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Art. 188 c.p.c. – Attività istruttoria del giudice
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice istruttore provvede all’assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l’istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell’articolo seguente.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il giudice istruttore assume i mezzi di prova ammessi e, esaurita la fase istruttoria, rimette la causa al collegio per la decisione: è la cerniera tra istruzione e decisione del rito ordinario.
Ratio della norma
L'art. 188 c.p.c. distribuisce le funzioni nella fase istruttoria: il giudice istruttore è l'organo monocratico che assume materialmente le prove (testi, interrogatori, ispezioni, c.t.u.) e governa la dinamica processuale fino al maturare della causa. La rimessione al collegio realizza la separazione tra istruzione (attività dialogica e sequenziale) e decisione (atto solenne, in linea generale assunto da organo collegiale nelle cause più complesse). Il modello deriva dalla scelta storica del codice del 1942: separare la formazione del materiale probatorio dalla deliberazione finale, per consentire la riflessione e la pluralità di giudici sulla decisione.
Analisi del testo
«Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione». La norma è essenziale ma carica di funzioni. «Provvede all'assunzione»: il giudice istruttore dirige l'attività probatoria, esaminando testi, ascoltando interrogatori, ricevendo c.t.u., ordinando ispezioni. «Esaurita l'istruzione»: la fase si conclude quando tutti i mezzi di prova ammessi sono stati assunti o si è verificata l'impossibilità di assumerli. «Rimette le parti al collegio»: dopo l'esaurimento, il giudice istruttore investe il collegio della decisione. La rimessione segue le forme dell'art. 189 c.p.c. (precisazione delle conclusioni). Per le cause monocratiche (la grande maggioranza nel tribunale, ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c.) la rimessione opera in senso figurato: il giudice istruttore stesso assume la veste di giudice decisore.
Quando si applica
L'art. 188 si applica nel rito ordinario di cognizione davanti al tribunale e, con adattamenti, alla corte d'appello. Per i tribunali, oggi la decisione è di regola monocratica: il giudice istruttore decide la causa salvo le materie tassativamente attribuite al collegio dall'art. 50-bis c.p.c. (cause con pluralità di parti, cause societarie, opposizione a sanzioni amministrative in materia ambientale, eccetera). Per il rito del lavoro la struttura è diversa (giudice unico per istruzione e decisione: artt. 420-431 c.p.c.). Nei procedimenti speciali (sommario di cognizione ex art. 702-bis prima della Cartabia, oggi semplificato ex art. 281-decies) la fase istruttoria può avere forme abbreviate. Dopo la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) la struttura della fase decisoria si è semplificata, con maggior concentrazione del modello monocratico.
Connessioni con altre norme
L'art. 188 si raccorda con: l'art. 187 (provvedimenti del giudice istruttore in via interlocutoria); l'art. 189 (rimessione al collegio e precisazione delle conclusioni); l'art. 190 (comparse conclusionali e memorie di replica); l'art. 50-bis (cause attribuite al collegio); l'art. 281-quinquies e seguenti (rito monocratico). La fase istruttoria è governata anche dagli artt. 191-266 c.p.c. (singoli mezzi di prova: c.t.u., testimoni, interrogatorio formale, giuramento, ispezione). La distribuzione delle funzioni rispetta l'art. 102 Cost. (giurisdizione) e si raccorda con il modello del giudice naturale (art. 25 Cost.).
Domande frequenti
Qual è il ruolo del giudice istruttore?
Il giudice istruttore è il giudice monocratico che governa la fase istruttoria del processo civile: ammette le prove, le assume materialmente (interrogatori, testimonianze, ispezioni), nomina e sente i consulenti tecnici. Una volta esaurita l'istruzione, rimette la causa al collegio per la decisione, salvo i casi di rito monocratico in cui decide egli stesso.
Cosa significa «rimissione al collegio»?
È l'atto con cui il giudice istruttore chiude la fase istruttoria e investe il collegio (formato da tre giudici) della decisione finale. Si fa nelle forme dell'art. 189 c.p.c., con precisazione delle conclusioni davanti al giudice istruttore. La rimessione investe il collegio dell'intera causa, comprese le questioni preliminari, salvo quelle già definite con sentenza interlocutoria.
Quando una causa va al collegio e quando al giudice monocratico?
Le cause attribuite al collegio sono elencate tassativamente dall'art. 50-bis c.p.c.: cause societarie, cause con pluralità di parti diverse dai casi di cumulo soggettivo, cause di responsabilità degli amministratori, alcune materie speciali. Tutte le altre cause davanti al tribunale sono di regola monocratiche, decise dal giudice istruttore stesso. La distinzione si combina con l'art. 281-bis c.p.c.
Quando si considera esaurita l'istruzione?
Quando tutti i mezzi di prova ammessi sono stati assunti o si è verificata l'impossibilità sopravvenuta di assumerli (per esempio teste irreperibile dopo plurimi tentativi, rifiuto del consulente tecnico). Il giudice istruttore dichiara esaurita l'istruzione e fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c.
Cosa è cambiato con la riforma Cartabia?
La riforma del 2022 (D.Lgs. 149/2022) ha semplificato il rito ordinario, anticipando le memorie integrative al periodo precedente la prima udienza (art. 171-ter c.p.c.) e modificando la fase decisoria (nuovo art. 189). Il ruolo del giudice istruttore resta centrale, ma l'istruzione si svolge su un quadro processuale già più definito sin dall'inizio.
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