Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 110 c.p.c. – Successione nel processo
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La parte che viene meno per morte o altra causa è sostituita nel processo dal suo successore universale.
Ratio della norma
L'art. 110 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire la continuità del processo civile quando sopravviene un evento che priva una delle parti della propria capacità processuale. Il legislatore ha inteso evitare che la morte o l'estinzione di un soggetto determini la caducazione automatica del giudizio già instaurato, salvaguardando così l'economia processuale e i diritti delle controparti che hanno già investito risorse nel processo.
Analisi del testo
La norma individua due presupposti alternativi: la morte della parte, che riguarda le persone fisiche, e l'«altra causa» di venir meno, formula ampia che comprende, per le persone giuridiche e gli enti, l'estinzione, la fusione, la trasformazione o incorporazione. Il successore universale, erede accettante per la persona fisica, ente incorporante o risultante dalla fusione per i soggetti collettivi, subentra automaticamente nella medesima posizione processuale, con tutti i poteri, le facoltà e le eccezioni spettanti al dante causa. Il processo prosegue senza che sia necessaria la proposizione di una nuova domanda.
Quando si applica
La disposizione trova applicazione in ogni stato e grado del giudizio di cognizione, nonché nelle fasi esecutive e cautelari, ogni volta che la parte originaria cessi di esistere nel corso del procedimento. Per le persone fisiche il momento rilevante è la morte; per le persone giuridiche e le società l'estinzione derivante, ad esempio, dalla cancellazione dal registro delle imprese o dall'operazione straordinaria che ne determina la fine come soggetto autonomo. La giurisprudenza ha precisato che l'evento deve verificarsi dopo la notificazione dell'atto introduttivo, poiché prima di tale momento non vi è ancora un rapporto processuale da continuare.
Connessioni con altre norme
L'art. 110 c.p.c. va letto in stretta correlazione con l'art. 111 c.p.c., che disciplina la diversa ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Rileva altresì l'art. 299 c.p.c., che prevede l'interruzione del processo in caso di morte o perdita della capacità della parte o del suo rappresentante, e gli artt. 300-305 c.p.c., che regolano le modalità e gli effetti dell'interruzione e della riassunzione. Sul piano sostanziale, il collegamento con le norme successorie del Codice civile (artt. 456 e ss. c.c.) è determinante per identificare chi sia il successore universale legittimato a proseguire il processo.
Domande frequenti
Cosa succede al processo se una delle parti muore durante il giudizio?
Il processo non si estingue automaticamente: ai sensi dell'art. 110 c.p.c. è proseguito dal successore universale (l'erede che ha accettato l'eredità) o in suo confronto. Prima della ripresa, tuttavia, il processo si interrompe ai sensi dell'art. 299 c.p.c.
Chi è il «successore universale» richiamato dalla norma?
Per le persone fisiche è l'erede che ha accettato l'eredità, anche con beneficio d'inventario. Per le persone giuridiche e le società è il soggetto che, a seguito di fusione, incorporazione o altra operazione straordinaria, acquista l'intero patrimonio del dante causa.
Qual è la differenza tra l'art. 110 e l'art. 111 c.p.c.?
L'art. 110 riguarda la successione universale, ossia il subentro nella totalità dei rapporti giuridici della parte venuta meno. L'art. 111 disciplina invece la successione a titolo particolare nel diritto controverso, che si verifica quando, durante il processo, viene ceduto o trasferito il singolo diritto oggetto della lite.
Il processo si interrompe sempre quando una parte muore?
Sì, in linea generale la morte della parte determina l'interruzione del processo ai sensi degli artt. 299-300 c.p.c. Fanno eccezione i casi in cui la parte è costituita a mezzo di procuratore: in tal caso l'interruzione opera solo dal momento in cui l'evento è dichiarato o notificato o certificato.
La successione universale nel processo si applica anche alle società estinte per cancellazione dal registro delle imprese?
Sì. La Corte di cassazione ha chiarito che, in caso di cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, i soci subentrano quali successori universali nei rapporti processuali pendenti, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, con applicazione analogica dell'art. 110 c.p.c.
Fonti consultate: 1 fonte verificate