Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 1375 c.c. impone di eseguire il contratto secondo buona fede (buona fede oggettiva, cioè correttezza e lealtà).
- È una regola che integra il contratto: crea obblighi di protezione, informazione e cooperazione anche dove il testo tace.
- Vieta l’abuso del diritto: esercitare una facoltà contrattuale (es. un recesso) in modo sproporzionato e lesivo è contrario a buona fede.
- Il caso-guida è la sentenza Renault (Cass. 20106/2009): un recesso formalmente legittimo può comunque generare responsabilità se abusivo.
- La buona fede opera in tutte le fasi: trattative (1337), interpretazione (1366) ed esecuzione (1375).
Cosa dice l’art. 1375 c.c.
«Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.»
Quattro parole che pesano molto. La “buona fede” qui non è uno stato psicologico (l’ignoranza di ledere altrui, come nel possesso), ma buona fede oggettiva: un dovere di comportarsi con correttezza e lealtà, in collegamento con l’art. 1175 c.c. (correttezza nei rapporti obbligatori). È una clausola generale che il giudice riempie di contenuto caso per caso.
A cosa serve davvero: integrare e limitare
La buona fede in esecuzione svolge due funzioni pratiche:
- Funzione integrativa: impone obblighi ulteriori rispetto a quelli scritti – informare la controparte di circostanze rilevanti, cooperare per consentirle di adempiere o di godere della prestazione, avvisare di un problema, non aggravare inutilmente la sua posizione.
- Funzione limitativa: impedisce di esercitare i propri diritti contrattuali in modo scorretto. È il fondamento del divieto di abuso del diritto e dell’exceptio doli.
| Fase del contratto | Norma | Dovere di buona fede |
|---|---|---|
| Trattative e formazione | art. 1337 c.c. | Comportarsi lealmente, informare, non recedere ingiustificatamente |
| Interpretazione | art. 1366 c.c. | Interpretare il contratto secondo buona fede |
| Esecuzione | art. 1375 c.c. | Eseguire con correttezza, cooperare, non abusare dei propri diritti |
Il divieto di abuso del diritto (caso Renault)
Con la sentenza n. 20106 del 18 settembre 2009 la Cassazione (sez. III) ha affermato, nel celebre caso Renault, che anche l’esercizio di un diritto previsto dal contratto – lì un recesso ad nutum da contratti di concessione di vendita di lunga durata – può configurare abuso del diritto quando avviene con modalità contrarie alla buona fede e produce un sacrificio sproporzionato per la controparte. Non basta che un comportamento sia formalmente consentito dalla lettera del contratto: il modo in cui un diritto viene esercitato è soggetto al controllo di buona fede.
Tre casi pratici
Caso 1 – Recesso brusco da un rapporto di durata
Scenario. Un’azienda recede da un contratto pluriennale di fornitura/concessione rispettando il preavviso, ma senza alcuna ragione e dopo aver indotto l’altra parte a investimenti.
Inquadramento. Il recesso è formalmente legittimo, ma le modalità possono integrare abuso del diritto contrario all’art. 1375 (Cass. 20106/2009): la controparte può chiedere il risarcimento del danno.
Cosa conservare
- contratto e durata del rapporto;
- investimenti indotti e affidamento creato;
- comunicazione di recesso e tempi;
- danni conseguenti.
Caso 2 – Mancata cooperazione che impedisce l’adempimento
Scenario. Il committente non fornisce i dati o gli accessi necessari, poi contesta il ritardo del fornitore.
Inquadramento. La buona fede impone un dovere di cooperazione: chi ostacola l’adempimento altrui non può poi trarne vantaggio. Rilevano anche la mora del creditore e l’eccezione di inadempimento (art. 1460).
Cosa conservare
- richieste di dati/accessi rimaste inevase;
- cronologia delle comunicazioni;
- impatto sul termine;
- solleciti scritti.
Caso 3 – Pretesa vessatoria di una clausola
Scenario. Una parte invoca alla lettera una clausola per ottenere un vantaggio sproporzionato rispetto a un inadempimento minimo.
Inquadramento. L’esercizio del diritto va misurato sulla buona fede: una pretesa abusiva può essere paralizzata o ridimensionata, anche tramite l’exceptio doli.
Cosa conservare
- testo della clausola;
- entità reale dell’inadempimento;
- sproporzione del vantaggio preteso;
- scambi tra le parti.
Spunti pratici
- La lettera non basta: anche un diritto previsto dal contratto va esercitato con correttezza, o diventa abuso.
- Coopera e informa: avvisare, fornire dati, non aggravare la controparte è un obbligo, non una cortesia.
- Per i contratti di durata, motiva e gestisci con cura recessi e modifiche: l’affidamento creato pesa.
- Documenta la correttezza: in giudizio la buona fede si valuta sui comportamenti concreti e tracciati.
Per recessi, contestazioni e clausole nei contratti di durata puoi far analizzare contratto e modalità di esercizio dei diritti.
Norme e fonti collegate
Codice civile: art. 1375 (esecuzione di buona fede), art. 1175 (correttezza), art. 1366 (interpretazione di buona fede), art. 1337 (buona fede nelle trattative), art. 1460 (eccezione di inadempimento).
Fonti affidabili
- Codice civile – Normattiva (testo vigente)
- Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 18 settembre 2009, n. 20106 (abuso del diritto, caso Renault).
Domande frequenti
Cosa significa eseguire il contratto secondo buona fede?
Significa comportarsi con correttezza e lealtà (buona fede oggettiva): informare, cooperare, non aggravare la controparte e non abusare dei propri diritti, anche oltre ciò che è scritto nel contratto (art. 1375 c.c.).
La buona fede può limitare un mio diritto contrattuale?
Sì. L’esercizio di un diritto in modo sproporzionato e sleale può configurare abuso del diritto, contrario alla buona fede, con possibili conseguenze risarcitorie (Cass. 20106/2009).
Un recesso previsto dal contratto può essere illegittimo?
Può generare responsabilità se esercitato con modalità abusive, soprattutto nei rapporti di durata in cui ha creato un affidamento e indotto investimenti nella controparte.
Che differenza c’è tra buona fede oggettiva e soggettiva?
Quella soggettiva è uno stato di ignoranza incolpevole (es. nel possesso); quella oggettiva degli artt. 1175 e 1375 è una regola di condotta: correttezza e lealtà nel rapporto.
La buona fede vale solo nell’esecuzione?
No: opera nelle trattative (art. 1337), nell’interpretazione (art. 1366) e nell’esecuzione (art. 1375), come principio generale del rapporto contrattuale.
Come provo la violazione della buona fede?
Con i comportamenti concreti documentati: comunicazioni, richieste inevase, tempi, sproporzione tra il diritto esercitato e l’interesse reale.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti