IRAP dichiarata di 50.000 euro (saldo a debito al netto degli acconti versati nel 2024 e dei crediti). Nel modello Redditi 2026, presentato entro il 30 settembre 2026, la società liquidera' l’IRAP definitiva del 2025 e calcolera' gli acconti 2026.

Le scadenze IRAP per Tizio Srl nel 2026 sono:

  • 30 giugno 2026: saldo IRAP 2025 (calcolato a posteriori sulla base della dichiarazione) + primo acconto IRAP 2026 (40% di 50.000 = 20.000 euro, applicando il metodo storico sull’imposta 2025); in alternativa entro il 30 luglio 2026 con maggiorazione 0,40%.
  • 30 novembre 2026: secondo acconto IRAP 2026 (60% di 50.000 = 30.000 euro, sempre col metodo storico).
  • 30 giugno 2027: saldo IRAP 2026 (imposta effettiva dell’esercizio 2026 da dichiarazione, meno 50.000 euro già versati a titolo di acconto).

Se nel 2026 Tizio Srl risulta avere un’IRAP effettiva di 60.000 euro, il saldo 2026 da versare a giugno 2027 sarà 60.000 - 50.000 = 10.000 euro. Se invece l’IRAP 2026 effettiva è di 40.000 euro, la società avra' un credito IRAP 2026 di 50.000 - 40.000 = 10.000 euro, utilizzabile in compensazione orizzontale o richiedibile a rimborso. Il versamento del saldo 2026 (o l’eventuale prima rata di rateazione) si effettua con codice tributo 3800, indicando anno di riferimento 2026 e codice Regione di domicilio fiscale.

Tizio Srl può anche scegliere di rateizzare il saldo: ad esempio, sei rate da giugno a novembre con interessi al tasso BCE + 4 punti, indicando nel modello F24 il numero di rata progressivo e il codice 3805 per gli interessi (la rateazione non si estende agli acconti, da versare per intero alle scadenze).

Quadro complessivo

L’art. 30 traduce in adempimento concreto l’obbligo tributario IRAP. La tecnica del rinvio alle imposte sui redditi ha il pregio della semplicità (un unico calendario, un unico F24, un unico set di regole) e il difetto di rendere meno visibile la specificità regionale. Per il commercialista, i punti chiave sono: l’IRAP non si rateizza sugli acconti ma solo sul saldo; codici tributo 3812-3813 per gli acconti e 3800 per il saldo; indicazione obbligatoria del codice Regione; compensazione orizzontale soggetta a limiti e visto di conformità sopra 5.000 euro; proroghe ISA applicabili solo se previste anno per anno. La pianificazione deve coordinare l’IRAP con le altre scadenze giugno/novembre (IRES, IRPEF, contributi INPS, IVA).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020

L'Agenzia chiarisce le regole sui versamenti IRAP e in particolare l'effetto delle disposizioni emergenziali sull'esonero dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 per imprese e professionisti sotto la soglia dei ricavi, con conferma dell'obbligo di indicare gli importi nella dichiarazione.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Provvedimento Scadenzario IRAP - Versamento primo acconto 2025 e saldo 2024

L'Agenzia ricapitola le scadenze ordinarie per il versamento IRAP a saldo e in acconto: prima rata acconto entro il termine ordinario, seconda rata entro fine novembre, con codici tributo dedicati e possibilita' di rateazione e di compensazione mediante F24.

Leggi il documento su www1.agenziaentrate.gov.it

Provvedimento Istruzioni IRAP 2026

Le istruzioni alla dichiarazione confermano misura e modalita' del versamento IRAP: regola del 100% dell'imposta dell'anno precedente, eventuale metodo previsionale, suddivisione tra prima e seconda rata di acconto, oltre alle modalita' di pagamento tramite F24.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Quando si versa l’IRAP?

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’IRAP si versa con il sistema saldo + due acconti, alle stesse scadenze previste per le imposte sui redditi (art. 17 DPR 435/2001). Il primo acconto, pari al 40% dell’imposta dell’anno precedente, va versato entro il 30 giugno (oppure entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%); il secondo acconto, pari al 60%, entro il 30 novembre senza possibilità di differimento; il saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo, anch'esso prorogabile al 30 luglio con maggiorazione.

Quali sono i codici tributo F24 per l’IRAP?

I codici tributo IRAP da utilizzare nella sezione 'Regioni' del modello F24 sono: 3800 per il saldo annuale risultante dalla dichiarazione; 3812 per il primo acconto; 3813 per il secondo acconto o per l’acconto unico (quando dovuto in unica soluzione); 3805 per gli interessi sulla rateazione del saldo. È inoltre necessario indicare il codice Regione di domicilio fiscale (es. 03 Lombardia, 12 Lazio, 19 Sicilia secondo la tabella ministeriale) e l’anno di riferimento, oltre all’eventuale numero di rata su totale rate in caso di rateazione.

Come si calcola l’acconto IRAP?

L’acconto IRAP può essere calcolato con due metodi alternativi. Il metodo storico commisura gli acconti complessivi (40% + 60% = 100%) all’imposta IRAP risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, al netto di crediti e ritenute: è il metodo più utilizzato perché garantisce la certezza dell’adempimento. Il metodo previsionale commisura invece gli acconti all’imposta che si stima dovuta per l’anno in corso, utile quando si prevede una riduzione della base imponibile; il rischio è la sanzione del 30% sulla differenza non versata (art. 13 D.Lgs. 471/1997) se la stima si rivela troppo prudente, riducibile con ravvedimento operoso.

Si può rateizzare l’IRAP?

La rateazione è ammessa per il solo saldo annuale, non per gli acconti, che vanno versati per intero alle rispettive scadenze. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 241/1997, il saldo IRAP può essere rateizzato fino a un massimo di sei rate per i soggetti con esercizio solare (da giugno a novembre dell’anno di dichiarazione). Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso BCE maggiorato di 4 punti percentuali in ragione d'anno (D.M. 21/5/2009), con versamento mediante codice tributo 3805. La L. 232/2016 ha esteso la rateazione fino a novembre anche per i non titolari di partita IVA.

Si può compensare il credito IRAP con altre imposte?

Si', il credito IRAP risultante dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione orizzontale nel modello F24 con altre imposte erariali (IRES, IRPEF, IVA), addizionali regionali/comunali e contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997. Il limite generale è di 2 milioni di euro per anno solare (art. 34 L. 388/2000, comma 1, come elevato dalla L. 234/2021). Per crediti IRAP superiori a 5.000 euro è richiesto il visto di conformità sulla dichiarazione (art. 3 D.L. 50/2017), salvo punteggio ISA elevato. La compensazione è inibita in presenza di ruoli erariali scaduti superiori a 1.500 euro.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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