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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 115 Cod. Consumo – Prodotto

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

*2. Si considera prodotto anche l’elettricità.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Prodotto = bene mobile anche incorporato in altro bene mobile o immobile
  • Elettricità considerata espressamente come prodotto
  • Definizione base per tutta la responsabilità civile da difetto

Il prodotto nel Codice del Consumo è ogni bene mobile, incluso l'incorporato, e specificamente anche l'elettricità. Definizione fondamentale.

Ratio

L'articolo 115 pone la definizione fondamentale di prodotto ai fini della responsabilità civile. La norma riflette la necessità di chiarire sin da subito l'ambito soggettivo della disciplina, delimitando quali beni sono coperti dal regime di responsabilità oggettiva per difetto.

La scelta di includere esplicitamente l'elettricità risponde alla necessità di equiparare le fonti energetiche ai beni tangibili, assoggettandole al medesimo regime protettivo.

Analisi

Il comma 1 definisce il prodotto come ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. La formula include: i beni mobili puri; i beni che perdono la caratteristica di mobilità per incorporazione in beni immobili (es. ascensore in edificio); i beni che rimangono mobili pur incorporati (es. motore in auto). Il comma 2 estende la definizione all'elettricità, equiparandola a un prodotto tangibile.

Quando si applica

La definizione si applica a qualsiasi controversia sui difetti di prodotto: vendita di mobili difettosi, ascensori non sicuri in condomini, energia dannosa fornita con interruzioni pericolose, autovetture con componenti pericolosi. Non include servizi puri (es. trasporto) né diritti (es. brevetti).

Connessioni

L'articolo 115 è l'abc della sezione sulla responsabilità oggettiva (artt. 114-129). Si collegano l'art. 117 (definizione di difetto), art. 123 (danno risarcibile), art. 118 (esclusioni). Rimandi normativi: Direttiva EU 85/374, art. 1227 c.c. (valutazione danno per colpa concorrente).

Domande frequenti

Il Codice del Consumo copre anche l'energia elettrica?

Sì, esplicitamente. L'art. 115 comma 2 assimila l'elettricità ai prodotti, quindi il fornitore è responsabile se l'energia causa danni (es. picchi di tensione che danneggiano elettrodomestici).

Un bene che diventa immobile per incorporazione resta prodotto?

Sì. Un ascensore, una finestra in alluminio o una caldaia rimangono soggetti a responsabilità civile anche dopo l'incorporazione nell'edificio.

I servizi sono inclusi nella definizione di prodotto?

No. Il Codice del Consumo disciplina solo i beni, non i servizi puri. Ad es., il trasporto non è coperto, ma il mezzo di trasporto sì.

Rientra l'aria compressa o i gas in bombola?

Sì, come qualsiasi bene mobile. Se una bombola di gas è difettosa e esplode, il produttore è responsabile per il danno secondo l'art. 115.

Cosa si intende per bene mobile incorporato?

Un bene che perde la mobilità ma rimane comunque bene mobile per natura (es. lampadario fissato a parete). Diverso da parti divenute immobili per destinazione economica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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