Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa dice l’art. 72-ter DPR 602/1973

Comma 1: «Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.»
Comma 2: «Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme […] superano i cinquemila euro.»

Oltre i 5.000 euro torna quindi la misura ordinaria dell’un quinto (art. 545, comma 4, c.p.c.).

Le fasce di pignorabilità dello stipendio

Stipendio netto mensile Quota pignorabile dal Fisco
Fino a 2.500 € Un decimo (1/10)
Da 2.500 € a 5.000 € Un settimo (1/7)
Oltre 5.000 € Un quinto (1/5)

La tutela rafforzata delle pensioni

La pensione gode di una protezione ulteriore: è impignorabile per la parte pari al minimo vitale, individuato nel doppio dell’assegno sociale. Per il 2025, con assegno sociale di 538,68 euro, il minimo vitale è 1.077,36 euro (con un minimo inderogabile di 1.000 euro): se la pensione è pari o inferiore, non è pignorabile. Solo la parte eccedente il minimo vitale è pignorabile, e nei limiti di un quinto. Gli importi dell’assegno sociale si aggiornano ogni anno, quindi la soglia va ricalcolata.

Tre casi pratici

Caso 1 – Stipendio netto di 1.800 euro

Scenario. Lavoratore dipendente con cartelle.

Inquadramento. Essendo sotto 2.500 euro, il Fisco può pignorare un decimo (180 euro circa), non un quinto.

Cosa verificare

  • importo netto mensile;
  • fascia applicabile;
  • eventuali altri pignoramenti;
  • correttezza della trattenuta.

Caso 2 – Pensione di 1.050 euro

Scenario. Pensionato con debiti fiscali.

Inquadramento. La pensione è sotto il minimo vitale 2025 (1.077,36 euro): non è pignorabile. Solo l’eventuale eccedenza sarebbe aggredibile.

Cosa controllare

  • importo della pensione;
  • minimo vitale dell’anno;
  • eventuale eccedenza;
  • tutela sul conto.

Caso 3 – Pignoramento oltre il limite

Scenario. Viene trattenuta una quota superiore al consentito.

Inquadramento. Si può proporre opposizione e chiedere la rideterminazione della quota e la restituzione dell’eccedenza.

Cosa fare

  • verifica della quota trattenuta;
  • opposizione nei termini;
  • richiesta di rideterminazione;
  • restituzione delle somme.

Spunti pratici

Per verificare la quota pignorabile e reagire puoi far controllare fasce, minimo vitale e opposizioni.

Norme collegate

DPR 602/1973: art. 72-ter (limiti di pignorabilità), art. 72-bis (ordine di pagamento diretto). Codice di procedura civile: art. 545 (impignorabilità di stipendi e pensioni).

Fonti affidabili

Domande frequenti

Quanto può pignorare il Fisco dallo stipendio?

Secondo l’art. 72-ter: un decimo fino a 2.500 euro; un settimo tra 2.500 e 5.000 euro; oltre 5.000 euro si applica un quinto (art. 545, comma 4, c.p.c.).

Come si calcola il limite sullo stipendio?

La frazione si applica allo stipendio netto mensile, con fasce progressive: più basso è lo stipendio, minore è la quota pignorabile.

Le pensioni hanno una tutela maggiore?

Sì. La pensione è impignorabile per la parte pari al minimo vitale (doppio dell’assegno sociale; per il 2025, 1.077,36 euro, con minimo inderogabile di 1.000 euro); solo l’eccedenza è pignorabile nei limiti.

Cosa succede se ci sono più pignoramenti?

Le quote non si sommano illimitatamente: il cumulo è soggetto a limiti per garantire al debitore una parte della retribuzione o pensione; va verificato caso per caso.

Lo stipendio accreditato sul conto resta protetto?

In parte sì: in caso di accredito, gli obblighi del terzo non si estendono all’ultimo emolumento accreditato (art. 72-ter, comma 2-bis).

Domande frequenti

Quanto può pignorare il Fisco dallo stipendio?

Secondo l'art. 72-ter DPR 602/1973: un decimo per importi fino a 2.500 euro; un settimo per importi tra 2.500 e 5.000 euro; oltre 5.000 euro si applica la misura dell'art. 545, quarto comma, c.p.c. (un quinto).

Come si calcola il limite sullo stipendio?

La frazione si applica allo stipendio netto mensile. Le fasce sono progressive in base all'importo: più basso è lo stipendio, minore è la quota pignorabile (un decimo nella fascia più bassa).

Le pensioni hanno una tutela maggiore?

Sì. La pensione è impignorabile per la parte pari al 'minimo vitale', cioè il doppio dell'assegno sociale (per il 2025, 1.077,36 euro, con un minimo inderogabile di 1.000 euro); solo la parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti.

Cosa succede se ci sono più pignoramenti?

Le quote pignorabili non si sommano illimitatamente: il cumulo è soggetto a limiti, per garantire al debitore una parte della retribuzione o pensione; va verificato caso per caso.

Lo stipendio accreditato sul conto resta protetto?

Sì in parte: in caso di accredito, gli obblighi del terzo non si estendono all'ultimo emolumento accreditato (art. 72-ter, comma 2-bis); le somme già presenti seguono le regole sul conto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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