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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 199 c.p.p. – Facoltà di astensione dei prossimi congiunti

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. I prossimi congiunti (304-4 c.p.) dell’imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia (333), querela (336) o istanza (341) ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato

2. Il giudice, a pena di nullità (181), avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all’imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniugale:

a) a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;

b) al coniuge separato dell’imputato;

c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l’imputato.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Diritto di astensione per i prossimi congiunti dell'imputato, definiti dall'articolo 304 comma 4 c.p.
  • Eccezioni: sono obbligati a deporre se hanno presentato denuncia, querela, istanza o se sono offesi dal reato.
  • Il giudice deve avvisare della facoltà di astenersi a pena di nullità dell'atto.
  • La norma si estende al coniuge separato, a chi convive o ha convissuto, e alle persone interessate da sentenza di annullamento del matrimonio, limitatamente ai fatti della convivenza.

I prossimi congiunti dell'imputato hanno facoltà di astenersi dalla testimonianza, salvo abbiano presentato denuncia, querela o siano offesi dal reato medesimo.

Ratio

L'articolo 199 riconosce un conflitto di interessi fondamentale: chiedere al familiare stretto dell'imputato di testimoniare contro quest'ultimo crea un dilemma morale tra dovere civico e lealtà affettiva. La legge, considerando tale conflitto insuperabile senza violenza alla libertà della persona, consente l'astensione. Tuttavia, quando il congiunto è egli stesso parte offesa (denuncia propria), il conflitto cessa: il suo interesse personale gli deve imporre la testimonianza. Questa scelta riflette un bilanciamento tra protezione della famiglia e tutela delle vittime di reato.

Analisi

Il comma 1 definisce i soggetti (prossimi congiunti secondo l'articolo 304 c.p.: coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado). Elenca le ipotesi che eliminano la facoltà: denuncia, querela, istanza, o condizione di offeso dal reato. Il comma 2 impone l'avvertimento a pena di nullità, sicché se il giudice omette di informare il testimone, l'intera assunzione è nulla. Il comma 3 estende la protezione al separato, al convivente, e alle persone interessate da provvedimenti di nullità/scioglimento del matrimonio, ma limitatamente ai fatti della convivenza (non può astenersi su fatti precedenti la convivenza o successivi alla separazione).

Quando si applica

La norma si applica in ogni grado e fase processuale. Esempio: se si processa Caio per omicidio ai danni di un estraneo, il coniuge Sempronia non può essere obbligato a deporre contro Caio. Se però la vittima è Sempronia stessa (Caio è indagato per omicidio nei suo confronti), Sempronia non può astenersi, perché è offesa dal reato. Allo stesso modo, un genitore può astenersi dal testimoniare contro il figlio, a meno che il figlio abbia commesso un reato nei confronti del genitore medesimo.

Connessioni

Articoli cruciali: 304 c.p. (definizione prossimi congiunti), 333-336 c.p.p. (denuncia e querela), 341 c.p.p. (istanza), 181 c.p.p. (nullità degli atti), 200 c.p.p. (segreto professionale), 204 c.p.p. (esclusione del segreto in crimini contro la Costituzione).

Domande frequenti

Chi rientra tra i prossimi congiunti per l'articolo 199 c.p.p.?

L'articolo 304 comma 4 c.p. include: il coniuge, i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nonni, zii, cugini), gli affini entro il secondo grado (suoceri, cognati). La norma estende anche al separato, al convivente, e a chi ha avuto matrimonio annullato o sciolto, limitatamente ai fatti della convivenza.

Se presento una querela contro mio figlio, perdo il diritto di astenermi come testimone?

Sì. Dal momento in cui presenti querela, diventi parte offesa del procedimento e perdi la facoltà di astensione. Sei obbligato a deporre, anche se rimani il genitore.

Cosa accade se il giudice non mi avverte della facoltà di astenermi?

L'omissione dell'avvertimento rende nulla l'assunzione della testimonianza (nullità). Se scoperta in grado d'appello o di cassazione, la sentenza di condanna potrebbe essere annullata e rinviata per ripeterne l'istruzione.

Posso astenermi se testimonianza mi espone a danno reputazionale?

No. La facoltà di astensione è riservata ai prossimi congiunti e sussiste solo perché il legame affettivo crea conflitto di interessi. Danni alla reputazione non rientrano tra i motivi legittimi di astensione.

Se mio marito è imputato di frode ai danni di terzi, sono obbligata a testimoniare?

No, finché sei coniuge e il reato non ti riguarda direttamente. Puoi astenerti. Se invece sei stata danneggiata dalla frode (ad es., lui ha sottratto soldi dal conto coniugale), allora diventi offesa e perdi il diritto di astensione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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