Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 115 Cod. Consumo – Prodotto

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

*2. Si considera prodotto anche l’elettricità.

In sintesi

  • L'art. 115 del Codice del Consumo definisce la nozione di prodotto ai fini della responsabilità per danno da prodotti difettosi.
  • Prodotto è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
  • Si considera prodotto anche l'elettricità.
  • La definizione è ampia e funzionale a estendere la tutela del consumatore.
  • Delimita l'ambito oggettivo della disciplina sulla sicurezza e responsabilità del produttore.
Indice dei contenuti

L'art. 115 del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) apre la disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi fornendo la definizione di prodotto. La norma ha una funzione perimetrale: stabilisce a quali beni si applica il regime di responsabilità che il Codice riserva al produttore. La definizione, di matrice europea, è volutamente ampia, perché mira a estendere la tutela del consumatore al maggior numero possibile di beni suscettibili di arrecare danno.

La funzione definitoria della norma

La definizione di prodotto non è un mero esercizio terminologico: essa delimita l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina sulla responsabilità del produttore. Solo ciò che rientra nella nozione di prodotto può dar luogo all'applicazione del regime speciale di responsabilità previsto dal Codice. La norma assume dunque un rilievo decisivo: dalla sua interpretazione dipende l'individuazione dei beni la cui difettosità espone il produttore a responsabilità per i danni cagionati. Una definizione ampia significa una tutela estesa.

Il prodotto come bene mobile

Il primo comma qualifica come prodotto ogni bene mobile. La scelta di ancorare la nozione alla categoria dei beni mobili riflette la genesi storica della disciplina, nata per fronteggiare i rischi connessi alla produzione e circolazione di massa dei beni di consumo. La definizione abbraccia dunque l'amplissima gamma dei beni mobili, dai prodotti alimentari ai macchinari, dai farmaci ai beni di uso quotidiano. L'ampiezza della formula evita che la tutela resti circoscritta a categorie predeterminate, adattandosi all'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.

Il bene incorporato in altro bene

La norma precisa che il bene mobile è prodotto anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. Questa specificazione è di grande rilievo pratico: un componente difettoso non perde la qualifica di prodotto per il fatto di essere stato inserito in un bene piu` complesso. Così, ad esempio, una parte difettosa montata in un macchinario o un materiale impiegato nella costruzione di un immobile restano prodotti ai fini della disciplina. La previsione impedisce che l'incorporazione del bene in un manufatto piu` ampio funga da scudo per il produttore del componente difettoso, assicurando la continuità della tutela lungo la filiera.

L'elettricità come prodotto

Il secondo comma estende espressamente la nozione di prodotto all'elettricità. Si tratta di una precisazione necessaria, perché l'energia elettrica non si presta agevolmente a essere ricondotta alla nozione tradizionale di bene mobile materiale. Equiparandola al prodotto, il legislatore ha voluto assicurare che anche i danni derivanti da anomalie dell'energia fornita possano essere ricondotti, ricorrendone i presupposti, al regime di responsabilità del produttore. La previsione testimonia la volontà di non lasciare scoperte forme di pregiudizio che la realtà tecnologica rende sempre piu` rilevanti.

La matrice europea della definizione

La disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi ha origine nel diritto dell'Unione europea, che ha armonizzato la materia per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in tutto il mercato interno. La definizione di prodotto accolta dall'art. 115 riflette questa matrice e va interpretata in coerenza con le finalità della normativa europea. Ne consegue che l'interprete deve privilegiare letture che assicurino l'effettività della tutela, evitando interpretazioni restrittive che ne ridurrebbero la portata in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal legislatore sovranazionale.

Il collegamento con la responsabilità del produttore

La definizione di prodotto è il presupposto logico dell'intera disciplina che segue, imperniata sulla responsabilità del produttore per i danni cagionati da difetti del prodotto. Stabilito che cosa sia prodotto, la normativa individua chi sia produttore, quando il prodotto sia difettoso e quali danni siano risarcibili. L'art. 115 costituisce dunque la pietra angolare di un sistema che mira a far gravare sul produttore, in quanto soggetto che immette il bene sul mercato e ne trae profitto, il rischio dei difetti, secondo una logica di allocazione efficiente e di tutela del consumatore.

Il rapporto con la nozione di sicurezza del prodotto

La definizione di prodotto dell'art. 115 si coordina con la disciplina sulla sicurezza dei prodotti e con la nozione di difetto, che il Codice del Consumo sviluppa nelle disposizioni successive. Un prodotto rileva ai fini della responsabilità quando risulti difettoso, ossia non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere. La definizione di prodotto costituisce il presupposto di questa valutazione: solo dopo aver qualificato un bene come prodotto è possibile interrogarsi sulla sua difettosità e sulle conseguenti responsabilità. Le due nozioni operano dunque in sequenza logica, l'una preliminare all'altra.

L'esclusione e l'inclusione di particolari categorie di beni

L'ampiezza della nozione di prodotto non esclude che la disciplina conosca, nel suo complesso, regole specifiche per determinate categorie di beni o particolari ipotesi. La precisazione relativa all'elettricità ne è un esempio in senso inclusivo. L'interprete deve dunque considerare la definizione generale dell'art. 115 unitamente alle eventuali disposizioni speciali che il sistema prevede, in modo da delimitare con precisione l'ambito di applicazione della responsabilità del produttore. La definizione ampia resta il punto di partenza, da integrare con le specificazioni dettate dalla disciplina di settore.

Profili pratici per produttori e consumatori

Sul piano concreto, la qualificazione di un bene come prodotto ai sensi dell'art. 115 ha conseguenze rilevanti tanto per il produttore quanto per il consumatore. Per il produttore, significa l'assoggettamento al regime speciale di responsabilità, con i relativi oneri probatori e le possibili conseguenze risarcitorie. Per il consumatore, rappresenta l'accesso a una tutela rafforzata in caso di danno cagionato da un bene difettoso. La corretta individuazione della nozione di prodotto è quindi il primo passo nell'analisi di ogni vicenda di responsabilità da prodotto difettoso.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Come definisce il prodotto l'art. 115 del Codice del Consumo?

Definisce prodotto ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. Inoltre, il secondo comma precisa che si considera prodotto anche l'elettricità.

Perché la definizione di prodotto è così importante?

Perché delimita l'ambito oggettivo della disciplina sulla responsabilità del produttore. Solo ciò che rientra nella nozione di prodotto può dare luogo all'applicazione di quel regime speciale di responsabilità.

Un componente difettoso inserito in un altro bene è ancora un prodotto?

Sì. La norma precisa che il bene mobile è prodotto anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. L'incorporazione non fa perdere la qualifica di prodotto, garantendo la continuità della tutela lungo la filiera.

Perché l'elettricità è considerata un prodotto?

Perché non si presta a essere ricondotta alla nozione tradizionale di bene mobile materiale. Equiparandola al prodotto, il legislatore ha voluto coprire anche i danni derivanti da anomalie dell'energia fornita.

Da dove deriva questa definizione?

Ha matrice europea: la responsabilità per danno da prodotti difettosi è stata armonizzata dal diritto dell'Unione. La definizione va interpretata in coerenza con la finalità di garantire un elevato livello di tutela del consumatore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 2 fontei verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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