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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 419 c.p.p. – Atti introduttivi

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa (90, 91), della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio, l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia.

2. L’avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell’imputato con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell’art. 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti (131 att.).

3. L’avviso contiene inoltre l’invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell’udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile (83 s.) e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89).

5. L’imputato può rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato (453) con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), almeno tre giorni prima della data dell’udienza. L’atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato (90, 91) a cura dell’imputato.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato (456).

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità (178-181).

In sintesi

  • Notificazione dell'avviso con giorno, ora, luogo dell'udienza preliminare e richiesta del PM
  • Comunicazione al PM e notificazione al difensore dell'imputato con diritto di visione e presentazione memorie
  • Invito a trasmettere documentazione di indagini successiva alla richiesta di rinvio
  • Notificazione citazione responsabile civile e persona civilmente obbligata almeno 10 giorni prima dell'udienza

Il giudice notifica all'imputato e alla persona offesa l'avviso dell'udienza preliminare con la richiesta di rinvio a giudizio.

Ratio

L'art. 419 c.p.p. implementa il diritto di difesa dell'imputato nella fase che precede l'udienza preliminare vera e propria. La notificazione dell'avviso non è un mero formalismo; è la base del diritto dell'imputato a conoscere i dettagli dell'accusa e i termini per prepararsi. Il meccanismo garantisce che il contraddittorio non cominci all'improvviso, bensì con preavviso e possibilità di raccolta di contromemorie e documenti.

Analisi

Il comma 1 richiede notificazione all'imputato e, se possibile identificare, alla persona offesa con l'avviso dell'udienza preliminare, la richiesta di rinvio a giudizio del PM, e l'avvertimento che se l'imputato non comparisce, sarà giudicato in contumacia. Il comma 2 comunica al PM (atto interno) e notifica al difensore dell'imputato con avvertimento che può prendere visione della documentazione (art. 416 comma 2) e presentare memorie. Il comma 3 invita a trasmettere documentazione di indagini espletate dopo il deposito della richiesta di rinvio. Il comma 4 richiede notificazione almeno 10 giorni prima dell'udienza, sia dell'avviso che della citazione del responsabile civile. Il comma 5 permette all'imputato di rinunciare all'udienza preliminare e richiedere giudizio immediato (art. 453 c.p.p.) con dichiarazione in cancelleria almeno 3 giorni prima. Il comma 6 prevede che, nel caso di rinuncia, il giudice emetta decreto di giudizio immediato. Il comma 7 tutela con nullità (artt. 178-181 c.p.p.) l'osservanza dei commi 1 e 4.

Quando si applica

Si applica per ogni udienza preliminare fissata. È il momento formale di avvio della partecipazione delle parti al procedimento. Non riguarda i procedimenti archiviati o accelerati (giudizio immediato iniziale, patteggiamento). È la base della fase preliminare.

Connessioni

Artt. 416-418 c.p.p. (deposito e fissazione), 420-427 c.p.p. (svolgimento dell'udienza preliminare), 453 c.p.p. (giudizio immediato su rinuncia), 140 c.p.p. (redazione verbali), 131 att. (accesso ai documenti), 375 c.p.p. (interrogatorio). Culmina nell'art. 429 c.p.p. (decreto di giudizio).

Domande frequenti

Cosa significa che l'imputato sarà 'giudicato in contumacia' se non comparisce?

Significa che il giudizio si svolgerà anche in assenza dell'imputato. L'imputato perde il diritto di partecipare all'udienza preliminare e alla discussione, ma conserva il diritto di ricorrere in Cassazione contro la sentenza. La contumacia non pregiudica il diritto di difesa, perché il difensore rimane presente.

Qual è la differenza tra notificazione e comunicazione secondo l'art. 419?

La notificazione è l'atto formale verso l'imputato e la parte offesa, con consegna personale o mezzo avvocato (art. 160 c.p.p.). La comunicazione è l'atto verso il PM e il difensore, per lo più interno (trasmissione semplice). La comunicazione non richiede la stessa solennità della notificazione, ma deve comunque avvenire con certezza.

Se la notifica non è avvenuta 10 giorni prima dell'udienza, cosa accade?

La violazione del termine di 10 giorni è causa di nullità dell'avviso e potenzialmente dell'intera udienza preliminare (art. 419 comma 7). Se il difensore o l'imputato lamentano di non avere avuto il tempo sufficiente a prepararsi, il giudice dovrà verificare se la notifica è stata corretta e, in caso contrario, rinviare l'udienza.

Quali documenti può il difensore visualizzare secondo l'art. 419 comma 2?

Il difensore può prendere visione 'degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'art. 416 comma 2', cioè il fascicolo completo di indagini: denuncia, verbali di polizia, documenti acquisiti, perizie, intercettazioni autorizzate, dichiarazioni di testimoni. Non può visualizzare elementi ancora riservati (es. indicazione confidenziale di un testimone, se protetto).

Se l'imputato rinuncia all'udienza preliminare e chiede il giudizio immediato, quali sono le conseguenze?

Se il giudice accoglie la rinuncia e emette decreto di giudizio immediato (art. 419 comma 6), l'udienza preliminare è saltata. L'imputato passa direttamente al dibattimento. Questa scelta è vantaggiosa se l'imputato ritiene che le prove della Procura siano deboli e preferirebbe andare direttamente in giudizio davanti ai giudici professionisti (in collegiale al Tribunale).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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