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Art. 2396 BIS c.c. Divieto di concorrenza e utilizzazione delle
In vigore
informazioni per i direttori generali (1) I direttori generali non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori, o direttori generali in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione della società e non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del loro incarico. I direttori generali rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei divieti di cui al primo comma.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
I direttori generali non possono esercitare concorrenza, acquisire cariche in società rivali, o utilizzare informazioni riservate apprese nel loro incarico.
Ratio
La norma mira a garantire la lealtà e l'esclusività della prestazione del direttore generale verso la società dattrice. Impedisce l'utilizzo strumentale della posizione interna per vantaggiare competitor o il direttore stesso, tutelando il patrimonio informativo e reputazionale della società.
Analisi
Il divieto è articolato su tre livelli: (1) divieto di status - il direttore non può essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti; (2) divieto di attività - non può operare da freelancer in settori rivali; (3) divieto di utilizzo di informazioni - non può sfruttare dati, contatti, opportunità di business acquisiti nell'esercizio dell'incarico. Un'autorizzazione preventiva della società (da accordo scritto) può esclusivamente eccezionare i divieti di status e attività, mai il divieto di utilizzo dati.
Quando si applica
La norma riguarda unicamente i direttori generali, non gli altri amministratori privi di tale titolo. Si applica durante il vigore dell'incarico e, per quanto riguarda le informazioni, anche post-incarico. La 'concorrenza' deve essere diretta e nel medesimo settore merceologico; non si estende a diversificazioni laterali.
Connessioni
L'articolo si integra con l'art. 2391 c.c. (conflitto di interessi), l'art. 2393 c.c. (responsabilità amministratori), e i principi di correttezza amministrativa. Richiama inoltre disposizioni penali (es., appropriazione indebita, se il direttore utilizza dati come fossero proprietà personale) e norme di diritto della concorrenza (se concorrenza sleale).
Domande frequenti
La società può autorizzare il direttore a operare in concorrenza?
Sì, ma solo limitatamente ai divieti di status e attività (essere socio illimitato, svolgere attività rivale). L'autorizzazione deve essere preventiva e scritta. Il divieto di utilizzo di informazioni riservate rimane assoluto anche con autorizzazione.
Che cosa si intende per 'concorrente'?
Una società che opera nel medesimo mercato, rivolge la stessa clientela, e impiega procedimenti simili. La definizione è elastica e richiede una valutazione caso per caso; non ogni altra azienda è 'concorrente', solo quella davvero rivale nel segmento.
Il divieto dura anche dopo la fine dell'incarico?
Sì, in particolare per le informazioni e le opportunità di affari. Il direttore che esce non può immediatamente lanciare una società concorrente sfruttando liste clienti o piani strategici appresi. Vi è una limitazione temporale equa (6 mesi - 1 anno, secondo la giurisprudenza).
Che danni può recuperare la società se il direttore viola il divieto?
Danni patrimoniali diretto (mancati ricavi, costi aggiuntivi di acquisizione clienti) e danni non patrimoniali (danno reputazionale, perdita di opportunità strategiche). Il calcolo è probatorio e richiede perizia.
Il direttore generale che accetta un'incarico in una società concorrente viola la norma?
Sì, salvo autorizzazione scritta della società dattrice. L'accettazione di cariche direttive in competitor rientra nel divieto di status e di attività concorrente. L'autorizzazione deve essere specifica e tempestiva.
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