Art. 2396 QUATER c.c. Denunzia al tribunale
In vigore
Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i componenti dell’organo di controllo, può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile. Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se gli amministratori sono sostituiti con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Il tribunale può subordinare la sospensione del procedimento anche alla sostituzione dei componenti dell’organo di controllo. Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i componenti dell’organo di controllo e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti dell’organo di controllo. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 2393. Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e componenti dell’organo di controllo o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta dell’organo di controllo nonchè, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l’ispezione sono a carico della società.
In sintesi
I soci possono denunziare al tribunale irregolarità gravi degli amministratori; il giudice può ordinare ispezione, sospendere procedimento, o revocare amministratori.
Ratio
La norma offre un rimedio eccezionale quando i controlli interni (organo di controllo, assemblea) sono inerte o insufficienti di fronte a violazioni gravi e imminenti. Consente ai soci di ricorrere al giudice per tutela della società stessa, con poteri eccezionali di intervento strutturale (ispezione, revoca gestori, nomina amministratore giudiziario).
Analisi
L'azione ha presupposti cogenti: deve sussistere un 'fondato sospetto' (non mera opinione) di violazioni amministrative, la gravità deve essere rilevante (non semplici negligenze), e il danno deve essere potenziale ma probabile alla società. Il tribunale, in camera di consiglio, esamina il ricorso sentiti amministratori e organo di controllo, senza processo contradditorio formale. Può ordinare ispezione (a spese dei ricorrenti, eventualmente con cauzione), oppure disporre sospensione del procedimento se gli amministratori si surroghano con soggetti idonei entro breve term.
Quando si applica
Si applica quando le irregolarità amministrative sono gravi, non corretti da controlli interni, e richiedono intervento tutelare urgente. Esempi: falsificazione sistematica di bilanci, utilizzo fondi sociali per fini personali, violazioni sistematiche di leggi. Esclude contrasti ordinari su scelte gestionali discrezionali.
Connessioni
La norma si integra con l'art. 2396-ter c.c. (denuncia all'organo controllo), l'art. 2393 c.c. (azione responsabilità), l'art. 2364-bis c.c. (assemblea straordinaria). Trova collegamento anche con procedure concorsuali (liquidazione) e con remoti articoli su amministrazione giudiziaria ex artt. 2409 c.c. (società in liquidazione).
Domande frequenti
Quale percentuale di capitale è richiesta per ricorso al tribunale?
Il decimo del capitale per società ordinarie; il ventesimo per società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (quotate o con bond in circolazione). Lo statuto può abbassare, non innalzare, le percentuali.
Che differenza c'è tra denuzia all'organo controllo e ricorso al tribunale?
La denuzia all'organo controllo è interna; il ricorso al tribunale è giurisdizionale ed ha effetto vincolante. Si ricorre al tribunale quando l'organo di controllo è inerte, colluso, o le violazioni sono di straordinaria gravità.
Il tribunale può ordinare ispezione amministrativa?
Sì, e può subordinarla a cauzione dei ricorrenti. L'ispezione è affidata a periti; i costi vanno ai ricorrenti, salvo il giudice stabilisca diversamente se i fatti sono provati gravi.
Se gli amministratori si dimettono volontariamente, il tribunale sospende il procedimento?
Sì, il giudice può sospendere se amministratori sono sostituiti con soggetti idonei che si attivano senza indugio per accertare le violazioni e eliminarle, referendo al tribunale.
Il tribunale può nominare un amministratore giudiziario?
Sì, nei casi più gravi. L'amministratore giudiziario ha poteri ordinari di gestione e straordinari (promuovere azioni responsabilità, convocazione assemblea per scioglimento), per un periodo determinato dal giudice.
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