← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 331 c.p.p. – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero (51) o a un ufficiale (57) di polizia giudiziaria (107 att.; 221 coord.).

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero (106 att.).

In sintesi

  • Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio hanno obbligo legale di denunciare reati perseguibili d'ufficio di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni
  • La denuncia deve essere scritta e presentata senza ritardo al PM o a un ufficiale di polizia giudiziaria
  • Se più persone sono obbligate alla denuncia per lo stesso fatto, possono redigere un unico atto sottoscritto collettivamente
  • L'obbligo sussiste anche nel corso di procedimenti civili o amministrativi: emergendo un fatto criminoso, l'autorità procedente trasmette denuncia al PM
  • L'inadempienza dell'obbligo può esporre il pubblico ufficiale a responsabilità disciplinare, civile e penale

Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che nel corso delle loro funzioni hanno notizia di reato perseguibile d'ufficio devono farne denuncia scritta al PM senza ritardo.

Ratio

L'art. 331 c.p.p. sancisce l'obbligo di denuncia per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, fondato sulla premessa che costoro, per la natura del loro incarico, sono i «sentinelle» del rispetto della legalità. Un insegnante, un medico ospedaliero, un carabiniere, un funzionario comunale hanno maggiore possibilità di conoscere crimini (maltrattamenti, corruzione, abuso di ufficio, appropriazione indebita) rispetto al cittadino ordinario. Imponendo loro l'obbligo di denuncia, l'ordinamento mira a non far sfuggire reati che sarebbero altrimenti ignorati.

La ratio tocca il principio di legalità (art. 25 Cost.) e di responsabilità amministrativa (art. 54 Cost., dovere di fedeltà alla Repubblica). Tuttavia, l'obbligo non è assoluto: si limita ai reati «perseguibili d'ufficio» (cioè procedibili senza querela), e richiede che il pubblico ufficiale abbia conoscenza nel corso delle funzioni, non in veste privata.

Analisi

Il comma 1 afferma che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (definiti in art. 357 e 358 c.p.) «che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto». L'elemento cruciale è la qualificazione: «nell'esercizio o a causa delle loro funzioni» (nesso causale forte). Se un vigile urbano, fuori servizio, sente una lite che potrebbe costituire maltrattamenti, non è obbligato a denunciare (conoscenza in veste privata). Se invece, durante il servizio di pattugliamento, assiste a una lite identica, è obbligato.

Quanto alle modalità, la denuncia è «per iscritto» (non orale, benché sia seguita da verbalizzazione). È presentata «senza ritardo» (termine generico, di solito interpretato come entro 24 ore) al PM o a «un ufficiale di polizia giudiziaria». Non è necessario rivolgersi al PM direttamente; basta la trasmissione a un agente della squadra mobile, carabinieri, guardia di finanza.

Il comma 2 precisa che la denuncia è trasmessa «senza ritardo al pubblico ministero (51) o a un ufficiale (57) di polizia giudiziaria». Illustra il canale di trasmissione: prioritariamente al PM, ma anche agli ufficiali di polizia. Il comma 3 consente che «quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto». Questo riduce la burocratizzazione: se tre infermieri di un ospedale constatano segni di maltrattamento su una paziente, possono redigere una unica denuncia collettiva.

Il comma 4 affronta un'ipotesi particolare: «Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero». Esempio: durante un procedimento di revoca della patente amministrativa, emerge che il conducente ha pagato una bustarella al funzionario del motorizzazione. Questo fatto è reato di corruzione passiva (art. 318 c.p.), perseguibile d'ufficio. Il funzionario del motorizzazione è obbligato a denunciare il collega corrotto al PM.

Quando si applica

L'art. 331 si applica ogni volta che un pubblico ufficiale, nello svolgimento delle funzioni, ha conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio. Ad esempio, Tizio è un ispettore della polizia municipale. Durante il controllo di un cantiere edile, constata che i lavoratori non indossano caschi di protezione, alcuni hanno lesioni e il datore di lavoro (Caio) non ha documentazione di assicurazione INAIL. Questo configura il reato di omissione di cautele contro gli infortuni (art. 437 c.p.). Tizio è obbligato a redigere una denuncia scritta e trasmetterla al PM nel corso della stessa giornata, o il giorno lavorativo successivo.

Un secondo scenario: Sempronio è un operatore socio-sanitario in una casa di riposo. Nel corso della sua mansione, ascolta una conversa tra due anziani nei quale uno racconta all'altro che il figlio gli ha preso la pensione. Questa è appropriazione indebita (art. 646 c.p.), perseguibile d'ufficio. Sempronio è obbligato a denunciare il fatto, preferibilmente annotando data, luogo, nomi e circostanze.

Connessioni

L'art. 331 c.p.p. si integra con artt. 357-358 c.p. (definizioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio), art. 330 c.p.p. (acquisizione notizie di reato), artt. 333-334 c.p.p. (denunce da privati), art. 369 c.p.p. (comunicazione notizia di reato). Dialoga inoltre con l'art. 364 c.p. (omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale: reato disciplinare e penale), art. 405 c.p.p. (chiusura indagini), art. 25 Cost. (legalità e responsabilità amministrativa), art. 54 Cost. (dovere di fedeltà alla Repubblica). Per la responsabilità disciplinare, rimanda ai codici deontologici di categoria (medici, insegnanti, avvocati, magistrati).

Domande frequenti

Un medico di medicina generale riceve in ambulatorio un paziente con segni di maltrattamento domestico. Ha l'obbligo di denuncia?

Sì, il medico è un pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o un incaricato di pubblico servizio (se lavora in struttura pubblica) e, nel corso dell'esercizio della medicina, ha conoscenza di segni di maltrattamenti, che configurano un reato perseguibile d'ufficio (art. 572 c.p.). Deve redigere una denuncia scritta (anche brevemente documentando i segni clinici osservati, senza violare il segreto medico nei dettagli), e trasmetterla al PM senza ritardo. Se omette, espone se stesso a responsabilità disciplinare da parte dell'Ordine dei Medici e potenzialmente penale.

Se il pubblico ufficiale sa che la denuncia potrebbe danneggiar un collega caro, può evitare di denunciare?

No. L'obbligo di denuncia è categonico e non consente eccezioni per motivi di simpatia o relazione personale. Se il pubblico ufficiale omette consapevolmente la denuncia per proteggere il collega, commette il reato di omissione di denuncia (art. 364 c.p.), che espone a pena detentiva fino a un anno. L'ordinamento non consente che rapporti personali prevalgano sull'obbligo di legalità.

Un insegnante sente uno studente raccontare che a casa subisce percosse. Deve denunciare immediatamente o può valutare prima se il bambino è in pericolo immediato?

L'insegnante è un pubblico ufficiale e ha l'obbligo di denunciare. Tuttavia, la pratica consolidata è di segnalare preventivamente al dirigente scolastico e al servizio sociale (per interventi di tutela immediata), poi di redigere la denuncia al PM. Se sussiste rischio immediato per il minore, l'insegnante può contattare i carabinieri per intervento urgente. L'obbligo non esclude coordinamento con altri servizi, ma rimane vincolante.

Se il reato è perseguibile solo a querela (non d'ufficio), il pubblico ufficiale è comunque obbligato a denunciare?

No. L'art. 331 c.p.p. limita l'obbligo ai «reati perseguibili d'ufficio». Se il reato richiede querela di parte (ad es., diffamazione, ingiuria), il pubblico ufficiale non ha obbligo di denuncia. Tuttavia, può segnalare il fatto al querelante perché questi possa decidere autonomamente se querelare.

Se più pubblici ufficiali sono testimoni dello stesso reato, devono tutti denunciare o basta uno?

Tecnicamente, tutti hanno l'obbligo. Tuttavia, il comma 3 dell'art. 331 consente che «quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto». Dunque, se tre carabinieri assistono a un reato, possono firmare collettivamente una unica denuncia, evitando la triplicazione di documenti. Se invece redigono tre denunce separate, tutte rimangono valide, e il PM le consoliderà in un unico fascicolo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.