Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

La norma (art. 43, commi 1, 2 e 3, DPR 600/1973)

«1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 3. Fino alla scadenza del termine […] l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento […] in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.»

Situazione Termine di notifica
Dichiarazione presentata 31 dicembre del 5° anno successivo
Dichiarazione omessa o nulla 31 dicembre del 7° anno successivo
Accertamento integrativo Entro gli stessi termini, solo per nuovi elementi sopravvenuti
Effetto del decorso Decadenza: avviso nullo

Tre casi pratici

Avviso notificato oltre il quinto anno

Per la dichiarazione 2018 (redditi 2017) arriva un avviso notificato nel 2025.

Cosa fare: Verificare la data di presentazione: se l’avviso è stato notificato dopo il 31 dicembre 2023 è decaduto e va impugnato per nullità.

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Dichiarazione mai presentata

Il contribuente non ha presentato la dichiarazione per un anno: contesta l’avviso come tardivo applicando il termine ordinario.

Cosa fare: Ricordare che in caso di omessa dichiarazione opera il termine più lungo del settimo anno: l’eccezione di decadenza va calcolata su quel termine.

Secondo avviso sugli stessi fatti

Dopo un primo accertamento ne arriva un secondo sullo stesso periodo senza elementi nuovi.

Cosa fare: L’accertamento integrativo è legittimo solo per la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, da indicare a pena di nullità: in mancanza il secondo avviso è illegittimo.

Spunti pratici

Norme collegate

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Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-14
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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