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Art. 106 c.p.c. – Intervento su istanza di parte
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ogni parte può chiamare in causa un terzo se la lite è comune o per ottenerne la garanzia.
Ratio della norma
L'art. 106 c.p.c. risponde all'esigenza di concentrare in un unico processo la decisione su rapporti giuridici tra loro connessi. Consentendo a ciascuna parte di estendere il contraddittorio a soggetti terzi, la norma persegue i principi di economia processuale e di non contraddizione dei giudicati: situazioni giuridiche interdipendenti trovano così una definizione unitaria, evitando che sentenze successive su cause separate possano confliggere tra loro.
Analisi del testo
La disposizione prevede due distinte ipotesi di chiamata in causa del terzo. La prima è la chiamata per comunanza di causa: si verifica quando il terzo è titolare di un rapporto giuridico connesso a quello dedotto in giudizio, in modo tale che la sentenza possa produrre effetti anche nella sua sfera giuridica. La seconda è la chiamata in garanzia: la parte che teme di soccombere chiama il terzo affinché, in caso di condanna, risponda nei suoi confronti (es. cedente chiamato dall'acquirente convenuto per evizione). La chiamata deve avvenire, a pena di decadenza, entro i termini fissati dagli artt. 167 e 269 c.p.c.; dopo la prima udienza è necessaria l'autorizzazione del giudice istruttore.
Quando si applica
La norma si applica in tutti i processi civili di cognizione ordinaria. Può avvalersene sia l'attore sia il convenuto. Il convenuto che intende chiamare un terzo deve farne dichiarazione nella comparsa di risposta e citare il terzo entro il termine fissato dal giudice. La chiamata in garanzia ricorre tipicamente nei rapporti di subappalto, nei contratti con clausole di manleva, nei rapporti assicurativi e nelle azioni di regresso tra coobbligati solidali.
Connessioni con altre norme
L'art. 106 va letto in coordinamento con: l'art. 105 c.p.c. (intervento volontario del terzo), l'art. 107 c.p.c. (intervento su ordine del giudice), gli artt. 167 e 269 c.p.c. (termini e modalità della chiamata), l'art. 108 c.p.c. (esclusione del chiamante), l'art. 1476 c.c. e seguenti (garanzia per evizione nella compravendita) e l'art. 1299 c.c. (regresso tra condebitori solidali).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra intervento volontario e chiamata in causa ex art. 106 c.p.c.?
L'intervento volontario (art. 105 c.p.c.) avviene su iniziativa del terzo che decide autonomamente di entrare nel processo. La chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. è invece sollecitata da una delle parti già costituite, che ritiene opportuno o necessario coinvolgere il terzo.
Entro quando deve essere effettuata la chiamata in causa del terzo?
Il convenuto deve dichiarare l'intenzione di chiamare il terzo nella comparsa di risposta e procedere alla citazione entro il termine perentorio fissato dal giudice alla prima udienza. L'attore che voglia chiamare un terzo deve invece farne istanza e ottenere l'autorizzazione del giudice, di norma entro la prima udienza di trattazione.
La chiamata in garanzia è sempre ammissibile?
No. Il giudice valuta la connessione tra la causa principale e il rapporto di garanzia dedotto. Se la chiamata appare manifestamente pretestuosa o dilatoria, il giudice può non autorizzarla, specialmente se richiesta tardivamente.
Il terzo chiamato in causa può a sua volta chiamare altri soggetti?
Sì. Il terzo, una volta divenuto parte del processo, acquista tutti i diritti processuali delle parti originarie e può, nel rispetto dei termini, procedere a ulteriore chiamata in causa di altri soggetti, sempre che sussistano i presupposti di legge.
Cosa succede se la parte non chiama il terzo garante e viene condannata?
La parte che omette di chiamare il terzo garante non perde il diritto sostanziale di regresso o garanzia, ma dovrà esercitarlo in un separato giudizio. Non chiamare il terzo in tempo utile significa rinunciare al vantaggio dell'accertamento unitario e rischiare l'allungamento dei tempi di recupero.
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