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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 121 T.U.B. – Definizioni

In vigore dal 01/06/2011. Modificato dal D.Lgs. 141/2010.

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) «consumatore»: una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

b) «finanziatore»: un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

c) «intermediario del credito»: un agente in attività finanziaria, un mediatore creditizio o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività professionale e dietro un compenso in denaro o altro vantaggio economico, presenta o propone contratti di credito, assiste i consumatori o compie altri atti preparatori in vista della conclusione di tali contratti ovvero conclude i contratti di credito per conto del finanziatore;

d) «contratto di credito»: il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Definizioni cardine del credito ai consumatori: l'art. 121 apre il Capo II del Titolo VI T.U.B. (artt. 121-126) e fornisce le quattro definizioni base — consumatore, finanziatore, intermediario del credito, contratto di credito — sulle quali poggia l'intera disciplina di tutela del consumatore
  • Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (definizione armonizzata con l'art. 3 Codice del consumo, D.Lgs. 206/2005)
  • Finanziatore: soggetto abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale — tipicamente banche e intermediari finanziari ex art. 106 — iscritti nei relativi albi presso la Banca d'Italia
  • Intermediario del credito: agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e altri soggetti che, dietro compenso, presentano, propongono, assistono o concludono contratti di credito per conto del finanziatore (iscrizione OAM ex artt. 128-quater ss. T.U.B.)
  • Contratto di credito: il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altra facilitazione finanziaria (definizione atipica per assorbire ogni operazione di financing al consumo)
  • Genesi normativa e prospettiva CCD2: recepisce la direttiva 2008/48/CE (CCD1) tramite D.Lgs. 141/2010 dal 1° giugno 2011; sarà aggiornato a recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2 - Consumer Credit Directive 2) che si applica dal 20 novembre 2026 ed estende le tutele a BNPL, microcredito al consumo e crowdfunding al consumo
Il Capo II del Titolo VI: una disciplina di tutela forte

L'art. 121 T.U.B. apre il Capo II del Titolo VI dedicato al credito ai consumatori: un blocco di norme (artt. 121-126) che costituisce il cuore della tutela del cliente persona fisica nell'accesso al credito. La funzione dell'articolo è definitoria: chiarisce chi sono i soggetti del rapporto (consumatore, finanziatore, intermediario del credito) e che cos'è un contratto di credito ai fini del Capo. Si tratta della tipica norma di apertura di una disciplina di matrice europea: chi applica gli articoli successivi (sulla pubblicità, sull'obbligo di valutare il merito creditizio, sul TAEG, sull'estinzione anticipata, sull'inadempimento del fornitore nei contratti collegati) deve necessariamente passare per le definizioni dell'art. 121.

Il testo vigente è stato introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo (Consumer Credit Directive, CCD1), ed è in vigore dal 1° giugno 2011. Tutta l'architettura concettuale precedente (artt. 121-126 T.U.B. nella versione anteriore al 2010, basati sulla direttiva 87/102/CEE) è stata sostituita con un impianto armonizzato a livello europeo. Le definizioni dell'art. 121 si intrecciano sistematicamente con quelle del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e del Codice civile (artt. 1813 ss. mutuo; artt. 1525 ss. vendita con riserva della proprietà).

Il consumatore: persona fisica e scopo estraneo

La lett. a) definisce il consumatore come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. La definizione è perfettamente armonizzata con l'art. 3, lett. a) del Codice del consumo e con l'art. 3 della direttiva 2008/48/CE. Si fonda su due elementi:

  • Profilo soggettivo: soltanto la persona fisica. Restano esclusi enti, associazioni, società, anche se non lucrative; il principio è coerente con la tradizione UE di protezione individuale.
  • Profilo finalistico: lo scopo del finanziamento deve essere estraneo all'attività professionale svolta. Non rileva, invece, se la persona svolga o meno un'attività professionale: rileva l'uso concreto del credito. Un professionista che chiede un prestito per acquistare l'auto di famiglia è consumatore; lo stesso professionista che chiede il credito per acquistare lo studio o l'attrezzatura non lo è.

Nei contratti a doppio scopo (mixed-purpose) — per esempio l'auto usata metà per ragioni familiari, metà per la professione — la giurisprudenza europea e italiana, in via interpretativa, applica il criterio della prevalenza: è consumatore chi utilizza il bene o servizio in misura prevalente per scopi privati. Il riferimento è di indirizzo sistematico, senza citazione di pronunce specifiche.

Il finanziatore: chi può erogare credito al consumo

La lett. b) definisce il finanziatore come soggetto abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, che offre o stipula contratti di credito. La definizione rinvia implicitamente alle norme di riserva del T.U.B.:

  • le banche (artt. 10 e 14), che svolgono congiunta raccolta del risparmio ed erogazione del credito;
  • gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo unico ex art. 106 T.U.B.;
  • le banche e gli enti finanziari comunitari operanti in Italia in libera prestazione di servizi (artt. 18 e 18-bis T.U.B.);
  • gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL) per le operazioni di credito connesse ai servizi di pagamento (artt. 114-octies, 114-quater).

Il titolo professionale esclude i prestiti tra privati e le operazioni isolate; richiede invece un'attività abituale, organizzata e remunerata. L'esercizio in difetto di abilitazione integra il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria ex art. 132 T.U.B.

L'intermediario del credito: mediatori, agenti, altre figure

La lett. c) definisce l'intermediario del credito come ogni soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività professionale e dietro un compenso in denaro o altro vantaggio economico:

  • presenta o propone contratti di credito al consumatore;
  • oppure lo assiste nelle fasi preparatorie;
  • oppure conclude il contratto per conto del finanziatore.

La nozione comprende sia gli agenti in attività finanziaria (artt. 128-quater ss. T.U.B.) sia i mediatori creditizi (artt. 128-sexies ss.), sia ogni altro soggetto che svolga di fatto attività di intermediazione. L'iscrizione all'OAM - Organismo per gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi (art. 128-undecies) è condizione di esercizio legittimo. La responsabilità di canale del finanziatore mandante (art. 128-decies T.U.B.) si proietta anche sulle violazioni del Capo II del Titolo VI commesse dagli intermediari: il consumatore che subisce abusi può far valere i propri diritti direttamente verso il finanziatore.

L'esistenza di un compenso è elemento qualificante: l'attività gratuita o sporadica resta fuori dalla definizione e dunque dagli obblighi di iscrizione e trasparenza propri dell'intermediario del credito.

Il contratto di credito: una nozione deliberatamente ampia

La lett. d) costruisce una nozione atipica e ampia di contratto di credito: ogni contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria. La triade copre:

  • il prestito personale classico (mutuo consumeristico, prestito finalizzato);
  • la dilazione di pagamento (carta di credito rateale, vendita rateale, finanziamento del venditore);
  • l'apertura di linee di credito revolving, le cessioni del quinto dello stipendio o della pensione, le operazioni di consolidamento del debito;
  • ogni altra facilitazione finanziaria: clausola di chiusura per ricomprendere figure emergenti come il buy now pay later (BNPL), il microcredito al consumo, le operazioni fintech.

L'art. 122 (esclusioni) chiarisce a contrario quali contratti restano fuori dal Capo II: i contratti di mutuo immobiliare (oggetto del Capo I-bis ex artt. 120-quinquies ss., recepimento direttiva 2014/17/UE MCD), i finanziamenti inferiori a 200 euro o superiori a 75.000 euro, alcune forme di leasing operativo, i finanziamenti per investimenti garantiti da pegno su titoli, e così via.

La prospettiva CCD2: dir. (UE) 2023/2225 e la riforma 2026

La direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE, segna la seconda generazione della disciplina europea (cosiddetta CCD2). Si applica a decorrere dal 20 novembre 2026: gli Stati membri devono recepirla entro il 20 novembre 2025 e i fornitori devono adeguarsi entro il 20 novembre 2026. Le novità principali per le definizioni dell'art. 121 sono:

  • estensione del perimetro al buy now pay later (BNPL) e ai pagamenti dilazionati senza interessi anche di durata breve (prima erano spesso esclusi);
  • inclusione del credito tramite piattaforme di crowdfunding al consumo;
  • estensione del perimetro al microcredito al consumo fino a determinati importi;
  • maggiore tutela in tema di valutazione del merito creditizio e di educazione finanziaria;
  • rafforzamento degli obblighi di trasparenza e dell'ambito di responsabilità degli intermediari del credito.

Il recepimento in Italia sarà verosimilmente operato con decreto legislativo dedicato che inciderà sul Capo II del Titolo VI T.U.B. e quindi anche sull'art. 121, oltre che sugli artt. 122 (ambito), 124 (informazioni precontrattuali, modulo SECCI/SECCI plus), 124-bis (valutazione del merito creditizio), 125-bis (TAEG), 125-sexies (estinzione anticipata, già profondamente innovato dalla sentenza Lexitor, CGUE C-383/18 dell'11/09/2019, e dal D.L. 73/2021).

Coordinamento con le altre fonti

Le definizioni dell'art. 121 vanno lette in coordinamento con:

  • il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) per la nozione di consumatore (art. 3) e per la disciplina generale dei contratti con consumatori (artt. 33 ss. clausole abusive);
  • la Sezione VI-bis del Codice del consumo sulle pratiche commerciali scorrette (artt. 18-27-quater), spesso concorrenti nei casi di marketing creditizio aggressivo;
  • la disciplina di trasparenza generale del Titolo VI (artt. 115-120-quater T.U.B.) e la delibera CICR 4 marzo 2003 con il Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
  • la disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ex art. 128-bis T.U.B. e Provv. BdI 12/12/2011, che è il principale strumento extragiudiziale di tutela per i consumatori in materia di credito al consumo;
  • la disciplina del credito immobiliare ai consumatori ex artt. 120-quinquies ss. T.U.B. (Capo I-bis, attuazione direttiva 2014/17/UE MCD), che ha definizioni parallele e specifiche.

L'art. 121 è dunque, nonostante l'apparenza minimale di una norma definitoria, una chiave di volta dell'intera disciplina di tutela del consumatore-credito in Italia: leggerne correttamente ogni lettera significa identificare con esattezza il regime applicabile a una determinata operazione e, di conseguenza, i diritti del cliente e gli obblighi del finanziatore e degli intermediari.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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