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Art. 95 T.U.B. – Succursali di banche di Stato terzo.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. Alle succursali di banche di Stato terzo si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall’articolo 58-sexies, nonché dall’articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.”
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
1. Collocazione sistematica e funzione dell'art. 95 TUB
L'art. 95 T.U.B. (nel testo vigente dal 9 gennaio 2026, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, che ha recepito la revisione del quadro normativo sui servizi bancari transfrontalieri) estende l'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa (LCA) bancaria alle succursali di banche di Stato terzo operanti in Italia. Con "Stato terzo" si intende uno Stato non appartenente all'Unione Europea: le banche aventi sede in un paese UE sono soggette a un regime diverso (passaporto europeo, vigilanza del paese d'origine, Meccanismo di Vigilanza Unico — MVU per le banche significative — e procedure di risoluzione BRRD), mentre le banche di Stato terzo che operano in Italia tramite succursale sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia e, nelle situazioni di crisi, alle norme del TUB incluso l'art. 95 TUB.
L'art. 95 TUB è quindi una norma di estensione del regime LCA a un soggetto strutturalmente diverso dalla banca con personalità giuridica propria: la succursale non è una persona giuridica autonoma (non ha capitale sociale, non ha patrimonio separato, non ha organi societari propri), ma è una mera articolazione organizzativa della banca madre estera. Questa caratteristica genera rilevanti problemi applicativi che il rinvio "in quanto compatibili" dell'art. 95 TUB intende gestire.
2. Ambito soggettivo: le banche di Stato terzo operanti tramite succursale in Italia
L'art. 95 TUB si applica alle "succursali di banche di Stato terzo": succursali autorizzate dalla Banca d'Italia ex artt. 14 ss. TUB ad operare in Italia (raccolta del risparmio tra il pubblico, esercizio del credito, prestazione di servizi bancari e finanziari). L'autorizzazione della Banca d'Italia alla succursale di una banca extra-UE è distinta dall'autorizzazione della banca madre nel suo paese d'origine: la succursale è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia per le attività svolte in Italia, pur rimanendo parte della banca madre (che risponde illimitatamente per le obbligazioni della succursale).
Le principali banche extra-UE che operano tramite succursale in Italia provengono da Svizzera, USA, Giappone, Cina, paesi del Medio Oriente e altri mercati finanziari di rilievo. Le dimensioni delle succursali variano significativamente: alcune gestiscono portafogli di clientela corporate e istituzionale di rilevante entità, mentre altre hanno un perimetro operativo più limitato (servizi di tesoreria, operatività interbancaria).
3. Le norme della sezione LCA applicabili alle succursali (artt. 80-94 TUB)
Il rinvio alla "presente sezione" comprende gli artt. 80-94 TUB (o la sezione corrispondente dopo le modifiche del D.Lgs. 208/2025), che disciplinano: il presupposto soggettivo e oggettivo della LCA (artt. 80-82 TUB); gli effetti del provvedimento di LCA (art. 83 TUB); i poteri degli organi liquidatori (art. 84 TUB); gli adempimenti iniziali (art. 85 TUB); l'accertamento del passivo (artt. 86-89 TUB); le cessioni di attività nella LCA (art. 90 TUB); le distribuzioni dell'attivo e la chiusura della procedura (artt. 91-93 TUB); l'accertamento del passivo nella versione storica (art. 94 TUB). Il rinvio opera "in quanto compatibili": le norme che presuppongono l'esistenza di organi societari (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, collegio sindacale) non si applicano a una succursale che tali organi non ha; le norme sul patrimonio della banca si applicano al patrimonio della banca madre rilevante per l'attività italiana.
4. Il rinvio all'art. 58-sexies TUB: requisiti di capitale e liquidità per le succursali di banche di Stato terzo
L'art. 58-sexies TUB (introdotto per recepire le norme europee sulle succursali di banche di Stato terzo, in linea con la proposta di revisione della Capital Requirements Directive — CRD VI, recepita con D.Lgs. 208/2025) prevede requisiti specifici di dotazione di capitale (endowment capital) e di liquidità per le succursali di banche di Stato terzo che superano determinate soglie dimensionali o di rilevanza sistemica. La dotazione di capitale è un capitale assegnato dalla banca madre alla succursale italiana, che funge da presidio di solvibilità specifico per la succursale: in caso di LCA, tale dotazione costituisce l'attivo primario disponibile per soddisfare i creditori della succursale italiana, prima di rivalersi sul patrimonio generale della banca madre.
Il richiamo all'art. 58-sexies TUB nell'art. 95 TUB ha una funzione specifica nel contesto della LCA: i commissari liquidatori della succursale devono verificare l'entità della dotazione di capitale assegnata alla succursale e la posizione di liquidità della succursale stessa, per quantificare l'attivo disponibile e definire la percentuale di soddisfazione dei creditori italiani della succursale.
5. Il rinvio all'art. 77, c. 1-bis TUB: poteri della Banca d'Italia e raccordo con l'autorità del paese d'origine
L'art. 77, c. 1-bis TUB prevede specifici poteri della Banca d'Italia nelle situazioni di crisi delle succursali di banche di Stato terzo, con previsione di meccanismi di cooperazione con l'autorità di vigilanza e di risoluzione del paese d'origine della banca madre. Il raccordo con l'autorità estera è essenziale nella LCA di una succursale di banca extra-UE: poiché la succursale non ha personalità giuridica autonoma, la crisi della succursale italiana è tipicamente connessa (o conseguente) alla crisi della banca madre nel suo paese d'origine. La Banca d'Italia deve coordinare le proprie azioni (apertura della LCA della succursale italiana) con l'autorità del paese d'origine (che potrà aprire una procedura di insolvenza sulla banca madre) per evitare conflitti di giurisdizione e massimizzare la tutela dei creditori di entrambe le giurisdizioni. Il riconoscimento delle procedure di insolvenza delle banche extra-UE è disciplinato dalle norme di diritto internazionale privato e, in ambito europeo, dalla Direttiva 2001/24/CE sul risanamento e la liquidazione degli enti creditizi (recepita dal D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197).
6. Problemi applicativi del rinvio "in quanto compatibili"
La clausola di compatibilità dell'art. 95 TUB genera alcune questioni interpretative ricorrenti nella prassi:
(a) Patrimonio da liquidare: nella LCA di una succursale, i commissari liquidatori gestiscono il patrimonio della succursale (attività e passività italiane), non il patrimonio globale della banca madre. I creditori della succursale italiana soddisfano le proprie pretese sull'attivo italiano, mentre i creditori esteri fanno capo all'attivo globale della banca madre nel paese d'origine.
(b) Creditori tutelati dal FITD: i depositanti della succursale italiana di una banca extra-UE sono tutelati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) ex DGSD 2014/49/UE (D.Lgs. 30 settembre 2015, n. 181) se la succursale è aderente al FITD; in alternativa, i depositanti possono essere tutelati dal sistema di garanzia dei depositi del paese d'origine, a condizione che questo offra una tutela equivalente a quella del FITD (valutazione caso per caso della Banca d'Italia).
(c) Norme sugli organi societari: le norme del TUB che presuppongono l'esistenza di organi societari della banca (assemblea, CDA, collegio sindacale) non si applicano alla succursale; i commissari liquidatori interagiscono direttamente con i rappresentanti legali della banca madre nel paese d'origine.
Domande frequenti