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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 122 bis T.U.B. – Principi generali, gratuita’ delle informazioni e divieto di discriminazione.

In vigore dal 10/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

“1. Il finanziatore e l’intermediario del credito si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.

2. Nell’ambito delle attivita’ disciplinate dal presente capo, il finanziatore e l’intermediario del credito:

a) forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni, compresi i chiarimenti adeguati;

b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarita’ di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; resta ferma la possibilita’ di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.

3. La Banca d’Italia, in conformita’ alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo.”

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In sintesi

  • Stabilisce i principi di diligenza, correttezza e trasparenza per finanziatori e intermediari del credito nei confronti dei consumatori.
  • Garantisce la gratuità di tutte le informazioni e i chiarimenti forniti al consumatore nell'ambito del credito al consumo.
  • Vieta discriminazioni nell'accesso al credito basate su cittadinanza, residenza o altri criteri protetti dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE.
  • Ammette condizioni differenziate solo se giustificate da criteri oggettivi e documentabili.
  • Affida alla Banca d'Italia, su delibera CICR, il compito di dettare le disposizioni attuative.
  • Introdotto dal D.Lgs. 212/2025 in recepimento della Direttiva CCD2 2023/2225/UE, in vigore dal 10 gennaio 2026.

Principi generali del credito al consumo: diligenza, gratuità e non discriminazione

L'art. 122-bis TUB, introdotto dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 in attuazione della Direttiva CCD2 (Dir. 2023/2225/UE) con efficacia dal 10 gennaio 2026, pone le fondamenta comportamentali dell'intero Capo II del Titolo VI TUB dedicato al credito al consumo. La norma si rivolge a due categorie di operatori, il finanziatore e l'intermediario del credito, e impone loro un triplice standard: diligenza professionale, correttezza contrattuale e trasparenza informativa, da declinarsi tenendo sempre conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.

Gratuità delle informazioni

Il comma 2, lettera a) codifica un principio già presente nel quadro della Direttiva 2008/48/CE (recepita con D.Lgs. 141/2010), ma ora rafforzato: le informazioni precontrattuali, i chiarimenti e le spiegazioni adeguate devono essere forniti a titolo gratuito. Ciò significa che il finanziatore non può subordinare l'accesso alle informazioni necessarie per compiere una scelta informata a pagamenti diretti o indiretti da parte del consumatore. La gratuità si estende anche ai chiarimenti personalizzati richiesti dopo la ricezione del modulo SECCI (Standard European Consumer Credit Information), disciplinato dall'art. 124 TUB.

Divieto di discriminazione e accesso al credito

La lettera b) del comma 2 introduce un divieto esplicito di discriminazione nell'accesso al credito al consumo. Il riferimento all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela da discriminazioni basate su sesso, razza, colore, origini etniche o sociali, caratteristiche genetiche, lingua, religione, convinzioni personali, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, conferisce alla disposizione un ambito di applicazione particolarmente ampio. Il legislatore europeo, recependo le indicazioni della CCD2, mira a contrastare fenomeni di credit scoring discriminatorio, pratiche di redlining e ogni forma di esclusione finanziaria fondata su caratteristiche personali anziché su criteri di merito creditizio.

La norma tuttavia non esclude la possibilità di modulare le condizioni di accesso al credito: è ammessa la differenziazione purché fondata su criteri oggettivi e debitamente giustificata. Il confine tra differenziazione legittima (basata, ad esempio, sul profilo di rischio finanziario) e discriminazione vietata è presidiato dalla Banca d'Italia attraverso le disposizioni attuative di cui al comma 3.

Coordinamento con la CCD2 e il quadro regolatorio vigente

L'art. 122-bis si inserisce nel solco tracciato dalla Direttiva CCD2 2023/2225/UE, che ha aggiornato e sostituito la Direttiva 2008/48/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 141/2010. Il nuovo framework europeo rafforza significativamente la protezione dei consumatori nel credito al consumo, estendendo l'ambito applicativo (nuove categorie di prodotti finanziari inclusi, soglie riviste), intensificando gli obblighi informativi e introducendo presidi più robusti contro le pratiche sleali. L'art. 122-bis TUB costituisce la trasposizione del principio generale di condotta responsabile sancito dall'art. 7 CCD2, funzionale a garantire che l'intero ciclo del credito, dalla pubblicità alla valutazione del merito, dalla stipula alla gestione del rapporto, si svolga nel rispetto della buona fede e degli interessi del consumatore.

Sotto il profilo sanzionatorio, la violazione dei principi di cui all'art. 122-bis può integrare una violazione delle norme di trasparenza bancaria soggetta alle sanzioni amministrative previste dal TUB (art. 144 ss.), nonché potenzialmente configurare pratiche commerciali scorrette ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), con conseguente possibilità di intervento dell'AGCM.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.