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Art. 148 T.U.B. – Esercizio abusivo dell’attività bancaria
In vigore dal 01/01/1994
1. Chiunque esercita l’attività bancaria senza autorizzazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 a 10.329 euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque esercita la raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’articolo 11.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento sistematico dell'art. 148 TUB
L'articolo 148 del Testo Unico Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) costituisce il presidio penale dell'ordinamento bancario contro l'abusivismo finanziario. La disposizione si colloca nella parte finale del TUB dedicata alle sanzioni e presidia, sul versante penale, due distinte riserve di attività: l'esercizio dell'attività bancaria (raccolta di risparmio tra il pubblico e concessione di credito in forma congiunta, ex art. 10 TUB) e la raccolta del risparmio tra il pubblico in forma autonoma (art. 11 TUB).
La fattispecie penale: struttura e presupposti
Il reato è di pericolo astratto e si consuma con il mero esercizio dell'attività vietata, a prescindere dal verificarsi di un danno concreto ai risparmiatori. Il dolo è generico: è sufficiente la consapevolezza di svolgere attività riservata senza il provvedimento autorizzativo della Banca d'Italia. L'autorizzazione, disciplinata dagli artt. 14-17 TUB e integrata dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia), è un atto ampliativo della sfera giuridica del richiedente che presuppone la verifica di requisiti patrimoniali (capitale minimo versato, ora elevato per le banche significative), requisiti organizzativi (idoneità del governo societario, sistema dei controlli interni), nonché requisiti soggettivi di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali.
Il rapporto con le sanzioni amministrative
Il sistema sanzionatorio del TUB è duale: accanto alle sanzioni penali dell'art. 148, il d.lgs. 72/2015 (recepimento CRD IV) e le successive modifiche introdotte con la CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE) hanno rafforzato il sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie, che possono raggiungere il 10% del fatturato annuo netto o il doppio dei profitti ricavati. La coesistenza dei due regimi è soggetta al principio del ne bis in idem nelle sue declinazioni convenzionali ed europee (C. cost. n. 43/2018; CGUE, Grande Sezione, caso Menci, C-524/15).
Profili di rilevanza nel contesto MVU
Con l'istituzione del Meccanismo di Vigilanza Unico (Regolamento UE 1024/2013, MVU), la competenza autorizzativa sulle banche significative è migrata alla BCE, mentre la Banca d'Italia conserva le funzioni istruttorie e sanzionatorie di primo grado. L'esercizio abusivo dell'attività bancaria da parte di soggetti operanti in più Stati membri può integrare fattispecie di concorso di reati o di reato continuato, con implicazioni in tema di giurisdizione ex art. 6 c.p. e cooperazione giudiziaria europea.
Impatto pratico: criptovalute e fintech
La questione dell'esercizio abusivo ha assunto nuova centralità con l'espansione dei servizi fintech e delle piattaforme di criptoattività. La Banca d'Italia ha richiamato l'attenzione degli operatori sul rischio che taluni schemi di raccolta fondi tramite token o piattaforme peer-to-peer integrino raccolta abusiva del risparmio ai sensi dell'art. 11 TUB, con conseguente applicabilità dell'art. 148. Il Regolamento UE 2023/1114 (MiCAR) ha introdotto un regime autorizzativo europeo armonizzato per gli emittenti di asset-referenced token e gli e-money token, riducendo parzialmente le zone grigie, ma la vigilanza sull'abusivismo residua in capo alle autorità nazionali.
Domande frequenti
Cos'è l'esercizio abusivo dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 148 TUB?
È il fatto di raccogliere risparmio tra il pubblico e concedere credito congiuntamente (o svolgere solo raccolta ex art. 11 TUB) senza l'autorizzazione della Banca d'Italia o della BCE, esponendosi a reclusione da sei mesi a quattro anni e multa.
Chi rilascia l'autorizzazione bancaria in Italia e quali sono i requisiti principali?
La Banca d'Italia istruisce le domande di autorizzazione ex artt. 14-17 TUB verificando: capitale minimo versato, programma di attività, idoneità degli esponenti aziendali, adeguatezza dell'assetto organizzativo e di controllo. Per le banche significative la decisione finale spetta alla BCE nell'ambito dell'MVU.
L'art. 148 si applica anche alle piattaforme fintech o crypto?
Sì, nella misura in cui l'attività integra raccolta di risparmio tra il pubblico senza autorizzazione. La Banca d'Italia ha precisato che certi schemi di raccolta tramite token o piattaforme peer-to-peer possono ricadere nella riserva dell'art. 11 TUB e, quindi, nella sanzione penale dell'art. 148.
È possibile cumulare sanzione penale ex art. 148 e sanzione amministrativa?
Il sistema è in tensione con il principio del ne bis in idem. La Corte costituzionale (sent. 43/2018) e la CGUE (caso Menci, C-524/15) ammettono il cumulo solo se i procedimenti sono coordinati e le sanzioni complessivamente proporzionate.
Quale differenza c'è tra il comma 1 e il comma 2 dell'art. 148?
Il comma 1 colpisce l'esercizio dell'attività bancaria completa (raccolta + credito ex art. 10 TUB) senza autorizzazione; il comma 2 estende la stessa pena a chi raccoglie risparmio tra il pubblico da solo, in violazione della riserva dell'art. 11 TUB.