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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 11 c.p.c. – Cause relative a quote di obbligazione tra più parti

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se è chiesto da più persone o contro più persone l’adempimento per quote di un’obbligazione, il valore della causa si determina dall’intera obbligazione.

In sintesi

  • Se più persone sono creditrici o più persone sono debitrici di quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'importo totale
  • Non si considera la sola quota individuale, ma l'intero ammontare dell'obbligazione
  • Regola cruciale per determinare la competenza in obbligazioni solidali o parziarie

Quando la domanda riguarda quote di adempimento di un'obbligazione tra più parti, il valore si calcola dall'intera obbligazione, non dalla sola quota.

Ratio

Questo articolo previene frodi sulla competenza. Se valesse la sola quota individuale, creditori in obbligazione solidale potrebbero arbitrariamente mantenere cause di elevato valore presso il giudice di pace, usando la quota personale come artificio. La norma impone di guardare all'obbligazione nel suo complesso, garantendo che la competenza sia proporzionata alla rilevanza della controversia.

Analisi

L'articolo è breve e lineare: se la causa riguarda l'adempimento di una quota, il valore non è quella quota, bensì l'intero importo dell'obbligazione. Si applica tanto nel caso di obbligazione solidale (dove ciascun creditore può chiedere l'intero, e ciascun debitore è tenuto a pagare l'intero) quanto nel caso di obbligazione parziaria (dove ciascun creditore chiede solo la sua parte e ciascun debitore paga solo la sua parte).

Quando si applica

Si applica ogni volta che una causa verte sulla riscossione di una quota di obbligazione: ad es., uno dei creditori solidali agisce per il recupero dell'intera somma dovuta, oppure uno dei debitori solidali è citato e costretto a pagare. Il valore sarà quello dell'intera obbligazione.

Connessioni

Articoli collegati: Art. 10 c.p.c. (determinazione generale del valore), Art. 12 c.p.c. (cause relative a rapporti obbligatori), Art. 1294-1306 Codice Civile (obbligazioni solidali e parziarie), Art. 1351-1352 Codice Civile (obbligazioni alternative).

Domande frequenti

Se sono uno dei debitori solidali e vengo citato per la mia quota, quale è il valore della causa?

Non la tua quota personale, ma l'intero importo dell'obbligazione. Così il valore supera talora i limiti del giudice di pace e la causa va al tribunale.

In un'obbligazione parziaria (non solidale), come si calcola il valore?

Sempre l'intero importo dell'obbligazione principale, non la sola quota individuale. La regola vale indipendentemente dalla natura (solidale o parziaria).

Posso discutere sulla competenza se il banchiere tiene conto solo della mia quota?

Sì. Puoi sollevare eccezione di incompetenza sostenendo che il valore reale della controversia è quello dell'intera obbligazione, non della tua sola quota.

Se pago la mia quota, l'obbligazione solidale si estingue per gli altri?

Dipende dal tipo di obbligazione. In obbligazione solidale, il pagamento di uno estingue l'intera obbligazione. In obbligazione parziaria, estingue solo la quota di chi paga.

Come faccio a sapere se un'obbligazione è solidale o parziaria?

Dalla clausola contrattuale o, in mancanza, dalla legge. Nel Codice Civile (Art. 1294), si presume che le obbligazioni tra più debitori siano parziarie, salvo patto contrario esplicito di solidarietà.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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