Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 43 del DPR 600/1973 fissa i termini di decadenza entro cui l’avviso di accertamento deve essere notificato.
- Regola generale: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- In caso di omessa dichiarazione (o dichiarazione nulla): entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata.
- Decorso il termine l’accertamento è nullo per decadenza: è uno dei primi vizi da verificare quando si riceve un avviso.
La norma (art. 43, commi 1, 2 e 3, DPR 600/1973)
«1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 3. Fino alla scadenza del termine […] l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento […] in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.»
| Situazione | Termine di notifica |
|---|---|
| Dichiarazione presentata | 31 dicembre del 5° anno successivo |
| Dichiarazione omessa o nulla | 31 dicembre del 7° anno successivo |
| Accertamento integrativo | Entro gli stessi termini, solo per nuovi elementi sopravvenuti |
| Effetto del decorso | Decadenza: avviso nullo |
Tre casi pratici
Avviso notificato oltre il quinto anno
Per la dichiarazione 2018 (redditi 2017) arriva un avviso notificato nel 2025.
- Acconti, Concordato, IVA e dichiarazioni: le date che contano nel 2026
Cosa fare: Verificare la data di presentazione: se l’avviso è stato notificato dopo il 31 dicembre 2023 è decaduto e va impugnato per nullità.
Dichiarazione mai presentata
Il contribuente non ha presentato la dichiarazione per un anno: contesta l’avviso come tardivo applicando il termine ordinario.
Cosa fare: Ricordare che in caso di omessa dichiarazione opera il termine più lungo del settimo anno: l’eccezione di decadenza va calcolata su quel termine.
Secondo avviso sugli stessi fatti
Dopo un primo accertamento ne arriva un secondo sullo stesso periodo senza elementi nuovi.
Cosa fare: L’accertamento integrativo è legittimo solo per la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, da indicare a pena di nullità: in mancanza il secondo avviso è illegittimo.
Spunti pratici
- Conta la data di notifica, non quella di emissione dell’avviso: verificare sempre la relata e la spedizione.
- Per i periodi con reati tributari i termini possono essere raddoppiati secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
- La decadenza è rilevabile in giudizio: è un vizio sostanziale dell’atto, non sanabile.
Norme collegate
- Controllo automatico (art. 36-bis)
- Accertamento sintetico (art. 38)
- Motivazione degli atti (art. 7 Statuto)
Fonti affidabili
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 (testo consolidato Agenzia delle Entrate)
- L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 130-132 (riforma dei termini)
- Statuto dei diritti del contribuente, L. 212/2000
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Domande frequenti
Entro quando deve arrivare l'avviso di accertamento?
Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione; il settimo anno in caso di dichiarazione omessa o nulla.
Cosa succede se l'avviso è notificato in ritardo?
È nullo per decadenza: il vizio va eccepito impugnando l'atto.
Quando è ammesso un secondo accertamento?
Solo per la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, che vanno indicati a pena di nullità nell'avviso integrativo.