- Si applica al destinatario privo di residenza, dimora o domicilio nella Repubblica
- Presuppone l'assenza di domicilio eletto o procuratore ex art. 77 c.p.c.
- Notifica mediante spedizione di copia a mezzo raccomandata postale
- Consegna di ulteriore copia al Ministero degli affari esteri per il destinatario
- Carattere residuale rispetto a Convenzioni internazionali e artt. 30 e 75 D.P.R. 200/1967
Art. 142 c.p.c. – Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’art. 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta [1].
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 [2].
[1] I precedenti primo e secondo comma sono stati così sostituiti dall’attuale primo comma dall’art. 174, comma 5a, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196.
[2] Comma aggiunto dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. Le parole «ai commi precedenti» sono state così sostituite dall’art. 174, comma 5b, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
L'art. 142 c.p.c. disciplina la notificazione al destinatario senza residenza, dimora o domicilio in Italia, mediante raccomandata postale e consegna al Ministero degli affari esteri.
Ratio della norma
La disposizione assicura l'effettività del contraddittorio quando il destinatario dell'atto si trovi all'estero e non abbia in Italia alcun riferimento territoriale utile alla notifica ordinaria. Il legislatore, bilanciando il diritto di difesa con l'esigenza di non paralizzare il processo, predispone una modalità sussidiaria fondata sulla duplice trasmissione postale e ministeriale, nel rispetto del principio di conoscibilita' legale dell'atto.
Analisi del testo
La norma opera in via residuale: presuppone l'impossibilita' di ricorrere alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, al Regolamento UE 2020/1784 in materia di notificazione transfrontaliera di atti giudiziari ed extragiudiziali, nonché alle modalità previste dagli artt. 30 e 75 D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200. Solo in tale ipotesi residuale l'ufficiale giudiziario provvede alla spedizione di copia dell'atto a mezzo raccomandata e alla consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri, che ne cura la trasmissione al destinatario per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare.
Quando si applica
L'art. 142 c.p.c. trova applicazione quando il destinatario non abbia residenza, dimora o domicilio in Italia, non abbia eletto domicilio nello Stato ne' costituito procuratore ai sensi dell'art. 77 c.p.c., e quando risultino concretamente inutilizzabili sia le fonti convenzionali e unionali sia gli strumenti consolari di cui al D.P.R. 200/1967. La verifica di tale impossibilita' costituisce presupposto di validita' della notificazione.
Connessioni con altre norme
La disposizione si coordina con l'art. 77 c.p.c. (rappresentanza processuale del procuratore), con gli artt. 30 e 75 D.P.R. 200/1967 (funzioni notificatorie degli uffici consolari), con il Regolamento UE 2020/1784 (notificazioni in ambito unionale) e con la Convenzione dell'Aja del 1965 (notificazioni in Stati extra-UE aderenti). Si raccorda inoltre con l'art. 143 c.p.c. per le notificazioni a destinatari di residenza ignota.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 142 c.p.c.?
Si applica quando il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio in Italia, non ha eletto domicilio ne' costituito procuratore ex art. 77 c.p.c., e quando non sono praticabili le notifiche tramite Reg. UE 2020/1784, Convenzione dell'Aja 1965 o artt. 30 e 75 D.P.R. 200/1967.
L'art. 142 c.p.c. prevale sulle Convenzioni internazionali?
No. La disposizione ha carattere residuale e opera solo se risulta impossibile notificare mediante il Regolamento UE 2020/1784, la Convenzione dell'Aja del 1965 o le modalità consolari del D.P.R. 200/1967.
Quali sono gli adempimenti dell'ufficiale giudiziario?
L'ufficiale giudiziario spedisce copia dell'atto al destinatario a mezzo raccomandata postale e consegna altra copia al Ministero degli affari esteri, che provvede alla trasmissione tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente.
Cosa accade se il destinatario ha eletto domicilio in Italia?
L'art. 142 c.p.c. non si applica: la notificazione deve essere eseguita presso il domicilio eletto o presso il procuratore costituito ai sensi dell'art. 77 c.p.c., secondo le forme ordinarie.
La notificazione si perfeziona con la sola consegna al Ministero?
No. Occorre la duplice attività: spedizione della raccomandata al destinatario all'estero e consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri; entrambe condizionano la regolarita' della notificazione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate