Art. 398 c.p.p. – Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 396, comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.
2. Con l’ordinanza che accoglie la richiesta (124 att.) il giudice stabilisce:
a) l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
b) le persone interessate all’assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell’udienza.
Tra il provvedimento e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa (90, 91) e ai difensori avviso del giorno dell’ora e del luogo in cui si deve procedere all’incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l’avvertimento che nei due giorni precedenti l’udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l’avviso è comunicato al pubblico ministero.
3-bis. La persona sottoposta alle indagini e i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell’articolo 393, comma 2-bis.
4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l’incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest’ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.
5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio ‚ anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione ‚ disposta solo se richiesta dalle parti.
In sintesi
L'art. 398 CPP regola la decisione del giudice sulla richiesta di incidente probatorio entro 2 giorni, stabilendo oggetto della prova e data dell'udienza.
Ratio
L'art. 398 disciplina la fase decisoria dell'incidente probatorio, assegnando al giudice per le indagini preliminari il potere di valutare la richiesta dopo il contraddittorio (art. 396) e di pronunciarsi con una ordinanza che accoglie o respinge la richiesta. La norma mira a garantire tempestività (2 giorni dalla ricezione della prova di notifica) e a fissare con precisione i termini e le modalità dell'incidente probatorio, assicurando equità procedurale e protezione speciale per i minori in casi di abusi sessuali.
Analisi
L'art. 398 comma 1 pone il termine di 2 giorni dal deposito della prova di notificazione (e comunque dopo la scadenza del termine per le deduzioni dell'art. 396) per la decisione del giudice. L'ordinanza deve accogliere, dichiarare inammissibile, o rigettare la richiesta. Il comma 2 stabilisce che nell'ordinanza di accoglimento il giudice determina: a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni presentate; b) le persone interessate all'assunzione della prova (testimoni, periti, imputato, persona offesa, loro difensori); c) la data dell'udienza. Il termine tra il provvedimento e l'udienza non può superare 10 giorni (criterio di urgenza e celerità). Il comma 3 prevede che il giudice noti all'imputato, alla persona offesa e ai difensori avviso della data e luogo dell'incidente probatorio almeno 2 giorni prima, con l'avvertimento che nei 2 giorni precedenti possono visualizzare ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Il comma 3-bis aggiunge il diritto di copia degli atti depositati secondo l'art. 393 comma 2-bis. Il comma 4 consente l'assegnazione di più incidenti probatori alla medesima udienza se ciò non causa ritardi. Il comma 5 prevede la possibilità di delega a altro giudice per le indagini preliminari se l'incidente deve svolgersi in un luogo diverso dalla circoscrizione del giudice competente per ragioni di urgenza. Il comma 5-bis introduce protezioni specifiche per minori vittime di abusi sessuali (artt. 609-bis e segg. del CP): il giudice stabilisce luogo, tempo, modalità particolari dell'incidente (anche presso abitazione del minore, con strutture specializzate), e impone la documentazione integrale audiovisiva delle dichiarazioni testimoniali, salvo indisponibilità di strumenti.
Quando si applica
L'art. 398 entra in gioco dopo che il giudice ha ricevuto la richiesta di incidente probatorio (deposito e notificazione secondo l'art. 395) e il termine per le deduzioni è scaduto (art. 396). Il giudice valuta se la richiesta è ammissibile secondo l'art. 392 (urgenza e non rinviabilità), se è formalmente corretta, e se non è stata accolta una richiesta di differimento (art. 397). Se accoglie, fissa immediatamente la data dell'udienza, che deve avvenire entro 10 giorni, garantendo tempestività e protezione della prova.
Connessioni
L'art. 398 si connette a tutti gli articoli precedenti della disciplina dell'incidente probatorio (artt. 392-397), all'art. 399 (accompagnamento coattivo dell'imputato), all'art. 400 (urgenza e abbreviazione dei termini), all'art. 401 (svolgimento dell'udienza), e all'art. 402 (estensione della prova a persone diverse). Rimanda inoltre all'art. 328 (competenza del giudice per le indagini preliminari), agli artt. 137-175 (notificazione), e alla disciplina speciale di protezione dei minori (artt. 609-bis e segg. CP, e norme sulla vittimologia nel procedimento penale).
Domande frequenti
Entro quanto tempo il giudice deve decidere sulla richiesta di incidente probatorio?
Il giudice ha 2 giorni dal deposito della prova della notificazione (e comunque dopo la scadenza del termine per le deduzioni dell'art. 396 comma 1) per pronunciare ordinanza che accoglie, dichiara inammissibile, o rigetta la richiesta.
Quali informazioni deve contenere l'ordinanza del giudice che accoglie l'incidente probatorio?
L'ordinanza deve stabilire: a) l'oggetto esatto della prova (ad esempio, quale testimonianza, quale perizia); b) le persone interessate che parteciperà (testimoni, periti, imputato, persona offesa, difensori); c) la data esatta dell'udienza, che non deve superare 10 giorni dal provvedimento.
Qual è il termine massimo tra il provvedimento del giudice e lo svolgimento dell'incidente probatorio?
Non può intercorrere più di 10 giorni tra il provvedimento del giudice (ordinanza di accoglimento) e la data dell'udienza di incidente probatorio. Questo termine garantisce la tempestività e la non degradazione della prova nel tempo.
Con quanto anticipo deve essere notificato l'avviso dell'udienza?
L'avviso della data, ora e luogo dell'incidente probatorio deve essere notificato almeno 2 giorni prima della data fissata. In questi 2 giorni, le parti hanno diritto di leggere ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare.
Che cosa accade se l'incidente probatorio riguarda un minore vittima di reato sessuale?
Se il minore ha meno di 16 anni e il reato è uno dei delitti sessuali previsti dagli artt. 609-bis a 609-octies del Codice Penale, il giudice stabilisce modalità particolari: luogo protetto (non necessariamente in tribunale), documentazione audiovisiva integrale, presenza di psicologi, e assenza diretta dell'imputato dalla stanza di audizione (visione tramite videoconferenza o specchio unidirezionale).