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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 117 c.p.p. – Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Fermo quanto disposto dall’art. 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’art. 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

2-bis. Il procuratore nazionale antimafia (76 bis ord. giud.), nell’ambito delle funzioni previste dall’art. 371-bis, accede al registro delle notizie di reato (335) e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia (70 bis ord. giud.) realizzando se del caso collegamenti reciproci.

In sintesi

  • Il PM ha facolta di richiedere copie e informazioni su altri procedimenti penali per esigenze investigative
  • La richiesta deroga al divieto di comunicazione stabilito dall'art. 329 c.p.p.
  • L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e puo rigettare la richiesta con decreto motivato
  • Il procuratore nazionale antimafia ha accesso al registro delle notizie di reato

Il Pubblico Ministero puo richiedere all'autorità giudiziaria copie di atti e informazioni relative ad altri procedimenti penali al fine di svolgere le proprie indagini.

Ratio

La norma consente al PM di operare con maggior efficacia investigativa, permettendogli di accedere a informazioni contenute in procedimenti paralleli. Il fondamento e la necessita investigativa: l'indagine su un reato puo richiedere elementi che figurano in fascicoli diversi. Al contempo, l'accesso rimane controllato (il PM deve provare che e necessario) e l'autorità giudiziaria conserva potere di rigetto motivato.

Analisi

Il comma 1 abilita il PM a chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, purche necessarie per il compimento delle indagini. La richiesta opera in deroga al divieto di comunicazione ex art. 329 c.p.p. (segreto investigativo). L'autorità giudiziaria, inoltre, puo trasmettere copie e informazioni anche di propria iniziativa. Il comma 2 stabilisce che l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e puo rigettare la richiesta con decreto motivato. Il comma 2-bis, aggiunto nel tempo, disciplina il procuratore nazionale antimafia: questi ha accesso al registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) e alle banche dati presso le direzioni distrettuali antimafia, con possibilita di realizzare collegamenti reciproci per finalita antimafia.

Quando si applica

La norma si applica quando il PM, nell'ambito delle proprie indagini, ha necessita di consultare atti di altri procedimenti. Esempio: nel procedimento contro Tizio per furto, il PM scopre che Tizio era coinvolto in altra indagine per ricettazione. Chiede al giudice copia degli atti del procedimento per ricettazione per comprendere il contesto. O ancora: il PM indaga su Caio per droga e ritiene utile consultare informazioni derivanti da procedimento diverso su Sempronio che potrebbe aver fornito sostanze a Caio. In materia antimafia, il procuratore nazionale antimafia accede direttamente al registro per mappare le associazioni mafiose.

Connessioni

Rimanda all'art. 329 c.p.p. (divieto di comunicazione), all'art. 371 c.p.p. (compimento delle indagini preliminari), all'art. 335 c.p.p. (registro delle notizie di reato), all'art. 371-bis c.p.p. (funzioni del procuratore nazionale antimafia), art. 70-bis e 76-bis dell'ordinamento giudiziario. Collegata alla disciplina della riservatezza investigativa e alla cooperazione tra uffici giudiziari.

Domande frequenti

Il PM puo accedere agli atti di un procedimento diverso dal suo senza assenso del giudice?

No, il PM deve chiedere autorizzazione all'autorità giudiziaria competente. L'accesso e subordinato alla dimostrazione che la richiesta sia necessaria per il compimento delle indagini. Solo il procuratore nazionale antimafia ha accesso diretto al registro delle notizie di reato e alle banche dati antimafia.

Quali atti il PM puo richiedere da altri procedimenti?

Il PM puo richiedere copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto, vale a dire documentazione, verbali, relazioni, perizie. Non puo invece ottenere il fascicolo completo, ma solo le informazioni strettamente necessarie per le proprie indagini.

Il giudice puo rifiutare la richiesta del PM?

Si, il giudice provvede senza ritardo ma conserva il potere di rigettare la richiesta con decreto motivato. Il rigetto avviene quando la richiesta non risulti fondata su reale necessita investigativa o quando comporterebbe danno sproporzionato alla riservatezza dell'altro procedimento.

Informazioni coperte da segreto investigativo possono essere comunicate al PM?

Si, il PM puo accedere anche a atti coperti da segreto investigativo, poiche la sua richiesta opera in deroga al divieto di comunicazione. Tuttavia, il PM rimane vincolato dal segreto e non puo diffondere pubblicamente tali informazioni.

Il procuratore antimafia ha accesso automatico ai dati o deve richiedere?

Il procuratore nazionale antimafia ha accesso diretto e automatico al registro delle notizie di reato e alle banche dati presso le direzioni distrettuali antimafia. Non necessita di richiesta formale al giudice per finalita antimafia, ma opero nell'ambito delle sue funzioni previste dall'art. 371-bis c.p.p.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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