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Art. 608 c.p.c. – Modo del rilascio
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci
giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà.
Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul
luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall’articolo 513, immette la
parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile, del quale le consegna le chiavi,
ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 608 c.p.c. disciplina le modalità dell'esecuzione per rilascio di immobili: preavviso di almeno dieci giorni e immissione in possesso da parte dell'ufficiale giudiziario.
Ratio
L'art. 608 c.p.c. disciplina la procedura di esecuzione per rilascio di beni immobili, che si distingue dall'esecuzione per consegna di beni mobili per la maggiore complessità delle operazioni e per la necessità di garantire un preavviso adeguato all'occupante. Il termine minimo di dieci giorni tra la notifica dell'avviso e l'intervento dell'ufficiale giudiziario consente all'occupante di organizzare il trasloco e di liberare l'immobile senza subire uno sgombero immediato e imprevedibile.
La procedura prevede l'immissione in possesso come atto formale e solenne che determina il trasferimento del controllo materiale dell'immobile, con la consegna delle chiavi al nuovo avente diritto e l'ingiunzione ai detentori di riconoscerlo come nuovo possessore, garantendo così la certezza giuridica del mutamento del possesso.
Analisi
La disposizione si articola in due fasi distinte. La prima è la fase di preavviso: l'ufficiale giudiziario notifica alla parte tenuta al rilascio un avviso con il quale comunica il giorno e l'ora in cui procederà all'esecuzione, con almeno dieci giorni di anticipo. Questo preavviso non è una mera formalità ma un atto sostanziale che avvia il procedimento esecutivo per rilascio.
La seconda è la fase operativa: nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo, utilizza ove necessario i poteri di cui all'art. 513 c.p.c. (accesso coattivo), immette la parte istante o il suo designato nel possesso dell'immobile, consegna le chiavi e ingiunge agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore. Il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario documenta tutte le operazioni compiute.
Quando si applica
La norma si applica in tutti i casi di esecuzione per rilascio di immobili: sfratto per morosità o finita locazione, rilascio a seguito di sentenza di risoluzione contrattuale, esecuzione di ordinanza di rilascio pronunciata in sede cautelare, sgombero di immobile occupato sine titulo. Il titolo esecutivo può essere una sentenza, un verbale di conciliazione omologato, un'ordinanza o un provvedimento di convalida di sfratto.
La norma si applica anche quando nell'immobile si trovano beni mobili dell'occupante: in tal caso il coordinamento avviene con l'art. 609 c.p.c. che disciplina il destino dei mobili estranei all'esecuzione.
Connessioni
La norma si collega all'art. 605 c.p.c. (precetto per rilascio), all'art. 609 c.p.c. (mobili estranei all'esecuzione), all'art. 610 c.p.c. (provvedimenti temporanei), all'art. 513 c.p.c. (poteri dell'ufficiale giudiziario), agli artt. 55-56 della L. 392/1978 e all'art. 56 della L. 431/1998 in materia di locazione abitativa. Per le locazioni commerciali il riferimento è all'art. 73 della L. 392/1978.
Domande frequenti
Quanto preavviso deve dare l'ufficiale giudiziario prima di procedere allo sgombero?
L'art. 608 c.p.c. impone un preavviso di almeno dieci giorni: l'ufficiale giudiziario deve notificare l'avviso con il giorno e l'ora dell'intervento almeno dieci giorni prima di procedere. Questo termine garantisce all'occupante il tempo minimo per organizzare il trasloco.
Cosa succede se l'occupante non libera l'immobile entro la data indicata nell'avviso?
L'ufficiale giudiziario procede comunque allo sgombero nel giorno e nell'ora stabiliti, potendo usare ove necessario i poteri coattivi previsti dall'art. 513 c.p.c., incluso l'accesso forzato e il ricorso all'ausilio della forza pubblica. L'occupante non può opporsi alla presenza dell'ufficiale giudiziario senza incorrere in conseguenze penali.
Chi riceve le chiavi dell'immobile durante il rilascio?
Le chiavi vengono consegnate alla parte istante (il creditore o il proprietario che ha agito per il rilascio) o a una persona da lei designata. L'ufficiale giudiziario documenta la consegna nel verbale delle operazioni.
Gli inquilini o sublocatari presenti nell'immobile devono lasciarlo durante il rilascio?
L'ufficiale giudiziario ingiunge agli eventuali detentori, anche diversi dall'esecutato, come sublocatari o familiari, di riconoscere il nuovo possessore. Se non lasciano l'immobile, il proprietario potrà adottare ulteriori iniziative legali nei loro confronti.
Il proprietario può cambiare la serratura durante la procedura di rilascio?
Il cambio della serratura avviene nell'ambito della procedura esecutiva, con la consegna delle chiavi da parte dell'ufficiale giudiziario al proprietario. Non è consentito al proprietario cambiare autonomamente la serratura prima del rilascio formale, poiché ciò potrebbe configurare un'autotutela vietata.