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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Prima degli esempi: buona fede non è gentilezza generica

L’art. 1375 c.c. prevede che il contratto debba essere eseguito secondo buona fede. La norma opera nella fase successiva alla firma: quando le parti devono cooperare per realizzare l’assetto di interessi stabilito.

In pratica la buona fede vieta comportamenti formalmente furbi ma sostanzialmente scorretti: ostacolare consegne, tacere informazioni decisive, sfruttare un errore evidente, cambiare prassi senza avviso o pretendere adempimenti inutilmente gravosi.

La verifica è concreta: cosa prevedeva il contratto, come le parti si sono comportate, quali comunicazioni sono state inviate, quale sacrificio ragionevole era richiesto per evitare danni all’altra parte.

Segnali di rischio

  • cambio improvviso di prassi;
  • silenzio su informazioni decisive;
  • richieste sproporzionate;
  • ostruzionismo documentale;
  • mancata collaborazione minima.

Caso 1: cliente approva sempre via email e poi pretende firma formale

Scenario. Dopo mesi di approvazioni operative, il cliente rifiuta il pagamento per mancanza di un modulo firmato.

Come si legge in pratica. La prassi precedente può rilevare. Se il fornitore ha fatto affidamento su un metodo accettato, il rifiuto improvviso va valutato alla luce della buona fede.

Prove

  • email storiche;
  • pagamenti precedenti;
  • procedura usata;
  • fattura contestata;
  • comunicazione cambio regole.

Caso 2: fornitore ritarda documenti necessari

Scenario. Il contratto richiede certificati per sbloccare il saldo, ma il fornitore li consegna mesi dopo.

Come si legge in pratica. Anche se il bene è consegnato, la mancata cooperazione documentale può incidere sull’esatto adempimento.

Documenti

  • contratto;
  • richieste certificati;
  • date consegna;
  • saldo trattenuto;
  • danni da ritardo.

Caso 3: recesso esercitato in modo opportunistico

Scenario. Una parte usa una clausola di recesso dopo aver ottenuto informazioni riservate e avviato trattative alternative.

Come si legge in pratica. Il recesso previsto dal contratto va comunque esercitato secondo correttezza. Contano tempi, comunicazioni e uso delle informazioni.

Controlli

  • clausola recesso;
  • NDA;
  • cronologia;
  • trattative alternative;
  • danno subito.

Quando chiedere una verifica

Per contratti continuativi o conflitti su esecuzione: analisi comportamento e documenti.

Norme e fonti collegate

Art. 1375 c.c., art. 1175 c.c., art. 1337 c.c..

Fonti affidabili

Domande frequenti

La buona fede modifica il contratto?

Non riscrive tutto, ma incide sul modo di eseguire gli obblighi.

Vale anche nei rapporti tra imprese?

Sì.

Serve provare il comportamento scorretto?

Sì, con cronologia e documenti.

Può fondare richiesta danni?

Può rilevare se dalla violazione deriva un danno provato.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.