Art. 373 c.p.p. – Documentazione degli atti
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti è redatto verbale:
a) delle denunce (333), querele (337) e istanze (341) di procedimento presentate oralmente;
b) degli interrogatori e dei confronti (364, 374, 388) con la persona sottoposta alle indagini;
c) delle ispezioni (244 s.), delle perquisizioni (247 s.) e dei sequestri (253 s.);
d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell’art. 362;
d-bis) dell’interrogatorio assunto a norma dell’art. 363;
e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell’art. 360.
2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel Titolo III del Libro II.
3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva (140) ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni (119 att.) ritenute necessarie.
4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.
5. L’atto contenente la notizia di reato (330 s.) e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l’ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell’art. 357.
6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l’ufficiale di polizia giudiziaria o l’ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’art. 142.
In sintesi
Documentazione degli atti di indagine preliminare: verbali per interrogatori, perquisizioni, sequestri; annotazioni riassuntive per atti di limitata rilevanza secondo art. 373 c.p.p.
Ratio
La documentazione è fondamento della certezza processuale: non esiste indagine senza traccia scritta. L'art. 373 c.p.p. stabilisce standard di documentazione differenziati per rilevanza dell'atto, evitando burocratismo sterile su attività marginali ma garantendo verbale su atti decisivi per accusare o scagionare. Sia il verbale che l'annotazione devono permettere al giudice di ricostruire esattamente cosa accadde durante indagini, con garanzie di fedeltà (firma, sottoscrizione, imputazione responsabilità redattore).
Analisi
Comma 1 elenca atti che RICHIEDONO verbale: denunce (art. 333 c.p.p.), querele (art. 337 c.p.p.), interrogatori (art. 364), perquisizioni (art. 247), sequestri (art. 253), ispezioni (art. 244), accertamenti tecnici (art. 360). Comma 2 rimanda alle modalità di cui a titolo III libro II (art. 134-142 c.p.p.) su chi redige, sottoscrizione, integrazione, conservazione. Comma 3 permette annotazioni riassuntive per atti non elencati (es. sopralluogo, colloquio informale, accertamenti banali) se limitata rilevanza. Comma 4 stabilisce momento documentazione: durante l'atto, salvo circostanze insuperabili specificamente indicate (es. emergenza medica durante perquisizione). Comma 5 colloca gli atti nel fascicolo presso ufficio pubblico ministero, insieme a quelli trasmessi dalla polizia giudiziaria.
Quando si applica
Si applica a tutte le indagini preliminari in qualsiasi reato. Verbale è obbligatorio su: interrogatori dell'indagato (art. 364 c.p.p.), perquisizioni domiciliari e personali, sequestri di beni, consulenze tecniche preliminari, colloqui con denuncianti e querellanti. Annotazioni riassuntive sono permesse per: sopralluoghi descrittivi, colloqui telefonici con testimoni, descrizione di documentazione acquisita (fatture, contratti), osservazioni sul luogo di reato non rilevanti dal punto di vista probatorio.
Connessioni
Integra titolo III libro II c.p.p. su forma dei verbali (art. 134-142), art. 364 c.p.p. su interrogatorio, art. 357 c.p.p. su trasmissione atti polizia giudiziaria. Collegato con principi di art. 111 Cost. (giusto processo, diritto conoscenza atti) e diritto di difesa (art. 24 Cost.). Rilevante anche per art. 199 c.p.p. (inutilizzabilità per difetto di forma).
Domande frequenti
Cosa succede se l'atto di indagine non è documentato in verbale?
L'atto è inutilizzabile in giudizio (art. 199 c.p.p.). Se un interrogatorio non ha verbale, l'indagato non può essere condannato sulla base di ciò che avrebbe dichiarato. Se una perquisizione non ha verbale, i beni sequestrati non possono essere utilizzati come prove.
Quando posso usare annotazioni riassuntive invece di verbale?
Solo per atti di contenuto semplice o limitata rilevanza: es. appunti su colloquio telefonico con testimone, descrizione breve di documentazione acquisita, osservazioni su scenografia del luogo di reato non probatoria. Mai per interrogatori, perquisizioni, sequestri, accertamenti tecnici: quelli DEVONO avere verbale.
Chi redige il verbale di indagine preliminare?
L'ufficiale di polizia giudiziaria o ausiliario che assiste il pubblico ministero (art. 373 c. 6 c.p.p.). Il verbale vale anche se redatto posteriormente all'atto, purché tempestivamente e con indicazione dei motivi di impossibilità (es. urgenza medica). L'indagato e difensore hanno diritto di leggere verbale presso ufficio pubblico ministero.
Il verbale di indagine deve essere sottoscritto dalla persona interrogata?
Sì, secondo art. 142 c.p.p., il verbale deve essere sottoscritto da chi ha partecipato. Se l'indagato rifiuta di sottoscrivere, l'agente attesta il rifiuto in verbale. Mancanza di sottoscrizione rende comunque verbale utilizzabile se redatto secondo modalità legali.
Dove si conservano i verbali di indagine preliminare?
In apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero (art. 373 c. 5 c.p.p.), insieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria. Al termine indagini preliminari, fascicolo è trasmesso al giudice per l'udienza preliminare o archiviazione secondo richiesta procura.