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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 348-ter c.p.c. – Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91.

L’ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile.

Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.

Articolo aggiunto dall’art. 64, comma 1a, D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Pronuncia dell'inammissibilità in udienza di cui art. 350 c.p.c., prima della trattazione
  • Ordinanza succintamente motivata: rinvio agli elementi di fatto e precedenti conformi
  • Applica lo standard di «ragionevole probabilità» dell'art. 348-bis, comma 1
  • Provvedimento su spese ex art. 91 c.p.c.
  • Ricorso per cassazione su fondamenti specifici, con impugnazione anche della sentenza di primo grado

Il giudice dichiara l'inammissibilità dell'appello con ordinanza motivata, basando la decisione su fatti riportati in atti di causa e precedenti conformi.

Ratio

L'articolo 348-ter c.p.c. disciplina come deve essere pronunciata l'inammissibilità per difetto di ragionevole probabilità. La norma garantisce che la decisione sia motivata (non arbitraria), basata su elementi di fatto presenti negli atti di causa, e corroborata da precedenti giurisprudenziali conformi. La motivazione sintetica («succinta») riflette l'economia del processo di appello: il giudice non deve riscrivere la sentenza di primo grado, ma solo evidenziare perché i motivi dell'appello non meritano essere discussi nel merito. Inoltre, la norma prevede che possano essere impugnate contestualmente sia l'ordinanza di inammissibilità sia la sentenza di primo grado, permettendo al ricorrente di prospettare in cassazione sia i vizi della decisione del tribunale sia i vizi della pronuncia di inammissibilità della corte d'appello.

Analisi

La norma si articola in quattro commi articolati. Il primo comma establece che il giudice, nella prima udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (udienza di trattazione), prima di procedere alla trattazione meritoria, sente le parti e dichiara l'inammissibilità dell'appello (se ricorrono i presupposti dell'art. 348-bis, comma 1) con ordinanza succintamente motivata. La motivazione deve consistere nel rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa (documenti, testimonianze acquisite, perizie, etc.) e nel riferimento a precedenti conformi (sentenze di cassazione o di merito che hanno già esaminato situazioni analoghe). Il secondo comma stabilisce una condizione: l'inammissibilità è pronunciata solo quando sussistono i presupposti sia per l'impugnazione principale sia per quella incidentale (se esiste ricorso incidentale ex art. 333). Se i presupposti ricorrono solo parzialmente, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte. Il terzo comma consente al ricorrente di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità entro 30 giorni, ma solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 360 (vizi di procedura, incompetenza, difetto di motivazione, etc.). Il termine per ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità. Il quarto comma limita ulteriormente i motivi di cassazione: se l'inammissibilità è fondata su ragioni di fatto già esaminate in primo grado, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 360, escludendo motivi di merito.

Quando si applica

Si applica a tutti gli appelli dichiarati inammissibili ex art. 348-bis. Quando il giudice d'appello convoca le parti alla prima udienza di trattazione, prima di discutere il merito, dichiara l'inammissibilità dell'appello ascoltate le parti. Tizio ha impugnato una sentenza di locazione in cui il giudice ha riconosciuto il diritto di Caio al recupero dei canoni. Nella prima udienza della Corte d'Appello, il presidente del collegio, ascoltate le parti, dichiara che l'appello di Tizio non ha ragionevole probabilità di essere accolto. Il collegio emette un'ordinanza che rinvia ai documenti acquisiti in primo grado (contratto di affitto, ricevute, estratti bancari) e a tre sentenze di cassazione che hanno stabilito principi analoghi in casi di controversie locative. L'ordinanza motiva brevemente: «L'appello è inammissibile. I motivi dedotti contro la sentenza si fondano su fatti ormai consolidati in giudizio di primo grado, rappresentati da idonea prova documentale. Conforme: Cass. n. 5000/2020, Cass. n. 6100/2019, Cass. n. 4200/2018». Questa ordinanza è non impugnabile in secondo grado, ma Tizio può ricorrere a Cassazione per vizi di procedura.

Connessioni

Rinvia agli articoli 348-bis c.p.c. (inammissibilità per mancanza ragionevole probabilità), 350 c.p.c. (trattazione dell'appello), 333 c.p.c. (appello incidentale), 327 c.p.c. (appello in genere), 360 c.p.c. (ricorso per cassazione), 91 c.p.c. (spese processuali). Applicazione speciale quando l'inammissibilità della sentenza di primo grado è confermata dall'ordinanza di inammissibilità in appello (art. 348-ter, comma 5).

Domande frequenti

Quando il giudice pronuncia l'inammissibilità, sente le parti?

Sì. Secondo l'art. 348-ter, primo comma, il giudice dichiara l'inammissibilità nella prima udienza di trattazione "sentite le parti", dando loro occasione di parlare prima della decisione.

L'ordinanza di inammissibilità deve essere motivata?

Sì, deve essere "succintamente motivata", cioè con una motivazione sintetica che rinvia ai fatti presenti negli atti di causa e a precedenti conformi. Non è una motivazione dettagliata come una sentenza di merito.

Posso ricorrere in cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità?

Sì, ma solo per motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 360 c.p.c.: vizi di procedura, incompetenza, difetto di motivazione o contraddittorietà della motivazione stessa.

Se impugno l'ordinanza di inammissibilità, posso impugnare anche la sentenza di primo grado?

Sì. Secondo l'art. 348-ter, comma 3, il termine per ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità, permettendo contestual impugnazione della sentenza originaria.

Che cosa succede alle spese di appello quando viene dichiarata l'inammissibilità?

Le spese di appello sono a carico del ricorrente ex art. 91 c.p.c., come stabilito nell'ordinanza di inammissibilità. L'ordinanza include anche la condanna al pagamento delle spese.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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