Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa dice l’art. 2482-bis c.c.

La norma governa la “perdita rilevante” nella SRL e impone una sequenza precisa di adempimenti. Il testo è il seguente:

«Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell’articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.»

La logica è dare ai soci un anno di tempo per recuperare prima di imporre la riduzione, ma con piena trasparenza informativa e senza poter ignorare la perdita.

La sequenza degli adempimenti

Fase Adempimento Riferimento
Perdita > 1/3 del capitale Convocazione senza indugio dell’assemblea comma 1
Informativa ai soci Relazione sulla situazione patrimoniale + osservazioni dell’organo di controllo, deposito 8 giorni prima commi 2-3
Esercizio successivo Se la perdita resta sopra 1/3: riduzione obbligatoria del capitale comma 4
Inerzia dei soci Amministratori/sindaci chiedono al tribunale la riduzione (decreto) commi 4-5
Capitale sotto il minimo Ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento art. 2482-ter

Quando la perdita scende sotto il minimo: l’art. 2482-ter

Se la perdita di oltre un terzo riduce il capitale al di sotto del minimo legale, non basta la riduzione: l’assemblea deve deliberare la riduzione e contestuale aumento a una cifra non inferiore al minimo, oppure la trasformazione della società. In difetto, opera la causa di scioglimento. La Cassazione (ord. n. 2984 del 1° febbraio 2022) ha ribadito che, in questi casi, lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o dalla trasformazione della società.

Tre casi pratici

Caso 1 – Perdita del 40% al primo bilancio in rosso

Scenario. Il bilancio evidenzia perdite che erodono il 40% del capitale.

Inquadramento. Gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea con relazione sulla situazione patrimoniale (commi 1-2). Non è ancora obbligatorio ridurre: i soci hanno l’esercizio successivo per recuperare. Ma l’assemblea va comunque convocata e informata.

Cosa preparare

  • relazione sulla situazione patrimoniale;
  • osservazioni dell’organo di controllo/revisore;
  • deposito 8 giorni prima dell’assemblea;
  • verbale con i provvedimenti decisi.

Caso 2 – La perdita resta oltre il terzo dopo un anno

Scenario. Nell’esercizio seguente la perdita non scende sotto un terzo.

Inquadramento. Scatta la riduzione obbligatoria del capitale in proporzione alle perdite (comma 4). Se l’assemblea resta inerte, amministratori e sindaci devono rivolgersi al tribunale, che dispone la riduzione con decreto reclamabile e iscritto nel registro imprese.

Cosa monitorare

  • andamento della perdita rispetto al terzo;
  • delibera di riduzione del capitale;
  • eventuale ricorso al tribunale;
  • iscrizione nel registro imprese.

Caso 3 – Capitale sceso sotto il minimo legale

Scenario. Le perdite portano il capitale sotto la soglia minima di legge.

Inquadramento. Si applica l’art. 2482-ter: occorre ricapitalizzare al minimo o trasformare la società, altrimenti opera lo scioglimento automatico (Cass. 2984/2022). Continuare la normale attività in questa fase espone gli amministratori a responsabilità.

Le alternative

  • riduzione e contestuale aumento al minimo;
  • trasformazione in altro tipo sociale;
  • in difetto, liquidazione;
  • gestione conservativa del patrimonio.

Spunti pratici

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Norme collegate

Codice civile: art. 2482-bis (riduzione per perdite nella SRL), art. 2482-ter (perdita sotto il minimo), art. 2446 (riduzione per perdite nelle SpA), art. 2484 (cause di scioglimento).

Fonti affidabili

Domande frequenti

Quando scatta l’obbligo dell’art. 2482-bis?

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite: gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti (comma 1).

Bisogna ridurre subito il capitale?

No. Nell’anno in cui la perdita supera il terzo si può attendere: la riduzione diventa obbligatoria se entro l’esercizio successivo la perdita non è scesa sotto un terzo (comma 4).

Cosa devono fare gli amministratori?

Convocare senza indugio l’assemblea e sottoporle una relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni dell’organo di controllo o del revisore dove previsto; in assemblea devono riferire i fatti di rilievo successivi (commi 1-3).

Cosa accade se la perdita porta il capitale sotto il minimo legale?

Si applica l’art. 2482-ter: la società va ricapitalizzata o trasformata, altrimenti si scioglie. La Cassazione (ord. n. 2984/2022) ha ribadito che lo scioglimento si produce automaticamente, salvo la reintegrazione del capitale o la trasformazione.

Cosa rischiano gli amministratori che non intervengono?

Una volta accertata la perdita oltre il terzo, la gestione deve mirare alla conservazione del patrimonio; proseguire l’attività ordinaria può fondare la responsabilità degli amministratori per i danni che ne derivano.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-14
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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