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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 320 c.p.c. – Trattazione della causa

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

Articolo sostituito dall’art. 44, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’art. 29, L. 21 novembre 1991, n. 374.

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In sintesi

  • Giudice interroga liberamente le parti nella prima udienza
  • Tentativo obbligatorio di conciliazione con redazione di processo verbale
  • Se conciliazione fallisce, parti precisano fatti, producono documenti e richiedono prove
  • Giudice può fissare una sola udienza supplementare per ulteriori produzioni e richieste di prova

Nella prima udienza il giudice interroga le parti liberamente e tenta la conciliazione. Poi fissa nuova udienza per produzioni documentali e prove.

Ratio

L'articolo 320 c.p.c. disciplina la fase centrale del giudizio di pace: la trattazione della causa. La norma riflette due principi fondamentali del procedimento di pace. Primo, l'oralità: il giudice interroga liberamente le parti, acquisendo la loro versione direttamente. Secondo, la conciliazione: il tentativo di composizione bonaria della lite è obbligatorio, prima di qualunque valutazione del merito. Se la conciliazione fallisce, il procedimento prosegue verso il merito con una struttura semplificata: una o al massimo due udienze per acquisire documenti e prove. Questo disegno rende il giudizio di pace snello e accessibile.

Analisi

La disposizione articola una sequenza rigorosa. In prima udienza il giudice interroga le parti liberamente, senza vincoli formali di produzione documentale preventiva. Contestualmente tenta la conciliazione. Se riesce, redige processo verbale secondo l'articolo 185 ultimo comma, che diventa titolo esecutivo. Se fallisce, il procedimento entra nel merito: le parti precisano definitivamente i fatti su cui fondano domande, difese ed eccezioni; producono i documenti rilevanti; richiedono i mezzi di prova (testimoni, periti, consulenti tecnici). Il giudice, valutando la necessità di ulteriori attività, può fissare una sola udienza supplementare. I documenti prodotti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio e vi rimangono fino alla definizione della causa.

Quando si applica

Si applica a tutti i giudizi di pace, senza eccezione di materia. Ogni causa davanti al giudice di pace segue obbligatoriamente questa struttura nella fase di trattazione. Il tentativo di conciliazione è vincolante per il giudice: non può omettere di tentare; la conciliazione fallisce solo se almeno una parte rifiuta esplicitamente. La limitazione a una sola udienza supplementare riflette l'esigenza di velocità tipica del giudizio di pace.

Connessioni

L'articolo 320 si collega all'articolo 316 sulla forma della domanda, all'articolo 318 sul contenuto della domanda, all'articolo 319 sulla costituzione delle parti. L'articolo 321 affronta la fase decisoria. L'articolo 322 regola la conciliazione in sede non contenziosa, procedimento parallelo. L'articolo 185 ultimo comma è citato per la forma del processo verbale di conciliazione. La materia della conciliazione è ulteriormente disciplinata nei paragrafi successivi riguardanti gli effetti della conciliazione.

Domande frequenti

È sempre obbligatorio il tentativo di conciliazione davanti al giudice di pace?

Sì. L'articolo 320 impone al giudice di tentare la conciliazione in prima udienza. Il tentativo è obbligatorio per legge, anche se una o entrambe le parti dichiarassero di non voler conciliare. Il giudice deve comunque fare il tentativo.

Se la conciliazione riesce, si fa comunque processo?

No. Se le parti raggiungono un accordo, il giudice redige il processo verbale di conciliazione, che diventa immediato titolo esecutivo. Il procedimento si chiude; non serve ulteriore decisione del giudice.

Quante udienze successive alla prima è possibile fissare?

Una sola. L'articolo 320 consente al giudice di fissare 'per una sola volta' una nuova udienza. Questa severità riflette l'esigenza di snellimento e velocità del giudizio di pace. In casi eccezionali il giudice valuterà le circostanze.

Come posso richiedere l'assunzione di una prova testimoniale?

Durante la trattazione della causa in prima udienza, oppure nella sua eventuale continuazione, devi precisare i fatti da provare e i testimoni che vuoi che il giudice ascolti. Il giudice valuterà la rilevanza e l'utilità della prova e deciderà se assumerla.

I documenti prodotti rimangono nel fascicolo fino a quando?

I documenti rimangono nel fascicolo di ufficio fino alla definizione della causa. Dopo la sentenza del giudice, il fascicolo è archiviato; i documenti rimangono depositati in cancelleria secondo le regole di conservazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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