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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 96 c.p.p. – Difensore di fiducia

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’imputato (60, 61) ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia (6552; 24-26, 38 att.).

2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (27, 65 att.).

3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata (386) o in custodia cautelare (293), finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto (3074 c.p.), con le forme previste dal comma 2.

In sintesi

  • Diritto dell'imputato di scegliere il difensore di fiducia (max 2 nominativi)
  • Nomina mediante dichiarazione resa all'autorità o consegnata dal difensore stesso
  • Per persone fermate/arrestate, il prossimo congiunto può nominarvi il difensore in loro vece

L'imputato ha diritto di nominare fino a due difensori di fiducia con dichiarazione all'autorità procedente o tramite raccomandata.

Ratio

L'articolo 96 c.p.p. tutela il diritto alla difesa tecnica, riconosciuto come essenziale nel sistema penale accusatorio italiano. La possibilità di nominare un difensore di fiducia (massimo due) garantisce all'imputato l'accesso a un professionista di sua scelta, nelle forme previste dalla legge, in coerenza con il diritto al giusto processo.

Analisi

Il comma 1 fissa il limite massimo di due difensori di fiducia per imputato. Il comma 2 disciplina le modalità di nomina: dichiarazione resa direttamente all'autorità procedente, oppure consegnata/trasmessa tramite il difensore stesso o via raccomandata. Il comma 3 introduce una deroga: quando l'imputato è fermato, arrestato o in custodia cautelare e non ha ancora provveduto, un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio) può compiere la nomina con le stesse forme, garantendo assistenza immediata anche in assenza della persona.

Quando si applica

Si applica a qualunque stadio del procedimento penale, dal momento delle indagini preliminari fino alla sentenza di primo grado. È particolarmente rilevante nei casi di arresto flagrante (art. 380 c.p.p.) e fermo (art. 384 c.p.p.), dove la nomina da parte del congiunto consente di attivare subito la difesa. Non si applica a chi sceglie il patrocinio a spese dello Stato (art. 98 c.p.p.), a meno di successiva nomina di un difensore di fiducia.

Connessioni

Collegato direttamente all'art. 97 c.p.p. (difensore di ufficio, supplente in caso di mancata nomina di fiducia), all'art. 99 c.p.p. (estensione dei diritti al difensore), all'art. 104 c.p.p. (colloqui con il difensore in custodia), e ai diritti dell'imputato (artt. 60-61 c.p.p.). Rimanda altresì alle forme di nomina previste nell'art. 27 att. c.p.p. e al principio del diritto di difesa costituzionale (art. 24 Cost.).

Domande frequenti

Posso nominare più di due difensori?

No. L'articolo 96 comma 1 c.p.p. fissa un limite massimo di due difensori di fiducia. Se ne nomini più di due, la nomina eccedentaria è nulla. I due difensori possono operare affiancandosi (es. uno per le indagini, uno per il giudizio) o collaborare sullo stesso procedimento.

Come si comunica la nomina al difensore di fiducia?

La nomina deve essere dichiarata all'autorità procedente (PM, GIP, giudice) oppure consegnata a tale autorità dal difensore stesso o trasmessa tramite raccomandata (art. 96 comma 2). Una semplice comunicazione orale o una email non sono sufficienti.

Se sono arrestato, può nominare il difensore un parente?

Sì, purchè sia un prossimo congiunto (coniuge, compagno di fatto, genitori, figli). La nomina deve comunque seguire le forme previste dall'articolo 96 comma 2 (dichiarazione, consegna o raccomandata) e avviene automaticamente mentre l'arrestato è in custodia, prima che possa farlo personalmente.

Che succede se non nomino un difensore di fiducia?

Se non nomini un difensore di fiducia entro i termini richiesti dalla legge, l'autorità giudiziaria (o polizia giudiziaria) ti nominerà d'ufficio un difensore di ufficio (art. 97 c.p.p.). Il difensore di ufficio ti assiste gratuitamente fino a che non nomini un difensore di fiducia.

Posso cambiare difensore durante il procedimento?

Sì. Puoi nominare un nuovo difensore di fiducia con una nuova dichiarazione all'autorità procedente. Anche il difensore precedente può essere revocato, sempre con dichiarazione espressa. La revoca ha effetto immediato dal momento della comunicazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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