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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114.13 T.U.B. Rinvio.

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52, nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia. L’autorizzazione prevista nell’articolo 19 è rilasciata valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell’articolo 25, secondo quanto previsto al comma 3.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza. Ad essi si applica l’articolo 26, commi 3, lettere a) e b), limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) e f), 5, 5-bis, 6 e 6-bis.

3. Ai titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 in gestori di crediti in sofferenza si applica l’articolo 25, a eccezione del comma 2, lettera b).

4. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, a eccezione del comma 7.

5. La Banca d’Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo.”

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In sintesi

  • L'art. 114.13 TUB introduce un rinvio normativo alle disposizioni TUB applicabili ai gestori di crediti in sofferenza, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 208/2025.
  • Ai gestori si applicano gli artt. 19-24, 52 TUB (partecipazioni qualificate, esponenti aziendali, sanzioni) e l'intero Titolo VI (trasparenza e rapporti con la clientela).
  • Gli esponenti aziendali dei gestori devono rispettare requisiti di onorabilità, professionalità e criteri di competenza e correttezza ex art. 26 TUB.
  • I titolari di partecipazioni qualificate nei gestori sono soggetti all'art. 25 TUB (valutazione reputazione), con esclusione del comma 2, lett. b).
  • Si applicano anche gli artt. 78, 82, 113-bis e 113-ter TUB (obblighi informativi, accesso ai dati, disposizioni di attuazione).

Funzione del rinvio normativo

L'art. 114.13 del Testo Unico Bancario, nella versione risultante dalla modifica apportata dall'art. 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (in vigore dal 9 gennaio 2026), svolge una funzione di rinvio normativo selettivo: anziché replicare disposizioni già presenti nel TUB per altri intermediari, estende ai gestori di crediti in sofferenza un insieme organico di regole già collaudate per banche, SIM e intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

La tecnica del rinvio, con le clausole di compatibilità («in quanto compatibili») e di adattamento previste dai singoli commi, consente di costruire un regime di governance e vigilanza coerente per i gestori NPL senza duplicare il corpo normativo, mantenendo al contempo le specificità del settore.

Le disposizioni applicabili: partecipazioni qualificate e autorizzazione

Il comma 1 richiama gli artt. 19-24 TUB, che disciplinano il regime delle partecipazioni qualificate negli intermediari finanziari. Per i gestori di crediti in sofferenza, le disposizioni si applicano con un adattamento rilevante: i provvedimenti ex art. 19 (autorizzazione per l'acquisizione di partecipazioni rilevanti) sono adottati dalla Banca d'Italia, che valuta esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'art. 25, senza applicare i criteri di stabilità finanziaria previsti per le banche.

Questa semplificazione riflette la natura non bancaria dei gestori NPL e il minor rischio sistemico associato alle loro attività rispetto agli enti creditizi.

Requisiti degli esponenti aziendali

Il comma 2 stabilisce che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i gestori di crediti in sofferenza devono essere «idonei allo svolgimento dell'incarico». A tale fine, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza.

Il rinvio all'art. 26, comma 3, TUB è selettivo: si applicano le lettere a) e b) limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) e f), nonché i commi 5, 5-bis, 6 e 6-bis. L'esclusione parziale della lettera b) (requisiti di onorabilità in senso stretto) e di alcune lettere suggerisce che il legislatore abbia calibrato i requisiti sulla peculiarità dei gestori NPL, soggetti a un rischio operativo diverso da quello bancario.

Partecipazioni qualificate: regime reputazionale

Il comma 3 estende ai titolari delle partecipazioni qualificate nei gestori l'applicazione dell'art. 25 TUB (valutazione della reputazione del socio), con l'eccezione del comma 2, lettera b), che riguarda la solidità finanziaria. Anche qui emerge la logica differenziata: per i gestori NPL conta soprattutto l'integrità reputazionale del socio, non la sua capacità patrimoniale, che è rilevante invece per gli azionisti di banche.

Rinvio agli obblighi informativi e di vigilanza

Il comma 4 estende ai gestori di crediti in sofferenza gli artt. 78, 82, 113-bis e 113-ter TUB (escluso il comma 7 di quest'ultimo), che disciplinano rispettivamente:

  • Art. 78 TUB: norme sui conti di pagamento e sull'accesso ai sistemi di pagamento (rilevante per i flussi finanziari connessi al recupero crediti);
  • Art. 82 TUB: disposizioni sulla trasparenza e sull'accesso alle informazioni sui servizi;
  • Art. 113-bis TUB: disposizioni comuni agli intermediari finanziari non bancari;
  • Art. 113-ter TUB: poteri di vigilanza della Banca d'Italia sugli intermediari non bancari, con le limitazioni previste dall'esclusione del comma 7.

Potere regolamentare della Banca d'Italia

Il comma 5 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni attuative per l'applicazione delle norme richiamate dall'art. 114.13 TUB. Questo potere regolamentare è essenziale per adattare alle specificità dei gestori NPL le disposizioni pensate originariamente per banche e intermediari diversi, garantendo proporzionalità e coerenza del sistema.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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