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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 564 c.p.c. – Facoltà dei creditori intervenuti

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano

all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

In sintesi

  • I creditori intervenuti entro la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione immobiliare.
  • I creditori con titolo esecutivo possono provocare i singoli atti della procedura esecutiva.
  • I creditori privi di titolo esecutivo intervengono passivamente, attendendo la distribuzione del ricavato.
  • Il termine della prima udienza è il momento di discrimine per la partecipazione attiva alla procedura.

I creditori intervenuti entro la prima udienza di autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne gli atti.

Ratio

L'art. 564 c.p.c. regola la posizione processuale dei creditori che intervengono nella procedura esecutiva immobiliare avviata da un altro creditore pignorante. La norma bilancia due interessi contrapposti: da un lato, l'apertura del processo esecutivo alla partecipazione di tutti i creditori interessati alla soddisfazione sul medesimo bene; dall'altro, la necessità di stabilire un termine limite per la partecipazione attiva, evitando che interventi tardivi blocchino o ritardino la procedura.

La distinzione tra creditori muniti e privi di titolo esecutivo riflette una diversa intensità di tutela: il titolo esecutivo attribuisce un ruolo propulsivo nella procedura, mentre i creditori chirografari senza titolo possono solo attendere la distribuzione del ricavato.

Analisi

La norma individua un doppio requisito per la partecipazione attiva: uno temporale (l'intervento entro la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita) e uno qualitativo (il possesso di titolo esecutivo, per chi voglia provocare i singoli atti della procedura).

I creditori intervenuti entro il termine, sia con che senza titolo esecutivo, partecipano all'espropriazione nel senso che concorrono alla distribuzione del ricavato. Tuttavia, solo quelli muniti di titolo esecutivo hanno il potere di impulso processuale: possono, ad esempio, depositare l'istanza di vendita (art. 567 c.p.c.) o proporre reclamo avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i creditori, ipotecari, privilegiati o chirografari, che non hanno promosso l'espropriazione ma vogliono partecipare alla procedura avviata da un altro creditore. L'intervento è uno strumento fondamentale per evitare di avviare una procedura autonoma sullo stesso bene, con risparmio di costi e tempi.

È particolarmente rilevante per le banche titolari di ipoteche su immobili già pignorati da altri creditori: intervenendo tempestivamente, esercitano il proprio diritto di prelazione sul ricavato senza dover avviare un autonomo procedimento esecutivo.

Connessioni

L'art. 564 si collega all'art. 499 c.p.c. (intervento dei creditori in generale), all'art. 567 c.p.c. (istanza di vendita), all'art. 596 c.p.c. (progetto di distribuzione) e all'art. 2808 c.c. (effetti dell'ipoteca). Il termine della prima udienza per l'autorizzazione della vendita si raccorda con l'art. 569 c.p.c., che disciplina il procedimento di autorizzazione della vendita immobiliare.

Per i creditori ipotecari, l'intervento è strettamente connesso alla disciplina dell'art. 2808 c.c. e del D.Lgs. 385/1993 (T.U. Bancario) in tema di privilegi e garanzie reali nelle procedure esecutive.

Domande frequenti

Entro quando un creditore deve intervenire nella procedura esecutiva immobiliare?

Per partecipare attivamente all'espropriazione e poter provocare i singoli atti della procedura, il creditore deve intervenire entro la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. Gli interventi tardivi sono ammissibili ma non attribuiscono i poteri di impulso processuale.

Quale differenza c'è tra un creditore intervenuto con titolo esecutivo e uno senza?

Il creditore con titolo esecutivo ha poteri di impulso processuale: può depositare l'istanza di vendita, sollecitare la procedura in caso di inerzia del pignorante e proporre impugnazioni. Il creditore senza titolo esecutivo partecipa solo passivamente, attendendo la distribuzione del ricavato senza poter provocare gli atti della procedura.

Un creditore ipotecario deve pignorare l'immobile o può solo intervenire?

Il creditore ipotecario può scegliere: avviare autonomamente il pignoramento oppure intervenire nella procedura già avviata da un altro creditore. L'intervento è spesso più conveniente in termini di costi e tempi, e consente comunque di far valere il diritto di prelazione ipotecaria in sede di distribuzione del ricavato.

Come si effettua l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare?

Il creditore che vuole intervenire deposita in cancelleria un ricorso di intervento, indicando il proprio credito, il titolo eventuale e chiedendo di partecipare alla distribuzione del ricavato. L'intervento deve avvenire prima della prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita per avere pieni effetti.

Il creditore intervenuto partecipa automaticamente all'udienza di vendita?

Sì, il creditore intervenuto nei termini è parte della procedura esecutiva e partecipa a tutte le fasi successive, inclusa l'udienza di autorizzazione della vendita e la distribuzione del ricavato. Riceve le comunicazioni processuali come gli altri creditori e può esercitare i diritti corrispondenti alla propria posizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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