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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 198 c.p.p. – Obblighi del testimone

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità (497) alle domande che gli sono rivolte.

2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

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In sintesi

  • Obbligo di comparsa e di attenersi alle prescrizioni del giudice per le esigenze processuali.
  • Dovere di rispondere secondo verità alle domande rivolte dal giudice e dalle parti.
  • Eccezione: il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere sua responsabilità penale.
  • Violazione degli obblighi è perseguibile per falsa testimonianza e renitenza.

Il testimone ha l'obbligo di presentarsi, rispondere secondo verità alle domande ed eseguire i compiti processuali disposti dal giudice, salvo gravi eccezioni.

Ratio

L'articolo 198 fonda il diritto processuale penale sulla correttezza della prova testimoniale. Il legislatore riconosce che la testimonianza è uno strumento cardine per accertare la verità nel processo, ma la assicura soltanto attraverso obblighi rigorosi: comparizione, esecuzione dei compiti ordinati dal giudice, e veracità. Contemporaneamente, l'articolo tutela il testimone dalla coazione a testimoniare contro se stesso, principio desunto dal diritto a non autoincriminarsi (principio di auto-tutela della dignità della persona).

Analisi

Il comma 1 impone tre obblighi cumulativi: (a) presentarsi al giudice, (b) attenersi alle prescrizioni impartite per le esigenze processuali (sedute, tempistiche, divieti di contatti), (c) rispondere secondo verità. Il riferimento all'articolo 497 rinvia alla corretta modalità di escussione. Il comma 2 esclude dall'obbligo di testimonianza i fatti che determinerebbero auto-incriminazione, riconoscendo un limite costituzionale all'obbligo.

Quando si applica

L'articolo si applica in ogni fase processuale (indagini preliminari, rito abbreviato, giudizio ordinario) quando il giudice o il pm dichiara un testimone. Comportamenti contrastanti—come assentarsi ingiustificatamente o contraddire clamorosamente—integrano gli estremi della renitenza (art. 207) o falsa testimonianza (art. 372 c.p.). La limitazione del comma 2 trova applicazione nei procedimenti contro mafiosi, evasori fiscali, o indagati che rischiano confische: il testimone non è costretto a fornire confessioni indirette.

Connessioni

Strettamente collegato all'articolo 497 c.p.p. (modalità di assunzione della testimonianza), all'articolo 207 (renitenza), all'articolo 372 c.p. (falsa testimonianza), e all'articolo 200 c.p.p. (segreto professionale). Rimandi anche a articoli 333-334 (denuncia e querela), 341 c.p.p. (istanza), e 181 c.p.p. (nullità degli atti).

Domande frequenti

Cosa succede se un testimone si presenta ma rifiuta di rispondere alle domande?

Il giudice, per primo, gli fa rilevare il rifiuto e lo avverte nuovamente dell'obbligo (articolo 497 comma 2). Se persiste, il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero, che procede per renitenza, un reato che può comportare pena detentiva sino a tre mesi.

Un testimone può mentire se lo fa per proteggere un proprio caro?

No. L'obbligo di verità è incondizionato. La falsa testimonianza è un reato autonomo (articolo 372 c.p.) e la motivazione affettiva non costituisce scusa legale. Tuttavia, articoli come il 199 (prossimi congiunti) riconoscono la facoltà di astenersi, non di mentire.

Se la testimonianza mi espone a un procedimento penale, posso rifiutarmi?

Sì, il comma 2 ti consente di non deporre su fatti che comporterebbero tua responsabilità penale. Il giudice deve riconoscere questo diritto. Non è dunque una scusa pretest, ma una tutela costituzionale.

Quali sono i compiti che il giudice può ordinare a un testimone oltre la semplice deposizione?

Il giudice può ordinare confronti (articolo 211), ricognizioni (articolo 213), esibizione di documenti, visione di luoghi, o altre diligenze secondo le esigenze del processo. Il testimone è vincolato a obbedire, pena renitenza.

Un testimone domiciliato all'estero è obbligato a presentarsi fisicamente in aula?

In linea generale sì, salvo eccezioni legate a costi spropositati o rischi. Tuttavia il giudice può autorizzare testimonianza scritta, video-chiamata, o interrogatorio remoto per ragioni di praticabilità processuale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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