Art. 3 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Soggetti passivi
In vigore dal 01/01/1998
1. Soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’articolo 2. Pertanto sono soggetti all’imposta (1): a) le società e gli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 51 del medesimo testo unico; (2) c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico; (2) d) […] (3) e) gli enti privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma (4); e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale (5). 2. Non sono soggetti passivi dell’imposta: a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile; (6) b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell’articolo 13; c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonchè le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (7). Note: (1) Le parole “coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’articolo 2. Pertanto sono soggetti all’imposta” sono state inserite dall’art. 1, comma 2, DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicato in G.U. 11.5.1998 n. 107. (2) Si veda l’art. 1, comma 8, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (3) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 70, lett. a), n. 1), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015. Testo precedente: “d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, semprechè non abbiano rinunciato all’esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell’articolo 34;“. In precedenza, la lettera era stata sostituita alla precedente dall’art. 2, comma 32, DL 3.10.2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286. (4) Lettera sostituita alla precedente dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. Testo precedente: “gli enti pubblici e privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, ivi compresi quelli indicati nell’articolo 88, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.“. (5) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. (6) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 68, DL 29.12.2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2011 n. 10. Ai sensi del successivo comma 69, la disposizione ha effetto a decorrere dall’1.7.2011. Testo precedente: “i fondi comuni di investimento di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344, e 25 gennaio 1994, n. 86;“. (7) Lettera inserita dall’art. 1, comma 70, lett. a), n. 2), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.
In sintesi
Il quadro generale dei soggetti passivi IRAP
L’art. 3 del D.Lgs. 446/1997 chiude il triangolo strutturale dell’imposta regionale sulle attività produttive insieme agli artt. 2 (presupposto) e 4 (base imponibile). Mentre l’art. 2 individua il fatto generatore (l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi), l’art. 3 elenca tassativamente chi è tenuto a versare l’imposta. La norma adotta una tecnica di rinvio al TUIR: le categorie sono ritagliate sui soggetti già definiti agli artt. 5, 73 (ex 87) e 49-51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, garantendo coerenza sistematica con la disciplina IRES e IRPEF.
L’impianto originario del 1997 prevedeva l’assoggettamento generalizzato di tutti i soggetti esercenti attività economiche, comprese le persone fisiche imprenditori individuali e i professionisti. Questo modello è stato progressivamente eroso da tre interventi: l’abrogazione della lett. d) sui produttori agricoli (L. 208/2015), l’esclusione esplicita dei produttori agricoli minori e di cooperative agricole nel comma 2 (sempre L. 208/2015) e, soprattutto, l’esonero strutturale di imprese individuali e lavoratori autonomi disposto dall’art. 1 c. 8 della L. 234/2021 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1deg gennaio 2022.
Lettera a): società di capitali ed enti commerciali
La lett. a) richiama le società e gli enti indicati all’art. 73 c. 1 lett. a) e b) del TUIR (l’articolo 87 citato nel testo storico è stato rinumerato dal D.Lgs. 344/2003 di riforma IRES). Rientrano quindi in questa categoria le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti in Italia, oltre agli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Per questi soggetti la qualifica di passivo IRAP è assoluta: opera la presunzione iuris et de iure di autonoma organizzazione, conseguenza diretta della struttura societaria stessa. Non rileva la dimensione, l’assenza di dipendenti o l’eventuale inattività temporanea: finchè la società di capitali esiste ed è iscritta al registro delle imprese, è soggetto passivo IRAP. La Cassazione a Sezioni Unite ha confermato questa lettura con la sentenza 7291/2016, escludendo che le società di capitali possano invocare la mancanza di autonoma organizzazione per sottrarsi al tributo.
Lettera b): società di persone commerciali e imprese individuali
La lett. b) include le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate ex art. 5 c. 3 TUIR (società di armamento, società di fatto commerciali), nonchè le persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 55 TUIR (già art. 51 nella numerazione originaria). Dal 2022, per effetto dell’art. 1 c. 8 L. 234/2021, le persone fisiche imprenditori individuali non sono più soggetti passivi IRAP: l’esonero opera ex lege, senza necessità di alcuna istanza, e si applica a tutti gli imprenditori individuali a prescindere dal regime contabile (ordinario, semplificato, forfetario).
Restano invece soggette le snc e le sas, anche se di piccolissime dimensioni e con un solo socio operativo: il legislatore del 2021 ha consapevolmente escluso le società di persone dall’esonero, mantenendole nel perimetro IRAP per coerenza con il trattamento delle società di capitali. Ciò produce un effetto sistematico rilevante: la scelta tra impresa individuale e snc non è più neutra sul piano fiscale, perché la società sconta IRAP mentre l’individuale no.
Lettera c): professionisti e artisti
La lett. c) ricomprende le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate ex art. 5 c. 3 TUIR esercenti arti e professioni di cui all’art. 53 c. 1 TUIR (già art. 49 nella numerazione originaria). Anche per questa categoria l’art. 1 c. 8 L. 234/2021 ha introdotto un esonero strutturale dal 2022: medici, avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti, architetti, geometri e in generale tutti gli esercenti arti e professioni in forma individuale non sono più tenuti al versamento dell’imposta.
L’esonero ha chiuso definitivamente uno dei contenziosi più affollati della storia tributaria italiana: per quasi vent'anni la giurisprudenza si era interrogata su quando il professionista fosse dotato di autonoma organizzazione e dovesse quindi versare IRAP. Le SU della Cassazione (sentenza 12108/2009) avevano fissato il principio per cui non basta la professionalità abituale: occorre una struttura organizzativa non trascurabile (collaboratori non occasionali, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile). La successiva pronuncia delle SU 9451/2016 aveva ulteriormente precisato che il professionista non è soggetto IRAP se si avvale di un solo dipendente con mansioni esecutive di segreteria. Dal 2022 questo dibattito è superato: l’esonero opera per legge per tutte le persone fisiche professioniste, indipendentemente dalla struttura organizzativa.
Attenzione: l’esonero riguarda le persone fisiche e le società semplici esercenti arti e professioni. Restano soggette IRAP le associazioni professionali (studi associati) e le società tra professionisti (STP) costituite in forma di società di persone commerciali o di capitali, perché non rientrano nel perimetro letterale dell’esonero.
Lettere e) ed e-bis): enti non commerciali e amministrazioni pubbliche
La lett. e) include gli enti privati di cui all’art. 73 c. 1 lett. c) TUIR (enti non commerciali residenti) e le società ed enti non residenti di cui alla lett. d) dello stesso comma. Si tratta di associazioni, fondazioni, comitati, enti del terzo settore e analoghi soggetti che non hanno per oggetto principale l’esercizio di attività commerciali. Per questi soggetti la base imponibile IRAP si determina con il metodo retributivo previsto dall’art. 10 del decreto: l’imposta colpisce essenzialmente le retribuzioni del personale dipendente e i compensi assimilati, salvo che l’ente svolga anche attività commerciali (in tal caso si applica il metodo misto).
La lett. e-bis), aggiunta dal D.Lgs. 506/1999, individua le amministrazioni pubbliche: ministeri, regioni, comuni, province, città metropolitane, enti del SSN, scuole, università pubbliche, agenzie fiscali, oltre alle amministrazioni costituzionali (Camera, Senato, Corte Costituzionale, Presidenza della Repubblica, organi legislativi delle regioni a statuto speciale). Per le PA la base imponibile è interamente retributiva ex art. 10-bis: l’IRAP funziona di fatto come imposta sul costo del lavoro pubblico, con aliquota base dell'8,5% (salvo manovre regionali).
Le esclusioni del comma 2
Il comma 2 elenca i soggetti che, pur potendo in astratto rientrare nelle categorie precedenti, sono espressamente esclusi dall’imposta. La lett. a) esclude gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), salvo le SICAV che restano soggette. La lett. b) esclude i fondi pensione di cui al D.Lgs. 124/1993 (oggi disciplinati dal D.Lgs. 252/2005). La lett. c) esclude i gruppi economici di interesse europeo (GEIE), il cui regime particolare è rinviato all’art. 13 del decreto.
La lett. c-bis), introdotta dalla L. 208/2015 con effetto dal 2016, esclude i soggetti che esercitano attività agricola ex art. 32 TUIR (produttori agricoli con reddito agrario), i soggetti dell’art. 8 D.Lgs. 227/2001 (cooperative di piccoli proprietari della montagna) e le cooperative agricole e loro consorzi di cui all’art. 10 DPR 601/1973. Resta soggetta IRAP l’attività agricola eccedente i limiti dell’art. 32 TUIR (ad esempio l’agriturismo organizzato in forma commerciale o le coltivazioni intensive non collegate al fondo).
Rapporto tra art. 2 e art. 3: presupposto e soggettività
L’art. 2 individua il presupposto oggettivo (esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata) mentre l’art. 3 individua i soggetti passivi. Le due norme operano congiuntamente: per essere soggetto IRAP non basta rientrare in una delle categorie della lett. a)-e-bis), occorre anche realizzare il presupposto dell’art. 2. Così una società di capitali inattiva senza dipendenti né ricavi può in astratto essere esclusa per difetto di presupposto, anche se rientra nella lett. a). La giurisprudenza tributaria ha tuttavia adottato un’interpretazione restrittiva: per le società di capitali la presunzione di autonoma organizzazione è difficilmente vincibile.
Esempi pratici
Un consulente fiscale persona fisica con studio in Milano, due dipendenti e ricavi 250.000 euro: dal 2022 non è più soggetto IRAP per effetto della L. 234/2021. Fino al 2021 era soggetto perché la presenza di dipendenti integrava l’autonoma organizzazione.
Una snc commerciale con due soci e nessun dipendente, ricavi 80.000 euro: è soggetto passivo IRAP perché rientra nella lett. b) e l’esonero L. 234/2021 non si applica alle società di persone. Verserà l’imposta sul valore della produzione calcolato secondo le regole degli artt. 5-5-bis.
Una fondazione culturale non commerciale con tre dipendenti e nessuna attività commerciale: è soggetto IRAP ex lett. e) ma applica il metodo retributivo dell’art. 10. La base imponibile è costituita dai compensi corrisposti al personale dipendente e dagli assimilati.
Un GEIE con sede in Italia: non è soggetto passivo IRAP ex comma 2 lett. c), ma in capo ai partecipanti residenti si applica l’art. 13 del decreto, che ribalta l’imposizione sulle quote di valore della produzione attribuite a ciascun membro.
Profili operativi e adempimenti residui
Pur essendo esonerati dal versamento, i soggetti che rientravano nelle lett. b) e c) (imprenditori individuali e professionisti) non sono completamente liberati da ogni adempimento collegato all’IRAP. Restano dovute eventuali imposte relative a periodi precedenti il 2022 (saldi, acconti scomputati, contenziosi pendenti) e occorre gestire correttamente i crediti IRAP eventualmente maturati e non ancora utilizzati in compensazione. Le società di persone commerciali (snc, sas) devono invece continuare a presentare la dichiarazione IRAP (modello IRAP), calcolare la base imponibile secondo gli artt. 5 o 5-bis e versare saldo e acconti alle scadenze ordinarie. La scelta del metodo (analitico ex art. 5 o forfetario ex art. 5-bis per i contribuenti minori) è un elemento di pianificazione fiscale rilevante che va valutato annualmente.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 156/2001
Non fondatezza con interpretazione costituzionalmente orientata
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale del D.Lgs. 446/1997, riconoscendo che l'IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attivita' autonomamente organizzate, indice oggettivo di capacita' contributiva diverso dal reddito personale. Ha pero' precisato che il tributo non e' applicabile alle attivita' professionali svolte senza autonoma organizzazione: la valutazione e' rimessa al giudice tributario caso per caso. E' la pronuncia fondativa del filone interpretativo sull'autonoma organizzazione.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 45/E del 13 giugno 2008
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, recependo gli orientamenti della Corte di Cassazione successivi alla sentenza C. Cost. 156/2001, fornisce istruzioni operative per la gestione del contenzioso pendente sull'assoggettamento a IRAP dei lavoratori autonomi. L'assenza di autonoma organizzazione esclude il presupposto soggettivo dell'art. 3.
Leggi il documento su def.finanze.itCircolare n. 28/E del 28 maggio 2010
Agenzia delle Entrate
Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'assoggettabilita' a IRAP dei lavoratori autonomi, agenti di commercio e promotori finanziari: il presupposto e' l'esistenza dell'autonoma organizzazione, da accertare in concreto a prescindere dallo strumento giuridico (dipendenti, collaboratori, beni strumentali).
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Chi sono i soggetti passivi IRAP secondo l’art. 3 D.Lgs. 446/1997?
Sono soggetti passivi le società di capitali e gli enti commerciali (lett. a), le società di persone commerciali (lett. b), gli enti non commerciali (lett. e) e le amministrazioni pubbliche (lett. e-bis). Dal 2022, per effetto dell’art. 1 c. 8 L. 234/2021, sono escluse le persone fisiche imprenditori individuali e i professionisti.
Le imprese individuali pagano IRAP nel 2026?
No. Dal periodo d'imposta in corso al 1deg gennaio 2022 le persone fisiche esercenti attività d'impresa non sono più soggetti passivi IRAP, per effetto dell’esonero strutturale introdotto dall’art. 1 c. 8 della L. 234/2021. L’esonero opera ex lege, senza istanza, e prescinde dal regime contabile adottato.
I medici di base e gli altri professionisti pagano IRAP?
No, se esercitano in forma individuale. Dal 2022 l’esonero dell’art. 1 c. 8 L. 234/2021 si applica a tutti i professionisti persone fisiche, indipendentemente dalla presenza di dipendenti o beni strumentali. Restano soggette IRAP le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite in forma societaria.
Gli enti non commerciali sono soggetti passivi IRAP?
Sì. Gli enti privati non commerciali (lett. e) e le amministrazioni pubbliche (lett. e-bis) sono soggetti passivi IRAP, ma applicano il metodo retributivo previsto dagli artt. 10 e 10-bis: la base imponibile è costituita essenzialmente dalle retribuzioni del personale dipendente e dai compensi assimilati, non dal valore della produzione netta.
I fondi pensione e i GEIE pagano IRAP?
No. Il comma 2 dell’art. 3 esclude espressamente dall’IRAP i fondi pensione (lett. b), i GEIE (lett. c), gli OICR diversi dalle SICAV (lett. a) e, dal 2016, i produttori agricoli con reddito agrario e le cooperative agricole (lett. c-bis). Per i GEIE l’imposizione si trasferisce sui partecipanti residenti ex art. 13 del decreto.